Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 46
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4174/2024, introdotta da
(ROMA, 27/05/1981) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 26/02/1979) entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA
GUGLIELMAN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai
ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“I minori saranno collocati stabilmente presso l'abitazione materna in Roma alla Via Pietro Benedetti 92, di proprietà e nella piena di disponibilità della signora , con quanto in essa contenuto;
Pt_1
la signora si impegna a sostenere in via esclusiva il pagamento delle spese di gestione, di Pt_1 manutenzio inaria ed eventualmente straordinaria dell'immobile ridetto nonché delle utenze. La signora si impegna inoltre a comunicare al padre ogni eventuale cambio di residenza o Pt_1 spostamento aliero, seppur temporaneo, che possa coinvolgere i minori. REGIME DI VISITA I coniugi, nel rispetto di entrambe le prestazioni lavorative, e salvi casi eccezionali ed imprevedibili e/o improrogabili, potranno vedere e tenere i minori, secondo il seguente e concordato regime di visita: a settimane alterne, il signor otrà vedere e tenere con sé i minori dal venerdì pomeriggio Pt_2 dall'uscita di scuola e sino al lunedì mattina quando si premurerà di riaccompagnarli presso il plesso scolastico o l'abitazione materna in caso di cessazione/interruzione dell'attività scolastica;
nella settimana in cui avrà garantito il w.e., il signor potrà vedere e tenere con sé i minori un Pt_2 giorno a settimana, solitamente i coniugi hanno indivi nata del martedì, con pernotto, quando si premurerà di prelevarli da scuola per riaccompagnarli ivi il mattino seguente, o presso l'immobile materno, in caso di chiusura/cessazione dell'attività scolastica;
nella settimana in cui non avrà garantito il w.e., il signor potrà vedere e tenere con sé i minori Pt_2
2 giorni a settimana, con pernotto, quando si premurerà i da scuola per riaccompagnarli ivi il mattino seguente, o presso l'immobile materno, in caso di chiusura/cessazione dell'attività scolastica, solitamente i coniugi hanno individuato le giornate del mercoledì e del giovedì;
il signor pernotterà con i minori, presso l'immobile ora condotto in affitto e sito in Roma alla Pt_2
Via M e durante la permanenza dei minori presso il genitore di turno, verrà garantita l'assistenza agli impegni scolastici, cosi come sportivi e da ultimo ludici, e si dovrà altresì garantire il massimo rispetto delle fasce orarie dell'attività scolastica, cosi come sportiva, ammettendosi ritardi e prelievi anticipati a/da scuola e a/dallo sport/attività ricreativa/scuola di inglese/catechismo, solo per comprovate ragioni urgenti ed indifferibili che dovranno essere