Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N.R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. IL Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 854/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1
Mammarella e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), Via Mulino a Vento n.
10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NT C.F._2
Emanuela De Nicolis, presso il cui studio in San Salvo (CH), alla Via G. Gronchi n.1, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2024, il Giudice istruttore dott. Rinaldo D'Alonzo ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023, – premesso: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in Larino (CB) il 05.06.1982, con , trascritto presso l'Ufficio NT
dello Stato Civile del Comune di Larino al N. 15, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1982;
che dalla loro unione sono nati tre figli: (38 anni), autonomo economicamente;
Per_1
DA (37 anni), portatore di handicap grave e IL (34 anni), solo parzialmente autonoma economicamente - ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, non definitiva, ex art. 473bis. 22 ult. comma cpc, con addebito al marito, sig.
[...]
;
2. affidare in modo condiviso ad essi genitori il figlio DA, equiparato ad un CP_1
minore in ragione del suo handicap grave, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
3. disporre che il figlio DA resti ad abitare con essa ricorrente nella abitazione familiare, sita in
Guardialfiera, alla C,da Aia della Serra, che le appartiene;
4. assegnare in godimento la predetta casa familiare, con accessori e pertinenze e con tutti gli arredi e suppellettili e quanto altro ivi contenuto, alla ricorrente, perché ci abiti con il figlio DA e con gli altri due figli;
5. determinare le modalità ed i tempi per la frequentazione del padre con il figlio DA, come indicati nel piano genitoriale che si allega, e comunque come si riterrà più opportuno;
6. porre a carico del padre, sig. CP_1
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio DA mediante il versamento, entro e
[...]
non oltre il giorno cinque di ogni mese, ad essa ricorrente, quale genitrice collocataria, di un assegno mensile, annualmente ed automaticamente rivalutabile come per legge, decorrente dalla data della presente domanda, tenuto conto dei grandi bisogni di DA e della elevata capacità contributiva paterna, pari ad almeno € 1.500,00 al mese o comunque della misura che si riterrà adeguata alle circostanze soggettive ed oggettive;
7. porre a carico del sig. , inoltre, NT
l'obbligo di partecipare a tutte le spese di natura straordinaria, da sostenere ad es. per la cura, la sorveglianza, la salute e la socializzazione del figlio DA, con le modalità di cui al protocollo delle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro di Larino, nella misura del 60%, considerata la sua maggiore capacità contributiva, e valorizzato il lavoro domestico e di cura prestato dalla esponente;
9. adottare ogni altra statuizione utile nell'interesse del figlio DA nell'esercizio dei poteri officiosi di legge;
10. Vittoria di competenze di causa”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, chiedendo NT
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo l'avversa richiesta di addebito;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed ampio diritto di visita del padre;
-
pagina 2 di 8 Assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- Disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili;
- Stabilire che le spese straordinarie occorrenti il figli DA siano ripartire al 50% tra i coniugi;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza del 14.02.2024 il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, nei termini che seguono: “trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e versamento della somma di
€. 800,00 mensili da parte del sig. in favore della sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio”. Soltanto il resistente ha accettato la proposta.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2024, con ordinanza del 02.04.2024 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato il figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
ha disposto che il rapporto tra il padre e figlio si svolga secondo un programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso;
ha stabilito che i coniugi, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle esigenze del figlio e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dello stesso;
ha posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 800,00, alla fine di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, quale contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
ha posto a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile e in misura paritaria,
l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per il figlio. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. IL Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 854/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1
Mammarella e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), Via Mulino a Vento n.
10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NT C.F._2
Emanuela De Nicolis, presso il cui studio in San Salvo (CH), alla Via G. Gronchi n.1, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2024, il Giudice istruttore dott. Rinaldo D'Alonzo ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023, – premesso: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in Larino (CB) il 05.06.1982, con , trascritto presso l'Ufficio NT
dello Stato Civile del Comune di Larino al N. 15, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1982;
che dalla loro unione sono nati tre figli: (38 anni), autonomo economicamente;
Per_1
DA (37 anni), portatore di handicap grave e IL (34 anni), solo parzialmente autonoma economicamente - ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, non definitiva, ex art. 473bis. 22 ult. comma cpc, con addebito al marito, sig.
[...]
;
2. affidare in modo condiviso ad essi genitori il figlio DA, equiparato ad un CP_1
minore in ragione del suo handicap grave, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
3. disporre che il figlio DA resti ad abitare con essa ricorrente nella abitazione familiare, sita in
Guardialfiera, alla C,da Aia della Serra, che le appartiene;
4. assegnare in godimento la predetta casa familiare, con accessori e pertinenze e con tutti gli arredi e suppellettili e quanto altro ivi contenuto, alla ricorrente, perché ci abiti con il figlio DA e con gli altri due figli;
5. determinare le modalità ed i tempi per la frequentazione del padre con il figlio DA, come indicati nel piano genitoriale che si allega, e comunque come si riterrà più opportuno;
6. porre a carico del padre, sig. CP_1
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio DA mediante il versamento, entro e
[...]
non oltre il giorno cinque di ogni mese, ad essa ricorrente, quale genitrice collocataria, di un assegno mensile, annualmente ed automaticamente rivalutabile come per legge, decorrente dalla data della presente domanda, tenuto conto dei grandi bisogni di DA e della elevata capacità contributiva paterna, pari ad almeno € 1.500,00 al mese o comunque della misura che si riterrà adeguata alle circostanze soggettive ed oggettive;
7. porre a carico del sig. , inoltre, NT
l'obbligo di partecipare a tutte le spese di natura straordinaria, da sostenere ad es. per la cura, la sorveglianza, la salute e la socializzazione del figlio DA, con le modalità di cui al protocollo delle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro di Larino, nella misura del 60%, considerata la sua maggiore capacità contributiva, e valorizzato il lavoro domestico e di cura prestato dalla esponente;
9. adottare ogni altra statuizione utile nell'interesse del figlio DA nell'esercizio dei poteri officiosi di legge;
10. Vittoria di competenze di causa”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, chiedendo NT
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo l'avversa richiesta di addebito;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed ampio diritto di visita del padre;
-
pagina 2 di 8 Assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- Disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili;
- Stabilire che le spese straordinarie occorrenti il figli DA siano ripartire al 50% tra i coniugi;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza del 14.02.2024 il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, nei termini che seguono: “trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e versamento della somma di
€. 800,00 mensili da parte del sig. in favore della sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio”. Soltanto il resistente ha accettato la proposta.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2024, con ordinanza del 02.04.2024 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato il figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
ha disposto che il rapporto tra il padre e figlio si svolga secondo un programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso;
ha stabilito che i coniugi, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle esigenze del figlio e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dello stesso;
ha posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 800,00, alla fine di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, quale contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
ha posto a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile e in misura paritaria,
l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per il figlio. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata
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