Trib. Modena, sentenza 22/04/2024, n. 738
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Testo completo
N. R.G. 1089/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1089/2020 promossa da:
KO RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA
F. & M. SRL IN LIQUIDAZIONRE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA
Parte opponente contro
ISPETTORATO TERRITORIALE ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
MODENA (C.F. 94066600365), con il patrocinio dell'avv. DEL TORTO ANDREA e dell'avv. GIURGOLA ROBERTO
Parte opposta
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/2/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 2019/CONT/495/2019 emessa in data 17/12/2019 dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Modena, con la quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma complessiva di € 4.692,80.
La sanzione amministrativa de quo veniva erogata per le seguenti violazioni: a) COMUNICAZIONE
CPI: art. 9 bis, 2° comma D.L. 510/1996, convertito in L. 608/1996, come sostituito dall'art. 1 comma
1180 L. 296/2006, ed art. 19, 3° comma D. Lgs. 276/2003 per non aver comunicato al Centro per
l'impiego entro il giorno antecedente il rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori;
b) pagina 1 di 4
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE – Art.21 della legge 264 del 29/04/1949 e art. 19 3° comma del D.Lgs. 276/2003 per non aver comunicato al centro per l'impiego entro cinque giorni, la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori;
c) LIBRO UNICO DEL LAVORO dal 24.09.2015
(REGISTRAZIONE) – Art. 39, 7° comma, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 22 D.Lgs. 151/2015 per non aver effettuato le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro;
d) DENUNCIA INFORTUNI - artt. 53 e 54 Testo Unico 30.06.1965 n. 1124 come modificati dagli artt. 1 e 2 L. 28.12.1993 n. 561, per aver comunicato entro 48 ore all'INAIL ed all'Autorità locale di pubblica sicurezza un infortunio sul lavoro, con prognosi superiore a 3 giorni.
Parte ricorrente, a sostegno della promossa opposizione, evidenziava l'erroneità dell'inquadramento del rapporto esistente con i Sig.ri AG e GN, quale collaborazione coordinata e continuativa, di cui al verbale da cui trae origine l'opposto provvedimento;
sul punto, deduceva come, con atto notarile del 9/10/2017, la Società ricorrente avesse acquistato l'azienda di cui erano soci la AG ed il
GN e come questi, nell'ambito delle intervenute pattuizioni, si fossero impegnati ad un periodo di affiancamento alla nuova gestione;
per tale ragione, i cedenti erano presenti ed effettuavano attività
“di affiancamento” presso i locali dell'azienda.
L'Amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, affermava la correttezza degli accertamenti eseguiti, insistendo per la conferma delle violazioni contestate.
Il Giudice sospendeva l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione, udienza alla quale presenziava la sola parte opposta.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale unico di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1089/2020 promossa da:
KO RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA
F. & M. SRL IN LIQUIDAZIONRE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA
Parte opponente contro
ISPETTORATO TERRITORIALE ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
MODENA (C.F. 94066600365), con il patrocinio dell'avv. DEL TORTO ANDREA e dell'avv. GIURGOLA ROBERTO
Parte opposta
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/2/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 2019/CONT/495/2019 emessa in data 17/12/2019 dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Modena, con la quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma complessiva di € 4.692,80.
La sanzione amministrativa de quo veniva erogata per le seguenti violazioni: a) COMUNICAZIONE
CPI: art. 9 bis, 2° comma D.L. 510/1996, convertito in L. 608/1996, come sostituito dall'art. 1 comma
1180 L. 296/2006, ed art. 19, 3° comma D. Lgs. 276/2003 per non aver comunicato al Centro per
l'impiego entro il giorno antecedente il rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori;
b) pagina 1 di 4
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE – Art.21 della legge 264 del 29/04/1949 e art. 19 3° comma del D.Lgs. 276/2003 per non aver comunicato al centro per l'impiego entro cinque giorni, la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori;
c) LIBRO UNICO DEL LAVORO dal 24.09.2015
(REGISTRAZIONE) – Art. 39, 7° comma, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 22 D.Lgs. 151/2015 per non aver effettuato le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro;
d) DENUNCIA INFORTUNI - artt. 53 e 54 Testo Unico 30.06.1965 n. 1124 come modificati dagli artt. 1 e 2 L. 28.12.1993 n. 561, per aver comunicato entro 48 ore all'INAIL ed all'Autorità locale di pubblica sicurezza un infortunio sul lavoro, con prognosi superiore a 3 giorni.
Parte ricorrente, a sostegno della promossa opposizione, evidenziava l'erroneità dell'inquadramento del rapporto esistente con i Sig.ri AG e GN, quale collaborazione coordinata e continuativa, di cui al verbale da cui trae origine l'opposto provvedimento;
sul punto, deduceva come, con atto notarile del 9/10/2017, la Società ricorrente avesse acquistato l'azienda di cui erano soci la AG ed il
GN e come questi, nell'ambito delle intervenute pattuizioni, si fossero impegnati ad un periodo di affiancamento alla nuova gestione;
per tale ragione, i cedenti erano presenti ed effettuavano attività
“di affiancamento” presso i locali dell'azienda.
L'Amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, affermava la correttezza degli accertamenti eseguiti, insistendo per la conferma delle violazioni contestate.
Il Giudice sospendeva l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione, udienza alla quale presenziava la sola parte opposta.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale unico di
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