Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2024, n. 380

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2024, n. 380
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 380
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo

RGAC 3098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
G C Presidente
F C Giudice relatore
M M Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3098 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2024, promosso
DA
(C.F.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04.06.1971, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Attilio
B, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Viale Laboccetta, n. 7, ha eletto domicilio, e (C.F.: ), nato a [...], CP_1 C.F._2 il 05.04.1972, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv.
S L, presso il cui studio sito in Villa San Giovanni, Via Ammiraglio
Curzon, n. 89, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 30.11.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga pronunciata la separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria il 12.09.2001, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, n. 524, u. 1, anno 2001;

considerato che

con decreto del 14.12.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.03.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.03.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
1


“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.
;
constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio
Calabria, il 12.09.2001;
b) dal matrimonio è nato un figlio: (22.08.2005), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa
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