Trib. Napoli, sentenza 12/09/2024, n. 7819
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG 11035/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. VIII CIVILE
Il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott. Barbara Di Tonto Giudice dott. Fiammetta Lo Bianco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11035/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 3.5.2024 avente ad oggetto
“Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
Di NA AN (C.F. [...]), residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Limatola e Manuela Venezia anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliato presso il loro
Studio in Napoli alla Via Santa Lucia, n. 15, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
Di NA AN, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio De Dominicis elett.te dom.to presso il suo studio,
1
sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 256, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
CONVENUTA
E
Di NA LU, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Rodriguez ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via San
Giacomo dei Capri, n. 125/d, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHE'
Di NA ME, rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Villani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli al
Corso Umberto I n. 237, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 3.5.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di NA AN ha convenuto in giudizio i germani Di NA
AN, Di NA LU, e Di NA ME assumendo: che in data 05.05.2005 decedeva la loro madre IE AN, lasciando quali eredi il padre Di NA RE (poi deceduto in data
26.05.2010) ed i suoi quattro figli Di NA AN, Di NA
AN, Di NA LU e Di NA ME;
che era stata regolarmente presentata denuncia di successione presso l'Agenzia delle Entrate Napoli 1 il 24.04.06 al n. 497 vol. 37 e trascritta il
12.05.09 ai nn. 20901 RG 15316 Reg Par.;
che in vita la de cuius, coniugata in regime di comunione legale con il predetto Di NA RE, unitamente allo stesso ed in quota pari al
50% per ogni disposizione, aveva disposto dei suoi beni con atti di
2
donazione come di seguito indicato:
- nell'anno 1984 donazione indiretta in favore del figlio LU della villa ubicata in Castel Volturno (CE) Baia Verde, Viale Beato Angelico 53, giusto atto per OT UR di Napoli, comprata con denaro dei genitori
IE AN e Di NA RE;
- nell'anno 1986 donazione indiretta in favore della figlia ME del fondo ubicato in Castel Volturno in Catasto terreni foglio 34, part 659 per atto OT UR del 04.08.86, comprato con denaro dei genitori
IE AN e Di NA RE;
- nell'anno 1997 donazione indiretta in favore del figlio LU dell'appartamento sito in Napoli alla Via Pigna n. 84 con Atto per OT
De FA NN di Napoli, comprato con denaro dei genitori
IE AN e Di NA RE (parte del denaro proveniente dalla vendita di altro immobile sito in Marano di Napoli al C.so
Mediterraneo n.40 dove abitava in precedenza il figlio LU);
- nell'anno 1998 donazione in favore della figlia ME della somma di Lire 180.000.000 per acquistare un negozio di abbigliamento alla Via
Bernini 46 Napoli;
- nell'anno 2002 donazione in favore della figlia ME dell'appartamento sito a Napoli alla Via Telesino e alla Via Gravina
“Parco Soave”, con atto per OT Fasano di Napoli del 29.07.2002;
la detta donazione era fatta in conto di legittima e per l'eventuale supero in conto di disponibile, con dispensa di collazione e imputazione.
Inoltre, l'attore relativamente al donatum descritto ed in particolare alla - donazione indiretta in favore del figlio LU dell'appartamento sito in Napoli alla Via Pigna n. 84 con Atto per OT De FA NN di Napoli, comprato con denaro dei genitori IE AN e Di
NA RE - ha eccepito in via subordinata l'esistenza di donazione diretta di denaro pari a Lire 120.000.000 di cui ha eccepito la nullità per difetto di forma, e ha svolto contestuale domanda di restituzione alla massa della somma pari al corrispondente importo di euro 61.974,83/2 e quindi la somma di euro 30.987,41 oltre interessi
3
e rivalutazione;
inoltre, relativamente alla donazione in favore di Di NA ME
(della somma di Lire 180.000.000 per acquistare un negozio di abbigliamento alla Via Bernini 46 Napoli), l'attore ha eccepito la nullità della donazione per difetto di forma, con contestuale domanda di restituzione alla massa della somma pari al corrispondente importo di
Euro 92.962,24/2 e quindi la somma di euro 46.481,12, oltre interessi
e rivalutazione.
Parte attrice ha poi precisato che i beni relitti di IE AN, proprietaria degli stessi in regime di comunione legale con il marito sono:
- 50% appartamento sito in Napoli alla Via Bernardino Rota, n. 39, piano 1, int. 1 ident. N.C.E.U. di Napoli Sez. Mer, fog.7, part.452, sub
18;
- 50% appartamento sito in Napoli alla Via Bernardino Rota, n. 39, piano 2, int. 2 ident. N.C.E.U. di Napoli Sez. Mer, fog.7, part.452, sub
19;
Ciò premesso, parte attrice, in mancanza di accordo tra le parti, quale erede legittimo della de cuius IE AN e legittimario, nonché in qualità di erede legittimo di Di NA RE, deceduto ab intestato il 26.05.2010, anch'egli erede legittimo di IE AN e legittimario e, per tale quota, “ove non si ravvisi l'accettazione dell'eredità ad opera di Di NA RE, da parte di Di NA
AN ex art. 479 c.c., confermandone egli, con il presente atto,
l'accettazione” (cfr. atto di citazione pag. 3), ha chiesto di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione per i beneficiari delle dette donazioni ed in ogni caso reintegrazione delle quote legittime mediante riduzione come per legge.
L'attore ha precisato che ai fini della determinazione della lesione delle quote di legittima, il valore dei beni immobili relitti e donati è stato stimato alla data dell'apertura della successione del 05.05.2005 sulla base delle perizie di parte dell'arch. Fabrucci (cfr. allegato alla
4
produzione cartacea dell'attore);
l'attore, inoltre, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, ha illustrato differenti prospetti di calcolo al fine di poter determinare relictum e donatum variamente composti a seconda della sussistenza o meno delle donazioni e degli obblighi a carico dei coeredi;
ciò posto l'attore ha chiesto al Tribunale di Napoli di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, previa formazione di un progetto di divisione anche a mezzo CTU;
condannare i soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, o comunque ha chiesto di porle a carico della massa ereditaria.
Si è costituita la convenuta Di NA AN che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art.
5 d lgs 28/2010;
la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
nel merito, precisando di trovarsi in uno stato di difficoltà economica, ha eccepito di essere l'unica figlia della de cuius
a non aver ricevuto nulla in donazione dai genitori;
ha dedotto che
l'attore Di NA AN aveva abitato per un lungo periodo nell'appartamento di proprietà dei genitori, sito in Napoli alla via
Bernardino Rota;
tale immobile veniva poi venduto e il ricavato della vendita pari ad euro 180.000,00 veniva donato dai genitori all'attore per l'acquisto dell'appartamento dove risiede;
sulla scorta della predetta difesa, ha chiesto di procedersi a collazione con restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto (con donazioni dirette o indirette dai genitori) dall'attore e dai germani LU e ME.
Si è costituita Di NA ME la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda presentata da parte attrice per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d lgs 28/2010;
sempre in via preliminare, la convenuta
ME Di NA ha eccepito la carenza di legittimazione ad causam ed ad processum dell'attore ad agire quale erede legittimo del padre Di
NA RE (deceduto ab intestato il 26.05.2010) ai sensi dell'art.
479 c.c..
5
Ha, poi, manifestato la propria disponibilità a porre in collazione per imputazione il bene sito in Castel Volturno alla Via Mancini, al netto delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria e per la conservazione.
Quanto alle assunte donazioni dirette: ha eccepito l'insussistenza in suo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. VIII CIVILE
Il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott. Barbara Di Tonto Giudice dott. Fiammetta Lo Bianco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11035/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 3.5.2024 avente ad oggetto
“Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
Di NA AN (C.F. [...]), residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Limatola e Manuela Venezia anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliato presso il loro
Studio in Napoli alla Via Santa Lucia, n. 15, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
Di NA AN, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio De Dominicis elett.te dom.to presso il suo studio,
1
sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 256, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
CONVENUTA
E
Di NA LU, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Rodriguez ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via San
Giacomo dei Capri, n. 125/d, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHE'
Di NA ME, rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Villani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli al
Corso Umberto I n. 237, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 3.5.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di NA AN ha convenuto in giudizio i germani Di NA
AN, Di NA LU, e Di NA ME assumendo: che in data 05.05.2005 decedeva la loro madre IE AN, lasciando quali eredi il padre Di NA RE (poi deceduto in data
26.05.2010) ed i suoi quattro figli Di NA AN, Di NA
AN, Di NA LU e Di NA ME;
che era stata regolarmente presentata denuncia di successione presso l'Agenzia delle Entrate Napoli 1 il 24.04.06 al n. 497 vol. 37 e trascritta il
12.05.09 ai nn. 20901 RG 15316 Reg Par.;
che in vita la de cuius, coniugata in regime di comunione legale con il predetto Di NA RE, unitamente allo stesso ed in quota pari al
50% per ogni disposizione, aveva disposto dei suoi beni con atti di
2
donazione come di seguito indicato:
- nell'anno 1984 donazione indiretta in favore del figlio LU della villa ubicata in Castel Volturno (CE) Baia Verde, Viale Beato Angelico 53, giusto atto per OT UR di Napoli, comprata con denaro dei genitori
IE AN e Di NA RE;
- nell'anno 1986 donazione indiretta in favore della figlia ME del fondo ubicato in Castel Volturno in Catasto terreni foglio 34, part 659 per atto OT UR del 04.08.86, comprato con denaro dei genitori
IE AN e Di NA RE;
- nell'anno 1997 donazione indiretta in favore del figlio LU dell'appartamento sito in Napoli alla Via Pigna n. 84 con Atto per OT
De FA NN di Napoli, comprato con denaro dei genitori
IE AN e Di NA RE (parte del denaro proveniente dalla vendita di altro immobile sito in Marano di Napoli al C.so
Mediterraneo n.40 dove abitava in precedenza il figlio LU);
- nell'anno 1998 donazione in favore della figlia ME della somma di Lire 180.000.000 per acquistare un negozio di abbigliamento alla Via
Bernini 46 Napoli;
- nell'anno 2002 donazione in favore della figlia ME dell'appartamento sito a Napoli alla Via Telesino e alla Via Gravina
“Parco Soave”, con atto per OT Fasano di Napoli del 29.07.2002;
la detta donazione era fatta in conto di legittima e per l'eventuale supero in conto di disponibile, con dispensa di collazione e imputazione.
Inoltre, l'attore relativamente al donatum descritto ed in particolare alla - donazione indiretta in favore del figlio LU dell'appartamento sito in Napoli alla Via Pigna n. 84 con Atto per OT De FA NN di Napoli, comprato con denaro dei genitori IE AN e Di
NA RE - ha eccepito in via subordinata l'esistenza di donazione diretta di denaro pari a Lire 120.000.000 di cui ha eccepito la nullità per difetto di forma, e ha svolto contestuale domanda di restituzione alla massa della somma pari al corrispondente importo di euro 61.974,83/2 e quindi la somma di euro 30.987,41 oltre interessi
3
e rivalutazione;
inoltre, relativamente alla donazione in favore di Di NA ME
(della somma di Lire 180.000.000 per acquistare un negozio di abbigliamento alla Via Bernini 46 Napoli), l'attore ha eccepito la nullità della donazione per difetto di forma, con contestuale domanda di restituzione alla massa della somma pari al corrispondente importo di
Euro 92.962,24/2 e quindi la somma di euro 46.481,12, oltre interessi
e rivalutazione.
Parte attrice ha poi precisato che i beni relitti di IE AN, proprietaria degli stessi in regime di comunione legale con il marito sono:
- 50% appartamento sito in Napoli alla Via Bernardino Rota, n. 39, piano 1, int. 1 ident. N.C.E.U. di Napoli Sez. Mer, fog.7, part.452, sub
18;
- 50% appartamento sito in Napoli alla Via Bernardino Rota, n. 39, piano 2, int. 2 ident. N.C.E.U. di Napoli Sez. Mer, fog.7, part.452, sub
19;
Ciò premesso, parte attrice, in mancanza di accordo tra le parti, quale erede legittimo della de cuius IE AN e legittimario, nonché in qualità di erede legittimo di Di NA RE, deceduto ab intestato il 26.05.2010, anch'egli erede legittimo di IE AN e legittimario e, per tale quota, “ove non si ravvisi l'accettazione dell'eredità ad opera di Di NA RE, da parte di Di NA
AN ex art. 479 c.c., confermandone egli, con il presente atto,
l'accettazione” (cfr. atto di citazione pag. 3), ha chiesto di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione per i beneficiari delle dette donazioni ed in ogni caso reintegrazione delle quote legittime mediante riduzione come per legge.
L'attore ha precisato che ai fini della determinazione della lesione delle quote di legittima, il valore dei beni immobili relitti e donati è stato stimato alla data dell'apertura della successione del 05.05.2005 sulla base delle perizie di parte dell'arch. Fabrucci (cfr. allegato alla
4
produzione cartacea dell'attore);
l'attore, inoltre, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, ha illustrato differenti prospetti di calcolo al fine di poter determinare relictum e donatum variamente composti a seconda della sussistenza o meno delle donazioni e degli obblighi a carico dei coeredi;
ciò posto l'attore ha chiesto al Tribunale di Napoli di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, previa formazione di un progetto di divisione anche a mezzo CTU;
condannare i soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, o comunque ha chiesto di porle a carico della massa ereditaria.
Si è costituita la convenuta Di NA AN che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art.
5 d lgs 28/2010;
la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
nel merito, precisando di trovarsi in uno stato di difficoltà economica, ha eccepito di essere l'unica figlia della de cuius
a non aver ricevuto nulla in donazione dai genitori;
ha dedotto che
l'attore Di NA AN aveva abitato per un lungo periodo nell'appartamento di proprietà dei genitori, sito in Napoli alla via
Bernardino Rota;
tale immobile veniva poi venduto e il ricavato della vendita pari ad euro 180.000,00 veniva donato dai genitori all'attore per l'acquisto dell'appartamento dove risiede;
sulla scorta della predetta difesa, ha chiesto di procedersi a collazione con restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto (con donazioni dirette o indirette dai genitori) dall'attore e dai germani LU e ME.
Si è costituita Di NA ME la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda presentata da parte attrice per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d lgs 28/2010;
sempre in via preliminare, la convenuta
ME Di NA ha eccepito la carenza di legittimazione ad causam ed ad processum dell'attore ad agire quale erede legittimo del padre Di
NA RE (deceduto ab intestato il 26.05.2010) ai sensi dell'art.
479 c.c..
5
Ha, poi, manifestato la propria disponibilità a porre in collazione per imputazione il bene sito in Castel Volturno alla Via Mancini, al netto delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria e per la conservazione.
Quanto alle assunte donazioni dirette: ha eccepito l'insussistenza in suo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi