Trib. Patti, sentenza 01/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
03/12/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.589/2018 R.G., vertente tra:
ER IA VA, nata a [...] il [...], (Cod. Fisc.
[...]), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. IA Valenti,
presso il cui studio sito in Caronia via L. Orlando n.206, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
Comune di Sant'Agata di Militello (C.F. 84000470835), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Sant'Agat di Militello, via c/da Capita n.16, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Simonella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-convenuto-
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno
ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ER IA VA, conveniva in giudizio il
Comune di Sant'Agata di Militello, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al
risarcimento di tutti danni subiti, quantificati nella somma di Euro 11.527,72, o in quella maggiore
o minore che sarà accertata, per le lesioni riportate, a seguito dell'incidente avvenuto il 07/02/2017,
verso le ore 10,00, derivanti da una caduta causata da un'insidia stradale (anomalia del marciapiedi,
senza alcuna segnalazione) mentre, a piedi, percorreva la via Medici, nei pressi del Bar Desirèe, del
Comune di Sant'Agata di Militello.
Si costituiva il Comune di Sant'Agata di Militello, il quale nel merito contestava le pretese avverse
chiedendone il rigetto, ed in subordine applicarsi un concorso di colpa in capo all'attrice.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta.
All'esito, veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Esaurita l'istruttoria, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito
dell'udienza del 03/12/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni
sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto
rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse
risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto
concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attorea è parzialmente fondata, e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Passando all'esame del merito, si osserva che la vicenda oggetto di causa ripropone la vexata
quaestio del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada
pubblica, e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva,
dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode, quale nel caso di specie
è il Comune di Sant'Agata Militello.
Relativamente a detta problematica, è noto che, secondo la tradizionale e più datata giurisprudenza,
senza dubbio influenzata dall'esigenza di garantire alla P.A. una posizione di privilegio nell'ambito
del sistema civilistico, alla materia de qua non era ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., dovendo
invece riconoscersi, in favore dell'utente danneggiato dall'utilizzo di beni demaniali in ragione
dell'omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, l'applicabilità unicamente del
generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione
di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con
l'ordinaria diligenza (tra le molteplici pronunce, v. n. 2806/1966, Cass. n. 385/1969, Cass. n.
2244/1969, Cass. n. 3816/1969;
Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 14993/2002, Cass. n. 15710/2002,
Cass. n. 16356/2002, Cass. n. 17152/2002, Cass. n. 1571/2004, Cass. n. 10132/2004, Cass. n.
10654/2004, Cass. n. 22592/2004).
Tuttavia, tale figura, inizialmente intesa quale mero elemento sintomatico dell'attività colposa
dell'amministrazione, è successivamente stata ricostruita come indice tassativo ed ineludibile della
responsabilità della medesima (Cass. n 22592/2004), con onere della prova della sua esistenza a
carico del danneggiato (Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 7938/2001).
Recentemente, peraltro, la Cassazione ha mutato orientamento, iniziando a ritenere concettualmente
ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in
custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade
pubbliche. Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere
non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c.,
rappresentava un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli
utenti danneggiati;
al contrario, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore
salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi
dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
In una prima fase, si è ritenuto che la norma in parola dovesse applicarsi solo con riferimento a beni
demaniali che consentono in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza
di cause di pericolo, escludendo quindi automaticamente i beni di notevole estensione e suscettibili
di generalizzata utilizzazione.
Ancora più recentemente,