Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 10
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3700/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MACCARI Parte_1 C.F._1
CRISTINA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. MACCARI CRISTINA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;

- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 11/07/2023, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con sentenza n. 1184/2023 emessa in data 7/09/2024 nel procedimento RG. NR.
3523/2023;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;

- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
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separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.

1.12.1970 n.
898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza.
2) L'immobile casa coniugale, posta in Comune di Serramazzoni (MO), fraz. San Dalmazio, Via San
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