Trib. Tivoli, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
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N. R.G. 1400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
MC MOTORS S.R.L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola Di Rienzo, n.
212, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Brasca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
VTR S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste, n. 85, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Torchia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 25.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, MC Motors S.r.l.s. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 226 del 01.02.2021, emesso per la somma di Euro 10.650,00, oltre interessi e spese di lite, in relazione a credito derivante da compravendita di autovetture.
In particolare, l'opponente ha evidenziato:
- di aver concluso, in data 31.05.2019, contratto di compravendita di autovetture per l'importo di Euro 12.450,00 e, in data 21.06.2019, contratto di compravendita di autovetture per l'importo di Euro 12.800,00;
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- di aver provveduto a saldare integralmente il prezzo indicato nei contratti tramite bonifici bancari e versamenti in contanti;
- di aver ricevuto dal venditore quietanze per i pagamenti effettuati.
Si è costituita in giudizio VTR S.r.l., disconoscendo la sottoscrizione apposta alle quietanze prodotte, evidenziando che i pagamenti di cui l'opponente ha dato prova devono imputarsi a diverse esposizioni debitorie, che il pagamento parziale effettuato dall'opponente rileva come riconoscimento del debito.
MC Motors S.r.l.s. ha tempestivamente chiesto la verificazione dei documenti disconosciuti ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 25.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, deve essere precisato che, anche a fronte del sollevato incidente di verificazione delle scritture private, la presente decisione viene resa in sede monocratica, la disposizione di cui all'art. 220, comma 1, c.p.c. dovendo essere interpretata come richiedente la definizione della causa da parte del medesimo organo giudicante investito della controversia, secondo i criteri ordinari.
Infatti, deve ritenersi che “il giudice della causa nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza di verificazione della stessa scrittura, che sia stata proposta in via incidentale.
Ed invero l'art. 220 cod. proc. civ. impone la decisione del collegio sull'istanza di verificazione, poiché si tratta di norma che disciplina il procedimento davanti al tribunale e pertanto regola le modalità con cui vanno esercitati i poteri decisori in quella sede, specificando che detti poteri spettano non all'istruttore, ma al collegio.
La competenza a decidere sull'istanza va però desunta non dall'art. 220, ma dal comma
1, art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve essere emessa dallo stesso giudice che è investito della causa in cui è stata chiesta la verificazione.
Ne consegue che, quando l'incidente di verificazione sia sollevato davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui agli artt. 281 bis e 311 cod. proc. civ..
Pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale, invocando l'art. 220 cod. proc. civ., poiché tale norma non esprime una regola di competenza” (Cass. 16.10.2013, n. 23433, conf. Cass. 13.04.2012, n. 5929, Cass.
03.09.1993, n. 9314).
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Ciò posto, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n.
24815 del 24.11.2005, Cass. 22.04.2003, n. 6421).
Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino,
22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012,
Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006).
Con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve essere aggiunto che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Cass. n. 21512 del 20.08.2019, conf. Cass. n. 19527 del 09.11.2012, Cass. n. 24837 del 21.11.2014, Cass. n. 6217 del
31.03.2016).
Infine, deve essere evidenziato che, stante la specifica contestazione dell'opponente in ordine alle fatture depositate dall'opposta, il credito oggetto del ricorso monitorio non può ritenersi provato soltanto in base alle fatture depositate e relative registrazioni contabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, conseguentemente inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria azionata
(cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del
28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004).
Ciò premesso, in relazione al rapporto per cui è causa, risulta anzitutto provata la conclusione tra le parti:
- del contratto di compravendita di autovetture del 31.05.2019 per l'importo di
Euro 12.450,00 (comprendente le vetture Fiat BO con Targa DZ308ZH, Alfa
IT con Targa ED243FX, RE EN con Targa CJ924HG, Ford AN con Targa EC353BV);
- del contratto di compravendita di autovetture del 21.06.2019, per l'importo di
Euro 12.800,00 (comprendente le vetture RE IO con Targa DY189XT,
EN C3 con Targa DL639DZ, LA SA con Targa EK850WN, OP
ER con Targa DJ309XW, Peugeot 30 con Targa EA101LR).
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A tal riguardo, l'opponente ha depositato i relativi contratti, con la sottoscrizione dell'opposta, quale parte venditrice (cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Va rilevato che “alla produzione in giudizio del contratto deve riconoscersi l'effetto di sostituire la mancata sottoscrizione. Da ciò discende che la volontà di adesione al contratto, intanto determina l'incontro delle volontà e dunque la conclusione del contratto, in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti delle altre parti del contratto che l'hanno già sottoscritto” (Cass. 22.01.2018, n. 1525, conf.
Cass. 24.03.2016, n. 5919, Cass. 11.03.2000, n. 2826, Cass. 24.04.1990,