Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2024, n. 274

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2024, n. 274
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 274
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1972/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
12.11.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Dante Alighieri n. 8 (FI);

E
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bianchi n. 3/L;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela
Breschi, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via
Panciatichi n. 1;

E
PM in sede;

Interventore necessario
1


RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 13.9.2003 CP_1 in Firenze e precisavano che dall'unione nasceva la figlia (nata il Per_1
31.1.2007).
Premettevano, altresì, che, con decreto n. 578/2022 del 17.2.2022, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 2465/2021) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“I) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;

Per_ II) La figlia rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre. Il padre avrà diritto di trattenersi con lei, salvo diverso e più ampio periodo da concordare direttamente con la ragazza, tutti i martedì dalle ore 18 alle ore 22 con possibilità di pernottamento sino al mattino successivo, nonché a settimane alternate dalle ore 17,30 del venerdì sino al lunedì mattina al rientro a scuola Per_ ovvero alle ore 8. Il padre avrà, altresì, facoltà di trascorrere con almeno due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (in periodi da concordare con la madre con congruo anticipo, compatibilmente con i piani ferie di entrambi i genitori), nonché almeno sette giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprensivi del Natale o del
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