Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2024, n. 2242

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2024, n. 2242
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2242
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna;

e
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Controparte_1
Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;

e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 10/11/2021, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere alle dipendenze Controparte_1 dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.2016, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1996/1997 e che durante
l'intera contrattazione a termine e per l'anno corrispondente al periodo di prova (a.s.
2016/2017), il prof. ha percepito sempre lo stipendio corrispondente alla prima Parte_1 fascia stipendiale “0-8”, senza il riconoscimento di alcuna anzianità in relazione al servizio effettivamente prestato.
Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8, e lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia del
CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8.
1


Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con
l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiarare, altresì, il diritto del prof. all'applicazione del gradone Parte_1 stipendiale 3-8;
3) condannare, quindi, il in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore a corrispondere all'odierno ricorrente le differenze retributive maturate, per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, in relazione all'attività lavorativa dallo stessa prestata in forza dei contratti a termine intercorsi con l'Amministrazione scolastica convenuta, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il
in persona del pro-tempore a versare nei confronti dell' Controparte_1 CP_3 CP_4
le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione;
5) condannare il in Controparte_1
persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre CP_3
accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Il si costituiva in giudizio eccependo,
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