Trib. Salerno, sentenza 15/05/2024, n. 2558
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Testo completo
N. 12006/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, II Sezione civile, in composizione monocratica (ai sensi dell'art. 50 ter
c.p.c.), in persona del G.O.T. avv. Edvige Crisci, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado iscritta al r.g. 12006/2019 avente ad oggetto
Indebito soggettivo e indebito oggettivo
E vertente TRA
NC FI, rapp.ta e difesa dall'avv. Cipresso Alfonso presso il cui studio elettivamente domicilia in Maiori, in via Santa Tecla 46/B
Ricorrente
C/O
Comune di Maiori in persona del Sindaco P.T, rapp.to e difeso dall'Avv. Virma Caliendo presso il cui studio domicilia in Nocera Superiore, alla via Spagnuolo n 16
Convenuto
All'udienza del 27.90.2023 la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con atto di citazione NC FI citava in giudizio il Comune di Maiori per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente versata in eccedenza al convenuto Comune di Maiori per i motivi come sopra descritti e condannare il Comune a restituire all'attrice l'importo di € 11.502,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia versata in eccedenza dall'attrice per l'acquisto del locale cantina posto al piano seminterrato della scala B del fabbricato A”.
Premetteva in fatto che il Comune di Maiori, giusta determina 5 del 2001, approvata dalla Regione
Campania, in forza del piano generale di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, proponeva al sig. NC SE l'acquisto dell'immobile e annesso locale cantina sito in
Maiori, via Santa Caterina, dallo stesso già condotto in locazione, il quale però rinunziava al predetto acquisto in favore di NC FI, familiare convivente, la quale acquistava il lotto.
Premetteva ancora di aver versato per il detto acquisto euro 42.792,28 ma che essendo la rendita catastale del locale cantinato pari ad euro 18,18 al mq, il Comune avrebbe venduto il predetto per euro
13.320,00 somma maggiore di quanto effettivamente dovuto, concludendo di aver versato in eccedenza la somma di euro 11.502,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Maiori il quale contestava ogni avversa deduzione e produzione del tutto priva di fondamento. Successivamente richiesta ed ammessa la ctu da parte attrice, il giudizio veniva rinviato per conclusioni e poi per discussione ai sensi dell'art.281 sexies
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
La domanda così come proposta dalla ricorrente risulta fondata in fatto ed in diritto e deve essere accolta.
In ordine alla eccepita nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti ex art. 164 cpc, giova rilevare che giurisprudenza costante ha avuto più volte chiarito che la costituzione in giudizio del convenuto sana retroattivamente i vizi della citazione e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale: ciò in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, II Sezione civile, in composizione monocratica (ai sensi dell'art. 50 ter
c.p.c.), in persona del G.O.T. avv. Edvige Crisci, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado iscritta al r.g. 12006/2019 avente ad oggetto
Indebito soggettivo e indebito oggettivo
E vertente TRA
NC FI, rapp.ta e difesa dall'avv. Cipresso Alfonso presso il cui studio elettivamente domicilia in Maiori, in via Santa Tecla 46/B
Ricorrente
C/O
Comune di Maiori in persona del Sindaco P.T, rapp.to e difeso dall'Avv. Virma Caliendo presso il cui studio domicilia in Nocera Superiore, alla via Spagnuolo n 16
Convenuto
All'udienza del 27.90.2023 la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con atto di citazione NC FI citava in giudizio il Comune di Maiori per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente versata in eccedenza al convenuto Comune di Maiori per i motivi come sopra descritti e condannare il Comune a restituire all'attrice l'importo di € 11.502,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia versata in eccedenza dall'attrice per l'acquisto del locale cantina posto al piano seminterrato della scala B del fabbricato A”.
Premetteva in fatto che il Comune di Maiori, giusta determina 5 del 2001, approvata dalla Regione
Campania, in forza del piano generale di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, proponeva al sig. NC SE l'acquisto dell'immobile e annesso locale cantina sito in
Maiori, via Santa Caterina, dallo stesso già condotto in locazione, il quale però rinunziava al predetto acquisto in favore di NC FI, familiare convivente, la quale acquistava il lotto.
Premetteva ancora di aver versato per il detto acquisto euro 42.792,28 ma che essendo la rendita catastale del locale cantinato pari ad euro 18,18 al mq, il Comune avrebbe venduto il predetto per euro
13.320,00 somma maggiore di quanto effettivamente dovuto, concludendo di aver versato in eccedenza la somma di euro 11.502,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Maiori il quale contestava ogni avversa deduzione e produzione del tutto priva di fondamento. Successivamente richiesta ed ammessa la ctu da parte attrice, il giudizio veniva rinviato per conclusioni e poi per discussione ai sensi dell'art.281 sexies
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
La domanda così come proposta dalla ricorrente risulta fondata in fatto ed in diritto e deve essere accolta.
In ordine alla eccepita nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti ex art. 164 cpc, giova rilevare che giurisprudenza costante ha avuto più volte chiarito che la costituzione in giudizio del convenuto sana retroattivamente i vizi della citazione e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale: ciò in
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