Trib. Padova, decreto 11/02/2025

TRIB Padova
Decreto
11 febbraio 2025
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Decreto
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, decreto 11/02/2025
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Caterina Santinello Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.
Dott. Vincenzo Cantelli Giudice nella procedura di opposizione ex art. 98 l.f., rubricata sub n. 6890/2023 R.G.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
In data 19.01.2023, la Italiana Servizi s.r.l., odierna ricorrente, depositava domanda di ammissione al passivo per la somma di € 7.000,00 quale credito per somme indebitamente corrisposte in favore della fallita ed € 4.813,50 quale corrispettivo per il servizio di pulizie reso a favore della società fallita.
La domanda veniva esclusa sulla scorta della seguente motivazione: “Escluso
per euro 7.000,00 in quanto la lettera di risoluzione su cui si fonderebbe il
riconoscimento del credito in virtù di prestazioni da eseguire è priva di data
certa ed inoltre non è provato che la società non abbia eseguito dette
prestazioni; Escluso il credito di euro 4.813,50 in quanto oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 56 LF in forza al fatto che la fallita vanta un


contro

-credito di euro 27.526,00. Non risulta neppure provato il privilegio

artigiano in quanto l'istante non ha prodotto copia del Modello Redditi (quadro relativo al volume di affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del
credito, copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei
dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito, copia del libro cespiti
e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività
imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente
all'impresa“.
Pertanto, in data 5.12.2023 Italiana Servizi s.r.l. presentava opposizione allo stato passivo, deducendo: i) Sa.Fra. SR FR (precedente denominazione della fallita ESSEFFE) non avrebbe mai effettuato alcuna lavorazione in favore dell'odierna ricorrente nemmeno successivamente anche a fronte del versamento dell'anticipo di € 7.000,00: tale circostanza sarebbe provata dal fatto che la contestazione del 3.3.2022 inviata a mezzo pec, dopo dei solleciti verbali formulati dall'odierna ricorrente, non sarebbe seguito alcun riscontro da parte
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