Trib. Roma, sentenza 04/10/2024, n. 15002

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/10/2024, n. 15002
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 15002
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta NZ PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa MAZZOCCHI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni LAZZARA e Roberta ANTONELLI per procura in atti
RESISTENTE
1


con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Roma, il 27.7.2012, con Controparte_1
e che dall'unione coniugale erano nate le figlie (il 27.12.2008) e Per_1
(il 31.1.2014)- ha chiesto di pronunciare la separazione personale Per_2
dal marito con addebito allo stesso, per violazione dei doveri di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio, di affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a quest'ultima la casa familiare, di regolamentare la frequentazione delle minori come da ricorso e di porre
a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
Disattesa l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc spiegata dalla ricorrente, si è costituito chiedendo l'addebito della separazione Controparte_1
alla moglie, per violazione degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione derivanti dal matrimonio, nonché di affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare la frequentazione delle minori come da memoria di costituzione e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc è stata emessa la seguente ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
2
“A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti e sentite le parti;
dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto;
rilevato che, alla luce delle attuali evidenze, non si ravvisano ragioni giustificanti la deroga al regime dell'affidamento condiviso delle figlie minori, che non è in discussione tra le parti, le quali ne hanno fatto entrambe richiesta (riferendo la madre che le figlie sono legate al padre e chiedono di vederlo);

rilevato che, come richiesto dalle parti, le figlie vanno collocate in via prevalente presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dopo l'allontanamento del padre, il quale, inoltre, più volte nell'anno si reca all'estero per lavoro;

rilevato che, tenuto conto delle richieste delle parti e delle concrete modalità di attuale esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale ha confermato di vedere di rado le figlie durante la settimana per impegni di lavoro, la frequentazione delle minori va regolamentata come da dispositivo;

rilevato che alla ricorrente, collocataria prevalente della figlia minore, va assegnata la ex casa familiare di cui, peraltro, è proprietaria;

rilevato che – valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti (la , impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021 e Pt_1
2020 redditi netti rispettivamente pari a circa 25.000 euro, a circa 26.600 euro e a circa 25.000 euro ed è onerata da un mutuo di circa 1.100,00 euro gravante sulla ex casa familiare e da un finanziamento con una rata di circa 104 euro mensili per l'acquisto di una moto;
il geologo alle dipendenze CP_1 dell'Università Roma 3, ha dichiarato negli imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti pari rispettivamente a circa 26.400 euro, a circa 27.600 euro e a circa 25.800 euro, oltre a 1.600,00 euro mensili percepiti a titolo di canone di locazione di un appartamento di proprietà a Roma, non dichiarati fiscalmente, oltre ad essere nudo proprietario del 50% di un'altra abitazione ed è onerato da un canone di locazione di 900 euro mensili per l'appartamento ove vive il figlio maggiorenne nato da una precedente unione,), tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e delle esigenze delle stesse correlate all'età, considerati gli esborsi (anche per il mutuo) sostenuti dalla madre per l'abitazione ove vive con le figlie e considerato che non è considerabile, in danno delle figlie minori, l'intero esborso per il canone di locazione dell'abitazione del figlio che il ha deciso di sostenere Per_3 CP_1 integralmente anche per la quota di spettanza della madre del ragazzo e la cui sostenibilità andava valutata tenuto conto del concorrente obbligo al mantenimento delle altre due figlie, considerato che il non sostiene allo CP_1 stato oneri abitativi, vivendo in una casa di proprietà della madre – va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento delle figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna figlia), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle
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