Trib. Bologna, sentenza 18/06/2024, n. 1781

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 18/06/2024, n. 1781
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1781
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

R.G. 12088/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M C B Presidente dott.ssa S B Giudice relatore dott.ssa E R Gdice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12088/2023 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SALVAGNINI WALLY, elettivamente domiciliato in VIA POGGIALI 43 PIACENZA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso Controparte_2
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27/05/2024;
parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 25/09/2023, il ricorrente, cittadino egiziano nato il 25/03/1995, ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza del 09/08/2023, notificato il 24/08/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, presentata in data 31/03/2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1.e 1.2. con condanna di CP_3 controparte alle spese di lite.
Pagina 1
Con decreto del 26/09/2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Piacenza il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 17 aprile 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da cinque anni
D: per quale ragione ha lasciato l'Egitto?
R: per lavorare
D: dove abita e con chi vive?
R: vivo a Piacenza con i miei zii
D: dove lavora?
R: lavoro da cinque anni per la stessa ditta che commercializza frutta e verdura:
D: quanto guadagna?
R: circa 1.200-1.300 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sto frequentando ora un corso di lingua italiana
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: vado a fare il volontario. Aiuto una mia amica suora alla Caritas
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: tantissimi, sono “famoso”, sto sempre in mezzo alla gente. Frequento persone italiane, albanesi, egiziane e rumene
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no, assolutamente
D: ha una fidanzata? R: no, ora no».
All'esito dell'istruttoria, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale dell' 11/06/2024, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Preso atto dell'intervenuta scadenza del termine, si è quindi riservato di riferire la causa al collegio per la decisione
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Pagina 2
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»;
ed aggiunge il co.
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