Trib. Busto arsizio, sentenza 26/02/2024, n. 303
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Testo completo
N. R.G. 4746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa M E P - Presidente Relatore
Dott.ssa M P - Gdice
Dott.ssa A A - Gdice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4746/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/02/2024 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. V P, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09/02/2007 a Lençois Paulista - Brasile con il sig. , sopra Controparte_1 generalizzato, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castano Primo, nell'anno 2010
Registro Atto di Matrimonio Parte II Serie C n°8. pagina 1 di 4
1. Affidare in via esclusiva le figlie minori alla madre.
2. Condannare il padre al pagamento di un contributo per il mantenimento delle figlie minori che si indica in euro 600,00 o quello diverso;
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni sull'atto di
matrimonio.
4. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di questo giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 09/02/2007 in Brasile è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, il convenuto è stato condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di anni 4
e mesi 8 di reclusione (riqualificata in anni 4 e mesi 4 dalla Corte di Appello) per i reati di cui agli art.
609-bis e ter C.P. commesso il 05/04/2021 nei riguardi della figlia , con la Persona_1
conseguenza che risultano perfezionati i presupposti di cui all'art. 3, lettera b), della Legge sul Divorzio per procedere allo scioglimento del matrimonio “1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa M E P - Presidente Relatore
Dott.ssa M P - Gdice
Dott.ssa A A - Gdice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4746/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/02/2024 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. V P, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09/02/2007 a Lençois Paulista - Brasile con il sig. , sopra Controparte_1 generalizzato, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castano Primo, nell'anno 2010
Registro Atto di Matrimonio Parte II Serie C n°8. pagina 1 di 4
1. Affidare in via esclusiva le figlie minori alla madre.
2. Condannare il padre al pagamento di un contributo per il mantenimento delle figlie minori che si indica in euro 600,00 o quello diverso;
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni sull'atto di
matrimonio.
4. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di questo giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 09/02/2007 in Brasile è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, il convenuto è stato condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di anni 4
e mesi 8 di reclusione (riqualificata in anni 4 e mesi 4 dalla Corte di Appello) per i reati di cui agli art.
609-bis e ter C.P. commesso il 05/04/2021 nei riguardi della figlia , con la Persona_1
conseguenza che risultano perfezionati i presupposti di cui all'art. 3, lettera b), della Legge sul Divorzio per procedere allo scioglimento del matrimonio “1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
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