Trib. Milano, sentenza 22/03/2024, n. 1188
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa E M V P in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 11591/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALASPINA SERGIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 30 MILANO
contro
con il patrocinio dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO e dell'avv. CONTI Controparte_1
M G, elettivamente domiciliato in Via BAROZZI, 1 MILANO
Oggetto: retribuzione ferie
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 30-11-
23 ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le Parte_1 Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1.dichiarare la nullità ex art. 1418-1419 c.c. e /o l'inopponibilità ai ricorrenti, di tutte le clausole contrattuali del CCNL e /o del CA FS in contrasto con la Normativa Europea e /o in contrasto con l'art. 66 D. Lgs 66/2003 ed in particolare degli articoli 31.6 CCNL del 2012 oggi
30.6 CCNL del 2016 (ed in precedenza quello del 2003) nelle parti in cui prevedono che i giorni di ferie dei macchinisti e /o capi treno e /o dei ricorrenti sono retribuiti solo facendo riferimento alla retribuzione base del CCNL e solo alla retribuzione variabile lettera d)
(indennità turno) del CCNL
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2.accertare e dichiarare che ogni giorno di ferie sia retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliere complessiva dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi percepiti per ciascuno di essi, nei 12 mesi precedenti alla fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, basandosi sia sulla c.d. retribuzione fissa sia sulla c.d. retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica di ogni singolo lavoratore, e che in particolare gli elementi variabili della retribuzione da prendere come base di calcolo siano l'indennità previste dal CNNL e dagli CA FS del 2003 (2012) e del 2016 specificatamente indicate nella parte in fatto e nei conteggi (Indennità lavoro festivo;
Indennità lavoro di Pasqua;
Indennità pern. Comp. Giorn.;
Indennità lavoro domenicale;
Indennità lavoro notturno;
Indennità trasferta;
Indennità assenza dalla residenza;
Indennità Kilometri con equipaggio ad Agente Solo o con Polifunzionale;
Indennità Kilometri con equipaggio DA o
Ad AU;
Indennità disponibilità;
Indennità PDM / PDB Lavoro;
Indennità Condotta diurna a doppio agente;
Indennità condotta notturna a doppio agente;
Indennità diurna ad agente unico;
Indennità condotta notturna ad agente solo;
Indennità condotta notturna con polifunzionale;
come indicato nel presente ricorso.
E PER L'EFFETTO DI QUANTO SOPRA
3.condannarsi di conseguenza la resistente (C.F. e Partita IVA n. Controparte_1
), con sede legale a Roma, Piazza Della Croce Rossa n. 1, in persona del suo P.IVA_1 rappresentane pro tempore a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da questo Ill. mo Giudice, in accoglimento delle sopra specificate domande con riferimento al periodo 2007 /2020 e /o al differenze periodo accertato in coso di causa tenendo conto anche delle interruttive trasmesse e prodotte il tutto come meglio specificati qui di seguito, con un importo calcolato in applicazione dei criteri che questo Ill.mo Giudice statuirà con la sentenza a seguito di questo giudizio:, EURO 8.992,90 come da analitici conteggi prodotti e/o nella Pt_2
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale CTU contabile;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo”.
Premesso di essere macchinista in pensione, il ricorrente ha lamentato che, durante i giorni di ferie, la societa' datrice di lavoro aveva erogato i soli elementi retributivi fissi ed alcuni elementi variabili ed accessori.
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In punto di diritto ha dedotto la nullita' delle disposizioni contrattuali per contrarieta' con la normativa UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.E' necessario premettere che, in sede di discussione orale, il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alle indennita' lavoro festivo, lavoro di Pasqua, lavoro domenicale, notturno, trasferta e indennita' pernottamento compensativo giornaliero, indicate a pagina 25 del ricorso.
2. La questione oggetto del presente giudizio e' stata gia' affrontata dal Tribunale di Milano, con le sentenze n. 1703/2018 e n. 2000/2018, e dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n.