Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 404

TRIB Catania
Sentenza
20 gennaio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
20 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 404
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 404
Data del deposito : 20 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9743/2016 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;

TRA
MI SA nato a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giannelli
Pier Luigi, Bogani Giovanna e Sileci Giuseppe giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE
CONTRO
AR NE nata a [...] il [...], c.f.
[...]e BO TA nata a [...] il
25/10/1988, c.f. [...]rappresentate e difese dall'avv. Moro Maria giusta procura in atti;

PARTI CONVENUTE
AR NN nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall'avv. OM
Luigi giusta procura in atti;

PARTE CONVENUTA
AR PA nata a [...] il [...], c.f.


[...], AR SA ZO nato a
Catania il 14/05/1986, c.f. [...], AR RC
AL nato a [...] il [...], c.f.
[...]e AR LF nato a [...]
Catania il 09/10/1951, c.f. [...]rappresentati e difesi dagli avv.ti Cittadino Salvatore e Peluso Federica giusta procura in atti;

PARTI CONVENUTE
all'udienza del 17 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente vanno rigettate le domande formulata nei confronti di IA MI considerato che la rinuncia della madre,
NE OM, all'eredità di EP SA non risulta regolare, per come ammesso dalla stessa OM, atteso che la sua rinuncia veniva revocata perché tardiva rispetto alla già avvenuta accettazione tacita dell'eredità medesima.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra la MI e tutte le parti processuali, considerato che appunto, la sussistenza della rinuncia, e i dubbi sulla sua validità, o meno,
giustificavano la sua citazione nel presente giudizio essendo la MI
eventuale erede in rappresentazione;
in ogni caso, a seguito della costituzione dell'erede accettante, tutte le altre parti hanno chiesto immediatamente la estromissione della MI dal giudizio.
_______________________
La domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie dei beni relitti da NZ OM, deceduto il 10 ottobre 1999, e da
EP SA, deceduta il 13 gennaio 2009, riguarda i seguenti beni:
- unità immobiliare sita nel comune di Camporotondo Etneo(CT)-
Catasto dei Fabbricati – Foglio 2 Sub 1 – Categoria A/2 - Classe
4 – Consistenza 7,5 vani – Sup. Catastale totale 201 mq, totale escluse aree scoperte 186 mq - Rendita 464,81 – Contrada
Carcarazza P.T.
- unità immobiliare sita nel comune di Camporotondo Etneo(CT)-
Catasto dei Fabbricati – Foglio 2 Sub 2 – Categoria C/2 - Classe
8 – Consistenza 163 mq – Sup. Catastale to tale 168 mq, -
Rendita 488,26 – Contrada Carcarazza P.S1
- appezzamenti di terreno nel comune di Camporotondo Etneo
(CT)- Catasto dei Terreni – Foglio 2 – Particella 211, 213,
214,215, 216, 217, 218, 234,365, 366 e 438;

- tratto di terreno sito nel comune di Camporotondo Etneo Catasto
dei Terreni – Foglio 3 – Particella 19, 20, 225, 226, 282, 283,
284, 285, 286 e 287.
Le unità immobiliari di Camporotondo Etneo sono interessate da vari abusi edilizi;
infatti, per come emerge da entrambe le relazioni di consulenza tecnica di ufficio, le difformità rispetto al progetto assentito con la C.E. n. 11/87 del 23.10.1987 riguardano sia i due piani dell'edificio previsti in progetto - seminterrato e terra - sia il sottotetto, che avrebbe dovuto costituire un'intercapedine non praticabile ed è stato invece reso accessibile.
In particolare, l'ing. Meli, confermando quanto già evidenziato dal precedente consulente di ufficio, ha evidenziato le seguenti difformità
rispetto al progetto approvato:
«- difformità di lieve entità, quali la diversa distribuzione degli
spazi interni, per la cui regolarizzazione occorre comunque un nuovo
titolo edilizio, ad esempio una CILA in sanatoria;

- difformità più importanti, quali l'aumento delle superfici utili, il
parziale cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato, da
deposito a residenza, e la modifica dei prospetti;
difformità per i quali

occorrerebbe un nuovo titolo ottenibile mediante pratica SCIA, previo
parere della Soprintendenza;

- abusi insanabili - eliminabili quindi solo con la rimessione in pristino del fabbricato - quali l'innalzamento della linea di gronda, col
conseguente aumento di cubatura, nonché la realizzazione di strutture
in cemento armato in zona sismica in assenza di autorizzazione da parte
del Genio Civile».
Indi, la domanda di scioglimento della comunione sui detti immobili deve essere rigettata.
Infatti, l' art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – già art. 17, legge
28 febbraio 1985, n. 47
– al primo comma così dispone: “Gli atti tra
vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento
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