Trib. Firenze, sentenza 05/04/2024, n. 304

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 05/04/2024, n. 304
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 304
Data del deposito : 5 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2023 promossa da:
BE RM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO ([...]) CORSO D'AUGUSTO 100 47921 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in VIA LAGOMAGGIO 48 47923 RIMINIpresso il difensore avv. TOMASSOLI FILIPPO
Parte ricorrente contro
CNPADC (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. STIANTI TOMMASO e dell'avv. DAL
BO DANIELA ([...]) VIA G. BELLONI 88 00194 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BARACCA 185 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. STIANTI
TOMMASO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2023 RM ER, in qualità di erede di RM
AN, citava a giudizio Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti (C.N.P.A.D.C.) davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna della Cassa convenuta, in applicazione del principio del pro rata, al ricalcolo della pensione di vecchiaia percepita dal de cuius ( dottore commercialista con pensione di vecchiaia liquidata a far data dal 1 luglio 2004 e deceduto in data 23 gennaio 2022), secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo antecedenti al regolamento del 14 luglio 2004 in relazione alle annualità contributive anteriori al 1 gennaio 2004 e al pagamento dei conseguenti arretrati.
C.N.P.A.D.C. ritualmente costituitasi resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei maturati anteriormente all'11 settembre 2018 e il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme eventualmente riconosciute.
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In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di
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