Trib. Sulmona, sentenza 30/05/2024, n. 119
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Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. n. 902/2020 R.G.A.C.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da VEJSELJI SEDAT, con l'avvocato Paolo Minucci ATTORE
contro
OT AR, con gli avvocati Amedeo Acri e Angela Maria Aversa PARVOLO EP, con l'avvocato Alessandro Trombetta CONVENUTI avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
RAGIONI DELLA DECISIONE Non può essere accolta la domanda riassunta dall'attore presso il tribunale dichiarato competente, nei confronti della convenuta TA EN e di AR PE, per la rifusione, in via solidale o alternativa, del danno consistente nella perdita dell'indennità di disoccupazione, per il cui ottenimento aveva conferito mandato. L'attore, nei confronti della convenuta, espone di averla “personalmente incaricata” di compiere le attività necessarie per ottenere dall'INPS l'erogazione di un sussidio di disoccupazione. La convenuta ha però eccepito che, quali che fossero i termini dell'incarico ricevuto dall'attore ed accettato (anche solo per la raccolta della domanda e della documentazione occorrente, la cui elaborazione sarebbe stata poi demandata ad altro ente), ella aveva agito quale
Proc. n. 902/2020 R.G.A.C.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da VEJSELJI SEDAT, con l'avvocato Paolo Minucci ATTORE
contro
OT AR, con gli avvocati Amedeo Acri e Angela Maria Aversa PARVOLO EP, con l'avvocato Alessandro Trombetta CONVENUTI avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
RAGIONI DELLA DECISIONE Non può essere accolta la domanda riassunta dall'attore presso il tribunale dichiarato competente, nei confronti della convenuta TA EN e di AR PE, per la rifusione, in via solidale o alternativa, del danno consistente nella perdita dell'indennità di disoccupazione, per il cui ottenimento aveva conferito mandato. L'attore, nei confronti della convenuta, espone di averla “personalmente incaricata” di compiere le attività necessarie per ottenere dall'INPS l'erogazione di un sussidio di disoccupazione. La convenuta ha però eccepito che, quali che fossero i termini dell'incarico ricevuto dall'attore ed accettato (anche solo per la raccolta della domanda e della documentazione occorrente, la cui elaborazione sarebbe stata poi demandata ad altro ente), ella aveva agito quale
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