Trib. Bari, sentenza 05/07/2024, n. 3229

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 05/07/2024, n. 3229
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3229
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:

1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel. -

2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice -

3. NOCERA dott.ssa Rosella – giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.8213/2022 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Pt_2
Carmela Fiore in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

- RICORRENTE -

E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Controparte_1
Preite come da mandato in atti
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: separazione personale;
sentenza parziale sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17/6/2024, celebrata alla presenza delle parti, la causa veniva riservata per la decisione sullo status senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 19/06/2024.
I FATTI RILEVANTI DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 15/07/2022 ASSOLUTISSIMAMENTE
, premesso che: Pt_2




1. il 26/09/2016 aveva contratto matrimonio in Triggiano con
dalla cui unione erano nati due figli: Controparte_1
(26/09/2009) e (11/07/2017);
Per_1 Per_2

2. l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del disinteresse di sua moglie alla gestione domestica, sicché delegava a lui ogni forma di impegno genitoriale;

3. sua moglie intratteneva una relazione extraconiugale con il professore di musica di sua figlia e nel settembre 2021 Per_1 si era allontanata dalla casa coniugale senza dare più nessuna notizia di sé;
chiedeva che fosse pronunciata la loro separazione personale addebitandola a sua moglie, affidando le figlie minori in via esclusiva a lui, assegnandogli la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita della madre, ponendo in capo a quest'ultima
l'obbligo di versargli € 250,00 mensili per contribuire al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio la quale, pur non opponendosi alla declaratoria CP_1 ex adverso invocata, controdeduceva che suo marito assumeva atteggiamenti violenti ed intimidatori nei suoi confronti.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la loro separazione personale rigettando l'avversa richiesta di addebito e addebitando la separazione a suo marito, affidando le minori in via esclusiva
a lei, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a suo carico l'obbligo di versare € 300,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50% delle
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