Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3266
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITLIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a Mottola (T) il 27.7.1975, elettivamente domi- Parte_1
ciliato in Roma, al viale Gorizia, n. 52, presso lo studio dell'avv. M
TVERNESE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ri- corso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
N O N C H É
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell' , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. G I, per procura alle liti del
23 gennaio 2023 a rogito Notaio in Roma, n. 37590 di rep. Persona_1
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CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione - pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. Tavernese, per il ricorrente: “…(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 –
a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trat- tamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di ese- cuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del
[...] ricorrente l'importo di Euro 1.830,86 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di
Euro 329,29 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.160,15 (duemilacentosessanta/15), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tem- po ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ri- tenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione ver- sata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovu- to sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfe- tario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara anti- statario”.
Il procuratore dello Stato, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tri- CP_3
bunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro rigettare la domanda per- ché infondata. Con vittoria delle spese di lite”.
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L'avv. G. I, per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa deci- CP_2
sione come di giustizia sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro, rigettare la domanda di regolarizzazione con- tributiva per prescrizione. In subordine, accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requi- siti per l'assicurabilità della parte ricorrente, condannare, per i periodi CP_2
non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed in- teressi ex lege, che saranno quantificati dall . Con vittoria, in ogni ca- CP_2
so, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023, – Parte_1
premesso di essere stato detenuto dal mese di gennaio 2013 sino al mese di ot- tobre 2019 presso l'istituto penitenziario di Lecce, e di essere detenuto, dal mese di novembre 2019 presso l'istituto penitenziario di Volterra – ha esposto che ha lavorato per il dal mese di marzo 2013 sino al Controparte_1
mese di settembre 2022;
che, in particolare, svolgendo le mansioni di scopino
e facchino, ha reso un determinato numero di ore di lavoro nei mesi indicati in ricorso dagli anni 2013, 2015 e 2016;
che nei detti mesi ha percepito compensi inferiori a quelli spettanti in base ai contratti collettivi applicati giusta quanto stabilito dall'Amministrazione;
che il 22 dicembre 2022 ha diffidato il Mini- stero a corrispondere il dovuto;
e che ha diritto di percepire la somma com- plessiva di €2.160,15, quali differenze retributive corrisposte in meno rispetto
a quelle dovute per legge, secondo i titoli specificati nei conteggi allegati all'atto introduttivo.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , costituitosi il 21 settembre 2023, ha eccepito Controparte_1
la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente dovendo computarsi la decorrenza dalla fine di ciascun periodo di lavoro. Ha evidenziato che ad
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ogni interruzione del rapporto corrisponde un diverso termine di decorrenza della prescrizione e che, nella specie, tutti i detti termini erano ormai decorsi al momento di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio effettuata il 4 set- tembre 2023. Ha altresì eccepito che le diffide ad adempiere menzionate dal ricorrente non sono efficaci poiché provengono dal suo legale senza che risulti che lo stesso fosse munito di procura scritta (Cass. S.U. 15.6.2010, n. 14292) e sono palesemente in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, atteso che il creditore non può porre in essere un atto interruttivo del termine di pre- scrizione che non sia al contempo una costituzione in mora, mentre, nella spe- cie, le diffide sono state notificate a nome di centinaia di persone e sono redat- te in maniera così generica da non consentire al destinatario di individuare né gli elementi costituitivi del rapporto di lavoro né la prestazione di cui viene chiesto l'adempimento;
e che, nel caso le diffide si ritengano efficaci, sarebbe- ro comunque prescritti i crediti maturati prima del quinquennio antecedente la diffida datata 22 dicembre 2022.
Costituitosi con memoria difensiva depositata il 18 settembre 2023,
l' ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza per territorio in CP_2
quanto il ricorrente oltre ad essere residente nel comune di Volterra, ha lavora-
Org_ to da ultimo presso la Casa circondariale di , per cui, a norma dell'art. 413
c.p.c., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente il giudice del luogo nella cui circo- scrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto.
Ha altresì eccepito la prescrizione del diritto in relazione al quinquennio antecedente il primo valido atto interruttivo nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, l. n. 335/1995, fatta salva la sospensione della de- correnza ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020. Ha poi dedotto che, nel caso in cui sia accertata la fonda- tezza della domanda proposta nei confronti del , lo stesso dovrà esse- CP_1
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re condannato al pagamento della contribuzione di legge, nei limiti della pre- scrizione, oltre sanzioni ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Richiamato il disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui la motivazione della sentenza può essere esposta “anche con riferimento a precedenti conformi”, si riporta – nei limiti in cui rileva – quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza r.g. 2639/2019 (est. Giovene di
Girasole):
«Va innanzitutto affermata la competenza territoriale del giudice adito, alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12205 dell'8.5.19;
ordinanza n. 18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle con- troversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli isti- tuti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari – nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro priva- to. “Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il Controparte_1
, il quale per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Peniten-
[...] ziaria, esercita il ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli isti- tuti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413 secondo coma, c.p.c. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene ge- stita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice”.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
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In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavorato- re non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in
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