Trib. Torino, sentenza 18/12/2024, n. 6418

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 18/12/2024, n. 6418
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6418
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4850/2024
REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4850/2024 promossa da:

RA AS, nato il [...], in [...]. di Cordoba) Argentina e residente in [...], città di VA (Prov. di Cordoba) – 5980 Argentina, titolare di carta
d'identità argentina n° 36130981;

RA UN, nato il [...], in [...]. di Cordoba) Argentina e residente in [...], città di VA (Prov. di Cordoba) – 5980 Argentina, titolare di carta
d'identità argentina n° 40415803;

RA IA, nato il [...], in [...] (prov. di Cordoba) Argentina e residente in [...], città di VA (Prov. di Cordoba) – 5980 Argentina, titolare di carta
d'identità argentina n° 43476297;
rappresentati e difesi dall'Avvocato Gennaro Santopaolo del Foro di Napoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;

PARTE ATTRICE CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;

1
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. AL IL alias AL
IP, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 4);

- il sig. AL IL alias AL IP ha contratto matrimonio con la sig.ra
TI MA NA (cfr. doc. 5) e dalla loro unione è nata la sig.ra AL OE
FA, nata in data [...] (cfr. doc. 6);

- la sig.ra AL OE FA ha contratto matrimonio con il sig. RA SE
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione è nato il sig. RA SE ER, nato il [...]
(cfr. doc. 8);

- il sig. RA SE ER ha contratto matrimonio con la sig.ra IO NA
IT (cfr. doc. 9) e dalla loro unione sono nati il sig. RA AS, nato il [...]
(cfr. doc. 10), il sig. RA UN, nato il [...] (cfr. doc. 11) e il sig. RA
IA, nato il [...] (cfr. doc. 12), tutti odierni ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima in quanto apostillata e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.11.2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
2
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato
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