Trib. Velletri, sentenza 06/11/2024, n. 2266

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 06/11/2024, n. 2266
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2266
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

r.g. 2715/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SESSA VALENTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA CP_1 C.F._2
SILVIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2024.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Velletri in data 15.02.2021, con cui è stato al medesimo ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 5.843,30, quale somma dovuta per l'omesso rimborso del 70% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) giusta Per_1 Per_2 ordinanza presidenziale emessa in data 30.05.2019 dal Tribunale di Tivoli, eccependo: che la parte preponderante delle spese allegate sono subordinate consenso del genitore non collocatario, nella specie mai richiesto;
che, tra le spese indicate, non vi sono esborsi riconducili alle spese straordinarie;
che gli unici importi dovuti sono effettivamente quelli riconducibili alle spese universitarie per le figlie, al pagamento del bollo e dell'assicurazione dell'autovettura, alle cure mediche per un complessivo importo di Euro 2.460,56, comunque non dovuto atteso il credito in compensazione vantato dal medesimo per aver integralmente sostenuto le spese universitarie di nonché le Per_1 spese per il canone di locazione, oltre alle spese di gestione della casa coniugale, per complessivi
Euro 5.987,31.
costituitasi, ha insistito nella conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando CP_1 la fondatezza dell'eccepito credito in compensazione.
La causa è stata istruita in via documentale. Tanto premesso l'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
In via generale deve premettersi che le spese le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e
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