Trib. Imperia, sentenza 12/03/2025, n. 60

TRIB Imperia
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Imperia
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 12/03/2025, n. 60
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 60
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 12/03/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Siri in sostituzione dell'Avv. Baldassarre e per la parte convenuta l'Avv. Saglietto in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro

Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. 57 / 2022
promossa da:

IA CR CRISPIATICO, elettivamente domiciliato in Sanremo,
Piazza Colombo n. 4, presso lo studio e la persona dell'Avv. BALDASSARRE
MARZIA che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), (C.F.
80078750587), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del
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legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.
S.P.A.), con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della stessa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec avv.ritaassuntamaria.pisanu@postacert.inps.gov.it nonché presso l'avv. Cristina
Parola, con studio in Ventimiglia, Via Cavour, n. 31, giusta delega in atti;

resistente
Conclusioni:

Parte ricorrente:
Dichiarare ed accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti della sig.ra CO RI Cristina riconducibile all'attività di piccolo imprenditore;
In ogni caso, accertata e dichiarata la cessazione di qualsivoglia attività imprenditoriale della sig.ra CO

RI Cristina alla data del 13/08/2001 e lo svolgimento da parte della medesima, in epoca successiva alla data sopra menzionata, di sola attività di lavoro subordinato, dichiarare ed accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito contribuito vantato dall'Inps nei confronti della sig.ra CO RI Cristina riconducibile ad attività di piccolo imprenditore successivamente dall'agosto del 2001. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e da maggiorarsi di spese generali nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 n. 2 DM citato e di accessori di legge in caso di opposizione alla domanda
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, ogni contraria domanda ed eccezione, anche istruttoria, reietta e disattesa,
NEL MERITO
Respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute perché infondate in fatto ed in diritto e comunque dichiarare in ogni caso obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle altre somme nella misura che risulterà dovuta all'INPS per le omissioni ed inadempienze di cui è
Pag. 3 di 7 causa, oltre alle sanzioni, le somme aggiuntive e
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