Trib. Latina, sentenza 23/01/2024, n. 66

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 23/01/2024, n. 66
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 66
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. U M C, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
127ter c.p.c.
;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 3420/2022 R.G. lavoro, promossa da
Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E F e N
[...]
M;
contro
-c.f. contumace);
Controparte_1 CodiceFiscale_1

Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 26.10.2022, l' Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...]
deducendo: Controparte_1
- di aver inizialmente conferito alla parte resistente, con Determinazione n. 33 del
29/04/2003, un incarico di “collaborazione e consulenza”, poi rinnovato per ulteriori 10 mesi con successiva Determina n. 8 del 26/02/2004;

- di aver poi assunto la convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di un anno, con Determinazione n. 109 del 22/12/2005, successivamente rinnovato per un anno con Determinazione n. 89 del 21/12/2006 e ancora per un altro anno con la Determinazione n. 79 del 13/12/2007;

- di aver infine stabilizzato la resistente, su richiesta di quest'ultima, in data 1/07/2008, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, previa Determina n. 2530 del
21/05/2008, il tutto senza espletare però alcuna procedura concorsuale, comparativa o selettiva;

- che in data 11/02/2013 la convenuta , unitamente ai Dirigenti firmatari Controparte_1 dei predetti atti, venivano chiamati a giudizio dalla Procura Regionale della Corte dei
Conti per danno erariale cagionato all' nella quale l'ente Organizzazione_1 ricorrente era strutturalmente inglobato, anche sotto il profilo finanziario, sino al 2022;

- che, parallelamente, venivano aperti a carico della convenuta un procedimento disciplinare ed un procedimento penale per le rilevate irregolarità assunzionali;

- che il procedimento penale, recante RGNR n. 5270/09 mod. 21 - 234/12 GIP, si concludeva con sentenza n. 760/2012 di condanna della per concorso in abuso CP_1
d'ufficio proprio in relazione alla sua assunzione;

- che il procedimento presso la Corte dei Conti si concludeva con sentenza n. 686, depositata in data 14/10/2013, la quale - richiamando anche la predetta sentenza penale innanzi menzionata - condannava la convenuta, unitamente a Parte_3
(dirigente firmatario delle Determine illegittime) “al pagamento a favore della Org_1
di € 212.322,38, da ripartire tra loro in parti uguali, oltre ad interessi legali calcolati dalla
[...] data di pubblicazione della
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