Trib. Palermo, sentenza 12/06/2024, n. 3413
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 16444/2021
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 12 giugno 2024, alle ore 10:28, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il
processo iscritto al n. 16444/2021 R.G.A.C., è presente l'avv. Daniele Raffa per l'attrice e l'avv.
Maria Teresa Parrino, in sostituzione dell'avv. Villanova, per la intervenuta KA.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti
difensivi e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di
cui dà lettura in assenza delle parti.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della
discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale
motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16444/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
UL RE, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del
giudizio in Palermo, Via Isidoro Carini n. 18, presso lo studio degli avv.ti Daniele Raffa e Giuseppe
Abogado Amodeo, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio
separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 12.06.2023;
ATTRICE
CONTRO
PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A., (partita Iva: 08879250960), con sede in 20123 Milano via
Speronari n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA
E
WAKAM, (già LA PARISIENNE SA), con sede in 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083
Paris Cedex 02 – France -, in persona del procuratore ad litem Giovanni Corrado Campus,
elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n.244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo,
2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir, giusta procura speciale
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
INTERVENIENTE LO
E
NO NZ, nato a [...] il [...], residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da ZU LO contro la RI
Assicurazioni s.p.a.;
2) condanna la compagnia KA e NO ZO al pagamento, in solido, in
favore di ZU LO, della somma di € 44.054,53, oltre interessi legali dalla data della
presente pronuncia fino al soddisfo;
3) condanna la compagnia KA e NO ZO al pagamento, in solido, in
favore di ZU LO, delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in
complessivi € 8.428,50, di cui € 812,50 (€ 759,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo + € 26,50
notifiche) per spese vive ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, avv.ti Daniele
Raffa e Giuseppe Abogado Amodeo;
4) nulla sulle spese di lite in favore della RI Assicurazioni s.p.a.;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei
convenuti in solido;
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
Con atto di citazione notificato i gg. 13 e 16 dicembre 2021, ZU LO conveniva in
giudizio la RI Assicurazioni s.p.a. (d'ora innanzi denominata soltanto RI s.p.a.) e NO
ZO, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di
danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese di viaggio, spese
mediche, di c.t.p. e stragiudiziali) da lei patiti, quantificati nella somma complessiva di €
110.390,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
1) in data 28.01.2020, alle ore 17:40 circa, in Palermo, stava attraversando a piedi la
carreggiata laterale di via Marchese di Villabianca, in prossimità dell'intersezione con via
Vaccarini, con direzione dall'ENEL verso il civico 205/207, quando, giunta quasi al termine
dell'attraversamento, era stata improvvisamente investita dal motociclo modello Kymco
LE 125 tg. DF03517, di proprietà di NO ZO, condotto dallo stesso ed assicurato
con la RI s.p.a.;
2) il conducente di detto motociclo, nel percorrere la via Marchese di Villabianca
nell'unica direzione di marcia consentita, a causa dell'elevata velocità mantenuta e della
condotta di guida distratta, nonostante l'ampia visibilità sulla carreggiata stradale, era rovinato
al suolo ed era scivolato per oltre 20 metri, finendo la sua corsa contro di lei;
3) a causa dell'urto, era caduta per terra, riportando lesioni personali per le quali era
stata trasportata, con intervento del servizio del 118, presso il P.S. dell'Ospedale Villa Sofia -
Cervello di Palermo;
4) per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un
danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 24%, da inabilità
temporanea assoluta di gg. 30, da inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 50, al 50% di gg.
45 ed al 25% di gg. 40, il tutto oltre ad un pregiudizio morale ed alla personalizzazione del
danno;
5) aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale e, precisamente, un danno
4
emergente per spese mediche sostenute pari ad € 6.814,47, per c.t.p. di € 500,00, per spese di
viaggio e soggiorno di € 6.143,41, oltre alle spese per l'attività stragiudiziale;
6) formulata richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia La SI S.A.,
questa aveva pagato, tramite la società di gestione sinistri Multiserrass s.r.l., la somma di €
33.100,00, che aveva trattenuto in acconto della maggiore somma dovutale.
I convenuti RI s.p.a. e NO ZO, sebbene ritualmente citati da parte attrice, non si
costituivano in giudizio, sicché ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 6.04.2022.
Con comparsa di intervento volontario del 8.03.2023, si costituiva in giudizio la compagnia
assicurativa KA, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della
convenuta RI s.p.a, perché quest'ultima non era la compagnia assicurativa del veicolo
investitore, e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei propri confronti con contestuale
rimessione nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an (ritenendo la
responsabilità esclusiva del pedone per aver attraversato improvvisamente la sede stradale ed al di
fuori delle strisce pedonali), che in ordine al quantum.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della stessa in misura
proporzionale al concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 16.03.2023, il Giudice, preso atto dell'intervento in giudizio della KA, quale
compagnia assicuratrice del veicolo investitore, con effetto sanante della integrità del
contraddittorio, disponeva la remissione in termini di quest'ultima, assegnando ad entrambe le
parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza istruttoria del 6.03.2024, parte attrice sollevava l'eccezione di decadenza dalla prova
per testi della compagnia KA, per non avere la stessa provveduto a documentare l'avvenuta
citazione dei testi ammessi.
Quindi la causa, all'udienza odierna, dopo l'espletamento della c.t.u. medico legale e
l'assunzione della prova orale diretta e contraria (con riserva di valutazione dell'eccezione di
5
decadenza dalla prova formulata dall'attrice), all'esito della discussione delle parti, viene decisa
dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Tanto premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la
RI s.p.a. ed estesa, a seguito del suo intervento in giudizio, nei confronti della compagnia
KA, avendo l'attrice provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla
compagnia La SI S.A. (oggi KA), mediante lettera comunicata a mezzo pec il
19.06.2020 e 22.06.2020 (vedi allegati n. 9 e 10 della produzione documentale depositata il
10.12.2021) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Deve quindi procedersi all'esame dell'eccezione preliminare sollevata in comparsa di intervento
dalla compagnia KA di difetto di legittimazione passiva della RI s.p.a. per non essere
quest'ultima la compagnia assicurativa del veicolo – questione rilevabile d'ufficio -, nonché
dell'eccezione di decadenza dalla prova testimoniale formulata da parte attrice a verbale di
udienza del 6.03.2024.
Orbene, l'eccezione preliminare sollevata dalla KA, deve ritenersi fondata in quanto, come
si evince dalla documentazione prodotta in giudizio (vedi, in particolare, polizza RCA con validità
dal 7.08.2019 al 7.08.2020, contenuta sub doc. 7b allegato alla comparsa di intervento della
KA), il motociclo condotto dal convenuto contumace NO, al momento del sinistro
(28.01.2020), non risultava assicurato con la RI s.p.a. (la quale è, peraltro, un mero broker online
e non una compagnia assicurativa), ma con la compagnia La SI S.A. (oggi denominata
KA).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice contro la RI s.p.a..
Quanto, poi, all'eccezione sollevata dall'attrice, relativa alla decadenza della KA dalla
prova testimoniale contraria con il teste IA OS, anche questa deve ritenersi fondata,
in quanto la predetta compagnia - pur essendovi onerata - non ha fornito la prova di aver
provveduto alla citazione del proprio teste entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza
stabilita dal Giudice con il provvedimento del 1.02.2024.
6
Invero, il provvedimento di ammissione della prova testimoniale contraria - articolata dalla
compagnia convenuta con gli stessi testi di parte attrice nella memoria ex art.183, sesto comma, n.2
c.p.c. - aveva ridotto i testi ad uno a scelta della stessa convenuta;
scelta che quest'ultima non ha
effettuato, omettendo la notifica dell'atto di