Trib. Catanzaro, sentenza 16/02/2024, n. 159

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 16/02/2024, n. 159
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 159
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 686/2023 R.G. promossa
da
EL RI Stefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Soluri
-ricorrente-
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco
Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonioluigi Iacomino
-resistente-
nonché contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Folino
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-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art.
127-ter c.p.c.
, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, in data 22.3.2023, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03020219001766771/000, mediante la quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento dei debiti oggetto dei seguenti titoli: debiti INAIL:

1.1. Cartella n. 03020150004676373000;

1.2. Cartella n. 03020150014599372000;

1.3. Cartella n. 03020170007543466000;

1.4. Cartella n. 03020170012348738000;

1.5. Cartella n. 03020190000096152000;
debiti INPS:

1.6. Avviso di addebito n. 33020120001791302000;

1.7. Avviso di addebito n. 33020130000078461000;

1.8. Avviso di addebito n. 33020130001203963000;

1.9. Avviso di addebito n. 33020140000151430000;

1.10. Avviso di addebito n. 33020140000983372000;

1.11. Avviso di addebito n. 33020140002182668000;

1.12. Avviso di addebito n. 33020150000353076000;

1.13. Avviso di addebito n. 33020160000092861000;

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1.14. Avviso di addebito n. 33020160001523748000;

1.15. Avviso di addebito n. 33020170000455241000;

1.16. Avviso di addebito n. 33020180000393154000.

2. Eccepisce l'omessa notifica delle richiamate cartelle e degli avvisi di addebito,
l'insussistenza della pretesa contributiva per aver cessato ogni attività dall'8.2.2016, nonché la prescrizione dei crediti.

3. Si costituiscono l'INPS, l'INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

4. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l'INPS.

5. Ciò è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente.

6. Deve, poi, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999.

7. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al ricorrente in data
22.3.2023 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 5.4.2023, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.

8. Nel merito, deve essere prioritariamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito su indicati ai nn. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12.

9. I relativi carichi, infatti, sono stati integralmente stralciati ai sensi della l. n.
197/2022, che ha previso lo sgravio delle partite debitorie fino ad € 1.000,00 e relative al periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2015.
10. Con riguardo al residuo perimetro della domanda, è opportuno premettere, al fine della risoluzione delle questioni controverse, che le notifiche degli atti quali quelli
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in esame (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, ecc.) possono avvenire nelle forme di cui all'art. 60 DPR n. 600/73, che rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di rito o, in alternativa, dall'art. 26, comma primo, DPR n. 602/1973.
11. Quest'ultimo descrive una forma di notifica semplificata, a mezzo del servizio postale, per la quale, come ha più volte assunto dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, non è necessario l'invio della raccomandata informativa.
12. Va, tuttavia, esaminato quando sia possibile avvalersi di tale specifica disciplina.
13. Invero, nel caso in esame, la notifica degli avvisi di addebito su indicati ai nn. da

1.13 a 1.16 è stata fatta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., ovvero con le forme previste per i casi di irreperibilità.
14. Di irreperibilità si può parlare sotto un duplice profilo: irreperibilità relativa del contribuente o irreperibilità assoluta del contribuente.
15. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l'art.
140 c.p.c.
che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle
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