Trib. Bari, sentenza 20/03/2024, n. 1420

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 20/03/2024, n. 1420
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1420
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5825/2013 a cui è stato riunita la causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2631/2013 promossa da:
ECOPOLIS SOC. COOP. A.R.L., con il patrocinio dell'avv. Fortunato Sonia Eleonora;

OR ER, con il patrocinio dell'avv. Fortunato Sonia Eleonora;

ricorrenti
contro
ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI BARI – BAT (già Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Bari), con il patrocinio dell'avv. Del Conte Simona
convenuto
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.3.2024 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 28.2.2013 OR TO, Presidente del CDA della soc. coop. sociale
OP, ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 18587 prot. n. 7845 del
29.01.2013 notificata il 4.2.2013 con cui la DTL di Bari accertava la violazione dell'art. 3 c. 3 del D.L. pagina 1 di 7
12/02 conv. con L. n. 73/2002 come modificato dall'art. 36 bis c. 7 del DL n. 223/06 conv. con mod. nella L. n. 248/06 per aver impiegato la lavoratrice IC MA - dal 4.7.07 al 4.1.08 per complessivi 114 giorni- non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
dell'art. 9 bis c. 2 L. n. 608/96 mod. dall'art. 6 del D.lgs n. 297/02 sostituito dall'art. 1 c. 1180 della L. n. 296/06 per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'impiego, entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione della lavoratrice;
dell'art. 4 bis del D.Lga
181/2000 come introdotto dall'art. 6 c. 1 del D.Lgs n. 297/02 per non aver consegnato, all'atto dell'assunzione del 4.7.07 e prima dell'immissione al lavoro, alla dipendente summenzionata, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata;
degli artt. 1 e 3 per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alla lavoratrice nel periodo del 4.7.07 al 4.1.2008;
dell'art. 25 c. 1 del DPR 1124/65 per non aver registrato ogni giorno, sul libro presenze, le ore di lavoro effettuate dalla dipendente nel detto periodo;
dell'art. 20 c. 1 del DPR 1124/65 per non aver iscritto nel libro matricola i dati relativi alla suddetta dipendente per
l'anzidetto periodo.
Comminava, dunque, al OR ed alla coobbligata in solido OP Soc. Coop. A.r.l. il pagamento della sanzione di euro 10.097,80.
Il OR ha dedotto: il travisamento dei fatti, l'omessa disamina e l'inesistenza dei presupposti di diritto, l'eccesso di potere;
la violazione ed omessa applicazione dei protocolli di intesa del 7.4.05 e del
24.3.06, delle circolari ministeriali nn. 70/01 e 13/06, della direttiva ministeriale sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18.9.08 in materia di verbalizzazione unica e semplificazione dell'attività ispettiva e delle circolari ministeriali intervenute nella vigenza applicativa del D.lgs n. 124/04 e della l.
n. 183/2010 art. 33
, dei codici di comportamento contenenti le istruzioni operative verso gli ispettori ex
D.Lgs n. 124/2004 e l. n. 183/2010;
il vizio di motivazione;
il travisamento e la mancata conoscenza dei fatti, l'abnormità della sanzione, la mancanza di proporzione tra fatto ed addebito;
il vizio di istruttoria.
A sostegno della opposizione il ricorrente ha rappresentato che: la cooperativa OP gestiva, in virtù della delibera n. 64 del 17.4.2007 della Giunta del Comune di Conversano e di una convenzione firmata il 3 maggio 2007 con il Servizio Ambiente del Comune di Conversano, un centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani denominato “ Isola Ecologica” sito alla via Buonarroti , su area di proprietà comunale, dal giugno dell'anno 2007 al giugno dell'anno 2008;
sin dal 4 giugno 2007 la sezione locale del WWF metteva a disposizione di OP una propria associata, IC MA, per una collaborazione volontaria e gratuita;
solo dal 4.1.2008 veniva stipulato tra OP e la MA un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 5.1.2008;
la MA
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continuava a svolgere le funzioni già espletate in veste di volontaria;
il 13.3.2008 gli Ispettori del
Lavoro di Bari si recavano presso l'Ecocentro di Conversano dove iniziavano le operazioni di controllo relative al periodo giugno 2007- marzo 2008 tramite interlocuzione con le dipendenti ON
AR e IC MA, presenti in loco;
la AR dichiarava di non aver conoscenza diretta dei contenuti dell'accordo di collaborazione del 4.6.08 - intercorso tra la sezione WWF di Conversano e la
OP - nonché delle prestazioni rese dal 4.7.07 al 4.1.08, per effetto di tale accordo, dalla MA;
gli agenti, nel corso dei successivi accessi
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