Trib. Trapani, sentenza 19/11/2024, n. 754
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Testo completo
N. R.G. 1621/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. M P
Presidente dott.ssa A L V
Giudice relatore dott. C S H
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 24.06.2004, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Trapani, al n. 131, p. II, serie A, anno 2004. Per_ Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli:
(28.07.2006), e (2.08.2013). Per_2 Per_3
Rappresentava che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 287/2020, emessa in data 26.02.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla , affidando la prole ad CP_1 entrambi i genitori ed obbligando il padre a corrispondere mensilmente €
900,00 alla (€ 200,00 per ciascun figlio ed € 300,00 per la moglie). CP_1
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Affermava che entrambi avevano rispettato le statuizioni riguardanti la gestione della prole, sicché chiedeva confermarsi il regime personale già vigente (comprensivo dell'assegnazione della casa coniugale alla ), CP_1
“con una parziale modifica che rispecchia le abitudini già consolidate e che riguarda i pomeriggi del mercoledì e del venerdì in quanto il Sig. Pt_1 provvede a prelevare i figli alle ore 17,00 e non al termine dell'orario scolastico, provvedendo ad accompagnarli a casa alle ore 21,00”.
Lamentava un peggioramento della propria situazione economica, a seguito del licenziamento subito, e riferiva un miglioramento della situazione della , assunta come dirigente scolastico nel 2021. CP_1
Pertanto, chiedeva la revoca di qualunque contributo in favore della moglie e la riduzione del contributo al mantenimento della prole da € 600,00 ad € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio).
*****
pagina 2 di 9
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio e concordando sull'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé nella casa coniugale (sita in Erice nella
Via Raffaello Sanzio n. 17).
Affermava di percepire € 576,00 al mese a titolo di Reddito di cittadinanza, stante il mancato svolgimento di attività lavorativa, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni per prendersi cura della famiglia, in assenza di fattiva collaborazione da parte del marito.
Sosteneva che il ricorrente aveva arbitrariamente lasciato il proprio lavoro e che riceveva parte dei proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare della sua famiglia d'origine.
Pertanto, chiedeva la corresponsione di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole.
In via riconvenzionale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ricevere un assegno divorzile, chiedeva la corresponsione di € 300,00 mensili in proprio favore.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, in via temporanea ed urgente, manteneva fermo il regime personale vigente e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente € 800,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio ed € 200,00 di assegno divorzile), nonché di sostenere le spese straordinarie nella misura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. M P
Presidente dott.ssa A L V
Giudice relatore dott. C S H
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 24.06.2004, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Trapani, al n. 131, p. II, serie A, anno 2004. Per_ Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli:
(28.07.2006), e (2.08.2013). Per_2 Per_3
Rappresentava che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 287/2020, emessa in data 26.02.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla , affidando la prole ad CP_1 entrambi i genitori ed obbligando il padre a corrispondere mensilmente €
900,00 alla (€ 200,00 per ciascun figlio ed € 300,00 per la moglie). CP_1
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Affermava che entrambi avevano rispettato le statuizioni riguardanti la gestione della prole, sicché chiedeva confermarsi il regime personale già vigente (comprensivo dell'assegnazione della casa coniugale alla ), CP_1
“con una parziale modifica che rispecchia le abitudini già consolidate e che riguarda i pomeriggi del mercoledì e del venerdì in quanto il Sig. Pt_1 provvede a prelevare i figli alle ore 17,00 e non al termine dell'orario scolastico, provvedendo ad accompagnarli a casa alle ore 21,00”.
Lamentava un peggioramento della propria situazione economica, a seguito del licenziamento subito, e riferiva un miglioramento della situazione della , assunta come dirigente scolastico nel 2021. CP_1
Pertanto, chiedeva la revoca di qualunque contributo in favore della moglie e la riduzione del contributo al mantenimento della prole da € 600,00 ad € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio).
*****
pagina 2 di 9
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio e concordando sull'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé nella casa coniugale (sita in Erice nella
Via Raffaello Sanzio n. 17).
Affermava di percepire € 576,00 al mese a titolo di Reddito di cittadinanza, stante il mancato svolgimento di attività lavorativa, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni per prendersi cura della famiglia, in assenza di fattiva collaborazione da parte del marito.
Sosteneva che il ricorrente aveva arbitrariamente lasciato il proprio lavoro e che riceveva parte dei proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare della sua famiglia d'origine.
Pertanto, chiedeva la corresponsione di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole.
In via riconvenzionale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ricevere un assegno divorzile, chiedeva la corresponsione di € 300,00 mensili in proprio favore.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, in via temporanea ed urgente, manteneva fermo il regime personale vigente e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente € 800,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio ed € 200,00 di assegno divorzile), nonché di sostenere le spese straordinarie nella misura
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