Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2024, n. 763

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2024, n. 763
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 763
Data del deposito : 27 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 3726/2021
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di maggio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II
Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3726/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
da
EN UG (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv.
Ugo Torrente, giusta procura in atti.
(appellante)
contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA (Partita Iva 05380900968), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo, giusta procura in atti.
(appellato)
SA GA residente in [...];

(appellato contumace)
Oggi all'udienza del 27/05/2024, innanzi al dott. Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte appellante l'avv. UGO TORRENTE oggi sostituito dall'avv. Alessandro Torrente il quale discute oralmente il giudizio;
si riporta alle

pagina 1 di 7 conclusioni formulate negli scritti difensivi e chiede l'espunzione del documento (decreto di rinvio a giudizio) prodotto da parte appellata in allegato alle note conclusive;

- nell'interesse di parte appellata l'avv. Alessandra Sgro, per delega dell'avv.
ROBERTO CHIODO, la quale si oppone alle richieste avanzate da controparte e si
riporta agli atti di causa, ivi comprese le note conclusive e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;

Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, NN UG proponeva
appello avverso la sentenza n. 807/2021 del Giudice di Pace di Reggio Calabria con cui il
Giudice di prime cure così statuiva in dispositivo: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Zurich insurance Public limited Company e, conseguentemente, rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da NN UG. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.”.
A fondamento dell'appello deduceva:
- la “violazione e falsa applicazione della carenza di legittimazione passiva in relazione agli artt. 93, 98 e 193 del C.d.S. e dell'art. 122 del C.d.A.;
Arbitraria, illogica ed erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia
”;

pagina 2 di 7
- la sopravvenienza, con efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 3 del D.L. 121/2021, convertito dalla Legge n. 156/2021, secondo cui “ L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la
circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del
1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di
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