Trib. Milano, decreto 10/03/2025
Decreto
10 marzo 2025
Decreto
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
r.g. 2121/2025 + 2672/2025
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:
dott. Laura De IM Presidente
dott. Sergio Rossetti Giudice rel.
dott. Vincenza Agnese Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul reclamo rubricato al n. r.g. 2125/2025 proposto dalla BKA Distribution s.r.l. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di proroga delle misure protettive emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G.V.G. n. 12785/2024 il 12/02/2025 e depositata e comunicata il 13/02/2025, a cui
è stato riunito il reclamo rubricato al n. r.g. 2672/2025 avverso il provvedimento di archiviazione del Tribunale di Milano depositato nel medesimo procedimento R.G.V.G. n. 12785/2024 il
18/02/2025.
***
La società BKA Distribution s.r.l. ha depositato un ricorso ex art. 19, comma 1, C.C.I.I. per ottenere misure protettive del patrimonio il 13 novembre 2024; con provvedimento del 31 dicembre 2024, comunicato il 13 gennaio 2025, le misure sono state concesse fino al 2 febbraio 2025; con ordinanza in data 12 febbraio 2025 è stato rigettato il ricorso ex art. 19, comma 5, C.C.I.I. per la proroga delle misure protettive;
avverso tale ordinanza la società ha proposto reclamo in data 17 febbraio 2025. Il precedente 11 febbraio 2025 è stata data notizia nel registro delle imprese dell'archiviazione della composizione negoziata
Con il primo motivo di reclamo, la società si duole della decisione del ricorso senza instaurazione del contraddittorio, in violazione degli artt. 19, comma 7, C.C.I.I. e 669 bis, c.p.c. In particolare, la
BKA Distribution s.r.l. contesta che il giudice abbia deciso l'istanza di proroga senza convocare le parti per un'udienza di comparizione, ciò che avrebbe pregiudicato il diritto di difesa della società, che non ha potuto esporre le proprie ragioni e rispondere al parere negativo dell'esperto sull'istanza di proroga.
Con il secondo motivo di reclamo, la società afferma che il giudice avrebbe illegittimamente operato un sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano di risanamento, anziché valutare se le misure richieste fossero funzionali alla conclusione delle trattative con i creditori. La valutazione del tribunale dovrebbe concentrarsi sulla disponibilità delle parti a negoziare e sulla presenza di un piano di risanamento che presupponga trattative con i creditori.
Con il terzo motivo di reclamo, la società lamenta l'irrilevanza e l'inconferenza dei rilievi dell'esperto nel parere negativo reso. In particolare, la BKA Distribution s.r.l. afferma che i rilievi critici dell'esperto riguardanti il contenuto e la struttura economico-finanziaria siano eterodossi, eccentrici e inconferenti rispetto alla funzione propria del parere sulla proroga. L'esperto, infatti, dovrebbe limitarsi a valutare lo stato delle trattative e la loro utilità per il risanamento dell'impresa.
Con il quarto motivo di reclamo, la società contesta nel merito i rilievi critici dell'esperto. Sostiene che il piano di cassa della società sarebbe chiaro e dettagliato e la necessità di un finanziatore terzo non sarebbe giustificata. Inoltre, la posizione creditoria del Sig. RE sarebbe irrilevante ai fini della proroga delle misure protettive.
Con il quinto motivo di reclamo, la società si lamenta della pretermissione dell'interesse del debitore e dei creditori che nulla riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale e che, viceversa potrebbero ottenere qualcosa solo dalla continuità aziendale;
inoltre la società avrebbe ricevuto da ultimo un'offerta per l'affitto dell'azienda e avrebbe conferito incarico a dei professionisti per proporre una transazione fiscale con l'erario.
In conclusione, la reclamante chiede al Collegio adito di prorogare la durata delle misure protettive e cautelari fino al 14 luglio 2025 o, in subordine, fino al 30 giugno 2025.