Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2433

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2433
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2433
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 2879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2879/2022, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO)” promossa da:
NZ LU nato a [...] in data [...], residente in [...],
C.F. [...];

AC GI nata a [...] in data [...] residente in [...], C.F. [...];

NZ IC nato a [...] in data [...] e residente in [...], C.F. [...];

NZ NF nato a [...] in data [...] e residente in [...], C.F. [...];

NZ LA nata a [...] in data [...] e residente in [...], C.F. [...];

NZ LE nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. MARANCA LUCA MARIA e
pagina 1 di 7
presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico alla via, come da mandato apposto in calce al ricorso;
nei confronti di
NZ IM (C.F. [...])
interdicendo;
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente depositato in data 26/05/2022, parte istante ha chiesto pronunziarsi
l'interdizione di NZ IM, in quanto affetto da grave patologia neuropsichica
(deterioramento cognitivo di grado grave e di natura degenerativa con disturbi comportamentali, psicosi dissociativa di tipo paranoide, persistente dal lontano anno 1997) determinanti
l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 713 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicendo e dei parenti più stretti ed acquisita documentazione amministrativa e sanitaria, nominato il tutore provvisorio nella persona del sig.
NZ IC, nato a [...] in data [...] e residente in [...] (C.F. [...]), fratello dell'intedicendo, all'esito, dopo aver disposto
C.T.U., resa dal Dott. ANIELLO IANNONE, le parti hanno rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, con i termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a soli venti giorni per le memorie conclusionali.
∗∗∗
Come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi
pagina 2 di 7
privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. ed art. 714 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità;
esso, quindi, resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali di cui agli artt. 712 e ss., dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013;
Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256).
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi