Trib. Matera, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Matera, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Matera
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 670/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
IC OR (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Marisa Clemente (c.f.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in Altamura (BA), via Vittorio Veneto n. 76;
attore nei confronti di
LL SP (P.Iva: 05032630963), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Montimurro (c.f.:
[...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in
Matera, via XX Settembre n. 28;
convenuta
e
OV AN (c.f.: [...]), residente in [...];
convenuto
e
LL DI DO (c.f.: [...]), residente in [...];
terza chiamata contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
1 R.G. n. 670/2019
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/04/2019, CO IA adiva il
Tribunale di Matera PER LA CONDANNA DELLA IA SP al pagamento in suo favore, entro la somma di euro 260.000,00, della somma di euro 57.936,01, a titolo di risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente), e di una somma rimessa alla valutazione di opportunità del Giudice a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, subiti a causa del sinistro stradale in cui era stato coinvolto il 18/04/2017.
Nello specifico riferiva che: in quella data si trovava a bordo dell'autovettura OR FI targata
BAB60254 di proprietà di PO IA e stava percorrendo la SS 7 via Appia in direzione
Metaponto;
con lui erano a bordo lo stesso PO IA, che occupava il sedile posteriore,
e RO CA, che occupava il posto anteriore del trasportato. Egli e la CA indossavano le cinture di sicurezza;
all'improvviso, dinanzi a sé si verificava la collisione tra due autovetture, una che viaggiava nel suo stesso senso di marcia e l'altra che percorreva la strada in direzione opposta, che occupavano l'intera carreggiata nel senso di marcia della OR FI;
nonostante andasse a velocità moderata, per la repentinità dell'evento non poteva evitare
l'impatto su di loro;
l'incidente determinava gravi lesioni sia a lui che alla madre, che qualche giorno dopo, il 22/04/2017, decedeva;
egli, invece, riportava un trauma contusivo massiccio facciale, un trauma distrattivo cervicale e una contusione al ginocchio, giudicati guaribili in 15 giorni;
sennonché, dimesso dall'ospedale dove era stato trasportato con l'ambulanza del 118, a causa di dolori persistenti che non si attenuavano nonostante la terapia farmacologica ed il riposo, si recava a visita presso l'Ospedale di Altamura, dove, in data 04/07/2017, gli veniva diagnosticata una “corioretinite sierosa centrale con punto di perdita supero nasale maculare già sottoposto a FAG+OCT VNOD 8/10 con lente discromica e VNOS per trauma infantile”;
dopo alcune visite mediche specialiste private, il 02/10/2017 l'Ospedale della Murgia gli confermava la diagnosi di distrofia maculare.
Lamentava, quindi:
- di aver invitato la IA SP - compagnia che assicurava per la RCA l'autovettura ES targata
DB752SP condotta da NN NT e di proprietà di LL Di AR che aveva cagionato
l'incidente ut supra, andando ad impattare con il veicolo IA Grande UN targata DF285VT condotta da AN EL e di proprietà di Francesco Paolo EL – alla rifusione dei danni, sulla scorta dell'accertata sua irresponsabilità nella causazione-con-causazione del sinistro
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giusta sentenza n. 68/18 del Giudice di Pace avv. Francesca Rubinetti, nonché sentenze del
Giudice di Pace avv. Alda Moramarco del 15/03/2018 - RG n. 800/2017 e 678/2017, che annullavano il verbale di contestazione avente ad oggetto la violazione dei limiti di velocità da parte della OR FI al momento del sinistro;

- di aver ricevuto riscontro negativo, con addebito di responsabilità (v. nota IA del
20/12/2017);

- di essersi sottoposto a visita medica specialistica per la quantificazione del danno biologico da parte del dott. Nunzio Di Nunno, in data 30/11/2017, il quale aveva accertato che: “quale postumo della distorsione del rachide cervicale, della frattura delle ossa proprie del naso, del trauma cranico non commotivo con frattura dei seni mascellari riportata nel sinistro del 18.04.2017, il sig. IA CO presenta limitazione di circa ¼ dei movimenti di flesso estensione, rotazione ed inclinazione laterale del capo, riduzione di circa ¼ della capacità respiratoria della narice di sinistra e sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. Il danno biologico, agli effetti della permanente, è valutabile sulla base del 7% della totale. Per quanto attiene al danno oculare messo in correlazione al sinistro stradale dal dott. Michele Vitale, specialista in oculistica, questo può essere valutato nel 12% in considerazione della perdita funzionale a carico dell'occhio sinistro. La invalidità temporanea subtotale si è protratta per giorni 20, la parziale al tasso del 50% per giorni 30 ed ulteriori 30 giorni al tasso del
30%. Il danno biologico complessivo incide per circa ¼ sulla capacità lavorativa specifica di operaio elettricista”.
In ultimo, deduceva sulla spettanza del risarcimento del danno morale, avendo manifestato
“preoccupazione e disagio, specie alla luce delle tragiche conseguenze che l'incidente ha avuto anche nell'ambito familiare, ma nelle conclusioni non formulava espressa domanda del suo ristoro.
II. Si costituiva in giudizio la IA SP, in data 08/10/2019, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande.
In primis eccepiva la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile e proprietario dell'autovettura ES, LL Di AR, di cui chiedeva l'evocazione in giudizio.
Nel merito, invece, sosteneva che: a) nessun accertamento utile della irresponsabilità del sinistro in capo all'attore era stato effettuato dall'A.G.. Le pronunce di annullamento dei verbali delle sanzioni al codice della strada erano a tal fine del tutto irrilevanti;
anzi, la prova della corresponsabilità del IA poteva evincersi dal verbale dei Vigili Urbani di Matera, che aveva accertato l'uso sulla OR FI di pneumatici usurati, con un'efficacia frenante ridotta, e dalla natura ed entità del trauma facciale, che evidenziava il mancato utilizzo di strumenti di
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ritenzione;
b) la corioretinite non poteva essere messa in correlazione con l'incidente, sia perché riscontrata solo mesi dopo il sinistro sia perché non v'era nella letteratura scientifica evidenza di una causa traumatica dell'insorgenza di detta patologia;
c) nessuna prova era stata fornita della riduzione della capacità lavorativa, attraverso la dimostrazione della contrazione dei redditi di lavoro all'indomani del sinistro;
d) il danno morale era allegato in modo assolutamente generico ed impreciso, non avvalorato da elementi concreti.
III. All'udienza del 10/10/2019, veniva disposta la chiamata in causa della Di AR, che, tuttavia, pur essendo stata regolarmente citata (notificazione del 05/11/2019), rimaneva contumace unitamente al convenuto NN NT (notificazione del 09/04/2019).
Autorizzato, quindi, il deposito di memorie di appendice scritta, con ordinanza dell'08/05/2021 venivano rigettate le richieste di prova orale di parte attrice e disposte due consulenze medico- legali, a cura di un ortopedico e di un oftalmologo.
Depositate le perizie in questione, le parti venivano invitate a depositare memorie conclusive:
- parte attrice, per la prima volta, riferiva dell'intervenuta definizione del processo penale a carico di NN NT per i reati di cui agli artt. 589bis e 590bis c.p. commessi in occasione del sinistro di cui è causa, sostenendo, genericamente, che in quel giudizio egli si era costituito parte civile, ma non aveva conseguito alcun ristoro, poiché il processo era stato definito con rito abbreviato;
inoltre, unitamente al fratello ON e al padre
PO, egli era stato integralmente risarcito quale erede della deceduta CA, mentre al padre erano stati rifusi i danni materiali subiti alla OR FI (non veniva precisato se in via stragiudiziale o giudiziale). In ragione anche di dette circostanze, asserite e non documentate, insisteva per il risarcimento integrale dei danni lamentati, avendo superato la presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.p.c. (v. memoria conclusiva del 10/05/2024);

- la IA SP ribadiva il contenuto della propria comparsa di costituzione, evidenziando che all'esito delle due consulenze mediche espletate, era stato accertato solo il danno biologico di tipo ortopedico ben al di sotto della pretesa di parte attrice, mentre era stato disconosciuto il nesso di causalità tra il sinistro e il danno oculare. Ribadiva che non era stato provato né il danno morale né il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
essendo il sinistro addebitabile alla circostanza che il battistrada delle gomme della OR FI fosse usurato, le domande risarcitorie dovevano essere rigettate o
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comunque, non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054
c.c.
, dovevano trovare accoglimento solo rispetto al danno biologico ortopedico ed in misura pari al 50% (v. memoria conclusiva del 07/05/2024).
All'udienza del 05/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande risarcitorie avanzate da parte attrice possono essere accolte solo in parte per le ragioni di cui appresso.
IV.1. Dalla documentazione versata in atti, è possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale verificatosi in data 18/04/2017 alle ore 15:20 circa sulla SS 7 via Appia al km
569+260 e che ha coinvolto in prima battuta le autovetture CI ES targata DB752SP e la
IA UN targata DF285VT e in ultimo il veicolo condotto dall'odierno attore, OR FI targata BAB60254.
Dalle
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