Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17248

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17248
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17248
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. 47840/2017 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47840 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 aprile 2024
TRA
Albieri s.r.l. (p.iva 01230520387, c.f. 01993880242), con sede in Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Piozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Nettuno (RM) Via Trieste n. 80;

- opponente
E
Admiral Gaming Networl s.r.l. (incorporante la HBG EX s.p.a.), con sede in Roma, Via
Benedetto Croce, n. 122-124, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il numero
08224031008, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Frisina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 7;

- opposta
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nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 aprile 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Albieri s.r.l., convenendo in giudizio Hbg EX
s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 11444/2017 emesso in data 11 maggio 2017, per sentir “A) In via preliminare: i. Dichiarare la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio di costituzionalità sopra descritto, e del merito del ricorso amministrativo sopra descritto. B) In via pregiudiziale: i. Rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sopra illustrata. C) Nel merito: i. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto dichiarare la nullità-inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato ed illegittimo;
ii. Disporre comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto (ovvero la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità della domanda monitoria), nel caso di mancata promozione della mediazione da parte del creditore opposto, conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass.

S.U. 19246/10 e Cass. Sez. 1 8539/11, Trib. di Ferrara, Sent 7.01.2015, Giudice dott. Anna
Ghedini), che individua in detta parte il ruolo di “attore sostanziale del giudizio”. Con condanna alle spese…..
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 27 maggio 2017, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti della Hbg EX della somma di euro 178.258,51, oltre interessi e spese, di cui euro 177.658,51, a titolo di quota asseritamente dovuta da parte sua a titolo di maggior prelievo, in virtù del combinato disposto degli artt. 1, comma 649 della legge di stabilità 2015 e 1 comma 921 della legge di stabilita 2016, ed ulteriori euro 600 per 'eccedenze';
che la quantificazione del credito di più rilevante importo fosse stata operata dalla ricorrente sulla base dei criteri indicati nel Decreto Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.01.2015 (prot. 4076/U), mediante decurtazione dei ricavi, in relazione al numero dei nulla Osta di messa in esercizio di apparecchi della tipologia prevista al comma 6 lett. A) dell'articolo 110 TULPS rilasciati a ciascun concessionario, e al numero di congegni VLT (lettera b dell'articolo 110 comma sei del TULPS), “attivi” (e quindi congegni installati e concretamente produttivi di ricavi, e non già semplicemente autorizzati come nel caso degli apparecchi di cui alla lettera a).
Riferiva che, avverso il richiamato decreto, erano stati proposti numerosi ricorsi al Tribunale ammnistrativo del Lazio da parte dei Concessionari di rete telematica (tra i quali la stessa HBG),
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dall'Associazione di Rappresentanza dei gestori, da Consorzi di raggruppamento di gestori;
che il
Tar aveva rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 649 della legge n. 190/2014, sospendendo i giudizi in corso;
che l'udienza pubblica dinanzi alla Corte
Costituzionale si sarebbe tenuta il successivo 21 novembre 2017.
Chiedeva, pertanto, disporsi la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento all'epoca pendente dinanzi al Tar Lazio, affermando la pregiudizialità delle questioni in esso dedotte rispetto alla decisione della presente causa.
In ogni caso, chiedeva accertarsi in questa sede l'illegittimità della pretesa avanzata da parte della ricorrente per l'importo richiesto, in primo luogo, avendo la creditrice agito nei suoi confronti per
l'intero importo dovutole, senza avere previamente rinegoziato il contratto in essere tra le parti;
in secondo luogo, avendo la stessa omesso di ripartire la pretesa anche nei confronti degli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera del gioco lecito.
Si costituiva la parte opposta, premettendo: di essere, in forza di convenzione stipulata in data
20.03.2013 con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concessionaria: (i) del servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del R.D.
18.06.1931 n. 773
e successive modificazioni;
di essersi obbligata, con la convenzione: (i) a stipulare i contratti per l'installazione degli apparecchi di gioco AWP presso gli esercizi dotati dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del 'T.U.L.P.S.' e ss.mm.ii., i cui titolari devono essere soggetti abilitati;
(ii) a installare gli apparecchi videoterminali VLT, esclusivamente nelle tipologie di esercizi dotati dell'autorizzazione di cui all'88 del 'T.U.L.P.S.', i cui titolari devono essere soggetti abilitati;
(iii) a stipulare contratti con i soggetti abilitati (che assumono, rispettivamente, il ruolo di “gestore” ed “esercente”, rispetto alle AWP, e di «gestore di sala», nel caso delle VLT,) e, più in generale, con i tutti i soggetti terzi coinvolti nello svolgimento dell'attività oggetto di concessione (i cc.dd. operatori della filiera).
Esponeva, quindi, nel dettaglio, che la c.d. filiera del gioco lecito, facente capo al concessionario, si componesse: per quanto attiene agli apparecchi di gioco AWP, del c.d. esercente, ossia colui che, come innanzi chiarito, ha la disponibilità dei locali (bar, sala giochi, esercizi commerciali, circoli privati ecc.), in cui sono collocati, fisicamente, i predetti apparecchi di gioco;
del c.d. gestore, ossia il proprietario, possessore ovvero detentore, a qualsiasi titolo, dei predetti apparecchi che ne cura la gestione e la manutenzione (provvedendo anche alla raccolta delle giocate);
nonché la collocazione presso i locali (o esercizi) gestiti dall'esercente;
per quanto attiene agli apparecchi di gioco VLT del
c.d. gestore di sala, ossia del soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all' art. 88 del 'T.U.L.P.S.'
e ss.mm.ii., in possesso (di regola) dei c.d. «requisiti dei Terzi Raccoglitori”, iscritto nel relativo
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“Elenco” (istituito dall'art. 1, comma 533, della L. 23.12.2005 n. 266) e come tale deputato alla raccolta delle giocate ed altresì titolare dell'esercizio commerciale nel quale sono allocati gli apparecchi VLT (esercizio che deve essere munito delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa di settore e deve avere ottenuto dal concedente, ossia da 'ADM', il c.d. «Certificato di
Idoneità di Sala»).
Deduceva che, nell'ambito di tale sistema, i rapporti e il riparto tra i singoli operatori della filiera dei flussi finanziari derivanti dalla raccolta del gioco fossero disciplinati dalla normativa vigente, nonché dalla convenzione stipulata dai concessionari, ivi compresa la 'HBG', con l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dai
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