Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2024, n. 1680
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Testo completo
N.R.G. 46/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) L P - Presidente
2) R M - Giudice
3) R L F - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 46 2019
TRA
(C.F. ), con l'Avv. L V G;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. P M;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30 maggio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dal quale ha avuto due figli, Controparte_1 Persona_1
(classe 2014) e (classe 2016), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) l'affidamento esclusivo dei figli;
iii) il riconoscimento di un contributo economico di euro 150,00 mensili per il
1
mantenimento spettante a sé, quale coniuge, e di euro 300,00 mensili per il mantenimento indiretto dei due figli minori da porre a carico del resistente, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi assunti dal resistente ed il frequente utilizzo di alcol e di sostanze stupefacenti hanno spezzato l'equilibrio familiare e reso intollerabile la convivenza matrimoniale.
La ricorrente ha, altresì, evidenziato che agli episodi di violenza domestica hanno anche assistito i figli, per i quali ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere mantenuta dal resistente, non essendo titolare di redditi, ed ha rimarcato l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei minori.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ha contestato Controparte_1 le domande e la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, chiedendo al Tribunale: i)
l'affidamento congiunto dei minori;
ii) la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli nella misura di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con
l'ordinanza del 28 maggio 2019, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 615/2020 sullo status, ha avviato Parte_1 un sub-procedimento ex art. 709 comma IV c.p.c., conclusosi con l'ordinanza del 25 maggio
2021, che ha rigettato la domanda di affidamento esclusivo della prole.
Nelle more, su iniziativa di , è stato avviato il giudizio di divorzio portante Controparte_1 il n.r.g 49/22, nel corso del quale è stata adottata l'ordinanza presidenziale n. 20837/22 che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre e confermato, per il resto, le condizioni della separazione.
Espletati gli opportuni accertamenti con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Chiusa
Sclafani, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, il resistente ha concluso riportandosi agli atti mentre la ricorrente ha concluso
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chiedendo l'addebito della separazione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli.
La causa è stata,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) L P - Presidente
2) R M - Giudice
3) R L F - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 46 2019
TRA
(C.F. ), con l'Avv. L V G;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. P M;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30 maggio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dal quale ha avuto due figli, Controparte_1 Persona_1
(classe 2014) e (classe 2016), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) l'affidamento esclusivo dei figli;
iii) il riconoscimento di un contributo economico di euro 150,00 mensili per il
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mantenimento spettante a sé, quale coniuge, e di euro 300,00 mensili per il mantenimento indiretto dei due figli minori da porre a carico del resistente, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi assunti dal resistente ed il frequente utilizzo di alcol e di sostanze stupefacenti hanno spezzato l'equilibrio familiare e reso intollerabile la convivenza matrimoniale.
La ricorrente ha, altresì, evidenziato che agli episodi di violenza domestica hanno anche assistito i figli, per i quali ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere mantenuta dal resistente, non essendo titolare di redditi, ed ha rimarcato l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei minori.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ha contestato Controparte_1 le domande e la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, chiedendo al Tribunale: i)
l'affidamento congiunto dei minori;
ii) la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli nella misura di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con
l'ordinanza del 28 maggio 2019, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 615/2020 sullo status, ha avviato Parte_1 un sub-procedimento ex art. 709 comma IV c.p.c., conclusosi con l'ordinanza del 25 maggio
2021, che ha rigettato la domanda di affidamento esclusivo della prole.
Nelle more, su iniziativa di , è stato avviato il giudizio di divorzio portante Controparte_1 il n.r.g 49/22, nel corso del quale è stata adottata l'ordinanza presidenziale n. 20837/22 che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre e confermato, per il resto, le condizioni della separazione.
Espletati gli opportuni accertamenti con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Chiusa
Sclafani, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, il resistente ha concluso riportandosi agli atti mentre la ricorrente ha concluso
Pag. 2 di 6
chiedendo l'addebito della separazione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli.
La causa è stata,
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