Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 1
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3458/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3458/20234R.G., avente ad oggetto successione ereditaria, promossa da IM BO, con avv. Beccaglia RICORRENTE

contro

ER BO, RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come in atti. Ragioni in fatto e in diritto della decisione IM BO, dopo aver riferito
- di essere nipote, unitamente al fratello ER BO, di LL IL, che aveva istituito quali eredi i predetti nipoti in forza di testamento pubblico datato 3.10.2008 e registrato il 17.9.2012;

- di aver agito giudizialmente per ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione dei beni caduti in successione (un immobile sito in Busto Garolfo via Petrarca 46, in atti meglio identificato), ove non si era costituito l'odierno resistente, il quale nelle more non aveva accettato espressamente tale eredità nonostante il possesso continuato dei beni ereditari;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che ER BO aveva accettato tacitamente l'eredità in morte di LL IL. Instauratosi il contraddittorio, il resistente restava contumace. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante lo stato di coeredi e di comproprietari di entrambe le parti sui cespiti loro pervenuti in morte di LL IL (cfr. docc.1 e ss. di parte ricorrente). Nel merito la domanda di

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