Trib. Udine, sentenza 19/03/2024, n. 383

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 19/03/2024, n. 383
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 383
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1949/2022 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 09.06.2022
DA
SC GR – rappresentato e difeso dall'avv. MAURO ALESSANDRO attore
CONTRO
CL SA e NE CA – rappresentati e difesi dall'avv.
MELLANO MICHELE e dall'avv. MELLANO MARTINA convenuti avente ad oggetto: accertamento della proprietà di muro a confine e sopraelevazione dello stesso (art. 885 c.c.), opere che diminuiscono l'esercizio della servitù di transito (art. 1067
c.c.
), regolazione di piante sul confine (art. 892 c.c.), esercizio del diritto di proprietà.
***
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
20.11.2023:
Conclusioni dell'attore:
Rigettata ogni domanda avversaria,
1) condannarsi i convenuti a tenere libero e sgombro da rami o da qualsivoglia altro ostacolo lo spazio aereo corrispondente al sedime della servitù di transito largo quattro metri per un'altezza di almeno 2,5 metri;



2. accertarsi e dichiararsi (procedendo nell'ordine da Est ad Ovest):

a) che è di proprietà comune ai signori CO EG e IO AT il muro portante interno a confine delle rispettive abitazioni mappali 1945 e 439, per tutta la sua ampiezza;

1 b) che è di proprietà comune ai signori CO EG e IO AT il muro di cinta esterno posto al confine tra gli scoperti dei due rispettivi mappali 1945 (proprietà
EG) e 439 (proprietà AT) nel tratto tra i fabbricati in linea e la colonna di Est che regge il cancello scorrevole;

c) che sono di proprietà esclusiva del sig. CO EG le due colon-ne al cui interno vi è il cancello scorrevole, il cancello scorrevole stesso ed il sedime su cui insiste la rotaia di scorrimento (com'é pacifico);

d) che è di proprietà comune ai signori CO EG e FR NE il muro di cinta posto al confine tra gli scoperti dei due rispettivi mappali 1945 (proprietà EG)
e 1937 (proprietà EG) nel tratto tra la colonna di Ovest che regge il cancello scorrevole e il muro perimetrale del fabbricato rurale mappale 1637 di proprietà
EG;

e) che è pacifica la proprietà esclusiva di FR EG del muro pe-rimetrale nord dell'edificio rurale posto sul mappale 1637 a confine conla proprietà EG, e che è altrattanto pacifico che, alla estremità a Est del confine tra le proprietà EG e
EG, i due muretti contigui oltre il fabbricato rurale EG sono: quello posto a
Sud di esclusiva proprietà EG e quello a Nord di esclusiva properità EG;

f) In subordine, per mero scrupolo, nella denegata ipotesi che uno o più tratti del muro di cinta a confine tra le rispettive proprietà venga ritenuto proprietà esclusiva dei convenuti, pronunciarsene la comunione forzosa ai sensi dell'art. 874 c.c. per tutta
l'altezza ed estensione, dichiarandosi l'attore pronto a pagare la metà del valore del muro e del suolo su cui esso è costruito;



3. accertato e dichiarato che le vedute aperte sui fabbricati di proprietà AT (mappale

439) e EG (mappale 1637) sono laterali ovvero laterali e/o oblique, e che il più vicino lato delle finestre è posto a distanza superiore a cm. 75 dal confine con la proprietà
EG (mappale 1945), accertarsi e di-chiararsi il buon diritto del sig. CO EG
a sopraelevare fino alla altezza di m. 3 (tre), a sue cure e spese, il muro di cinta in tutta la sua lunghezza, anche nella parte comune ai sensi dell'art. 885 c.c., così come le colonne di sua proprietà, e ciò mediante demolizione e ricostruzione non essendo il muro esistente atto a sostenere la sopraelevazione, accertandosi e dichiarandosi altresì il buon diritto dell'attore ad accedere alle proprietà RO e EG per la esecuzione dei lavori, limitatamente allo stretto necessario;



4. accertato che il gelsomino piantato o comunque cresciuto sulla proprietà AT mappale 439 a distanza dal confine inferiore a quella prevista dall' art. 892 c.c., eccede

2 l'altezza del muro di cinta, condannarsi il sig. AT a potarlo per la parte che eccede
l'altezza del muro di cinta ed a ridurre alla stessa altezza il telaio in legno che lo sostiene;
condannarsi altresì il sig. RO a potare il gelsomino per la parte che deborda in larghezza invadendo l'area di sedime della servitù di transito;



5. Darsi atto che, dopo la notifica della citazione, la signora EG ha ta-gliato alla base sulla sua proprietà l'edera rampicante che aveva invaso la proprietà dell'attore;



6. accertarsi e dichiararsi che il sig. CO EG ha il diritto di applicare e mantenere sulla facciata esterna della colonna di destra (Est) ovvero, in subordine, di sinistra (Ovest) - tra le quali vi è il portone scorrevole - previa creazione di un incavo in modo che non invada lo spazio aereo di controparte, una targhetta con il numero civico

“13/1” ovvero “13 int. 1” ben visibile per chi entra, dovendo parte convenuta eliminare ogni ostacolo alla sua visuale;



7. Spese di lite rifuse, incluse quelle della mediazione obbligatoria.

In via istruttoria, per mero scrupolo di difesa si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) v.c., all'epoca dei lavori di ristrutturazione della casa di proprietà dell'attore
(2011/2013), le precedenti travi di sostegno dei solai e la trave di colmo del tetto del fabbricato di proprietà EG erano infisse nel muro a confine con il fabbricato proprietà
AT - come da foto che mi viene mostrata (doc. 9, pag. 3, foto 3) e sono state sostituite da altre strutture (travi o solai) ugualmente ancorate per almeno 25 cm. nello stesso muro opportunamente rinforzato dalla parte di proprietà EG;

2) v.c. in occasione di quei lavori abbiamo verificato che, al piano sottotetto, nel muro a confine vi era una porta in legno, chiusa, che si trovava esatta-mente alla metà dello spessore del muro, come da foto che mi viene mostrata (doc. 9, pag. 3, foto 2, e foto doc.
1 di controparte);

3) v.c., nel murare tale apertura, l'impresa ha eretto una paretina di mattoni a filo del muro lato proprietà EG, come da foto che mi si viene mostrata (foto 1 di controparte).
Testimone: arch. Walter Vidale.
Conclusioni dei convenuti:
In via principale:


1. Respingersi la domanda attorea in quanto non sussiste alcuna violazione da parte dei convenuti all'utilizzo dello spazio aereo corrispondente al sedime della servitù di transito in favore di parte attrice;



2. Accertarsi e dichiararsi che:

3 i) è di proprietà esclusiva del sig. AT il muro portante interno a confine delle rispettive abitazioni mappali 1945 e 439 di cui al punto a) della narrativa;

ii) è di proprietà comune ai signori AT e EG il tratto del muro di cui alla lett. b) della narrativa;

iii) sono di proprietà esclusiva EG le due colonne che sostengono il cancello scorrevole, lo stesso cancello scorrevole e relativa rotaia e sedime di cui alla lett. c) della narrativa nonché il tratto di cui alla lett. f) nel tratto del muro a ridosso del muro di proprietà EG;

iiii) è di proprietà esclusiva EG il tratto di muro di cui alla lett. d) della narrativa nonché il tratto di muro perimetrale del fabbricato rurale di cui alla lettera e) della narrativa nonché il tratto di cui alla lett. f);



3. Per l'effetto accertarsi e dichiararsi che EG CO non ha diritto a procedere alla sopraelevazione del muro divisorio sia perché si determinerebbe una violazione dell'art. 907 C.C. sia perché si determinerebbe un danno estetico all'intera linea di confine, non essendo possibile procedere alla sopraelevazione dell'intero muro di cinta, con conseguente perdita di valore di tutti i fondi in contesto;



4.Darsi atto che il sig. EG ha abbassato il lampione che eccedeva l'altezza del muro divisorio soltanto dopo la costituzione in giudizio dei convenuti e che pertanto i convenuti hanno potato in altezza ed arretrato il gelsomino (che aveva funzione protettiva della invadente luce proveniente dal fondo attoreo promanata dal lampione eccessivamente luminoso posto sulla proprietà attorea a ridosso del muro divisorio) come da disposizioni normative;



5. Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In via subordinata:


2. Nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la comproprietà e/o la proprietà esclusiva di alcuna delle porzioni del muro divisorio anziché la proprietà esclusiva in capo a AT e/o EG dichiararsi il diritto del EG CO alla sopraelevazione del muro divisorio secondo le modalità e tempistiche di attuazione nonché l'importo dovuto a titolo di indennizzo in favore dei convenuti, nonché le modalità

e tempistiche di accesso al fondo dei convenuti per i relativi lavori come determinate da
C.T.U.


5. Determinarsi le modalità per cui possa essere installata una targhetta recante numero civico senza provocare senza alcun danno o disturbo alle proprietà dei convenuti.

Spese e compensi di causa integralmente rifusi, comprensivi quelli della fase mediatoria.
4 In via istruttoria: disporsi la chiamata a chiarimenti del nominato Ctu e/o la rinnovazione della Ctu come già richiesto in sede di udienza di esame della Ctu dd. 19.06.2023 stante la lacunosità e scarsa chiarezza della relazione e la necessità di risponderealle osservazioni di parte, come rilevato precisamente nelle osservazioni all'elaborato peritali in atti per. ind.
ON – avv. Mellano;
si insiste per l'assunzione del teste il p.i. ON Agostino da Basiliano (UD) sulle seguenti circostanze:

1 Vero che il lampione posto sul fondo di proprietà EG è stato rimosso solo dopo la notifica della citazione?
2 Vero che il lampione posto sul fondo di proprietà EG oggi rimosso superava l'altezza del muro divisorio?
3 Vero che la luce promanata dal lampione che era posto sul fondo di proprietà EG ed oggi rimosso era accesa anche in orario serale e notturno fino a circa le ore 23.00?
4 Vero che il gelsomino proteggeva i fondi dei convenuti dalla luce del lampione che era posto sul fondo di proprietà EG?
5 Vero che il muro interno ai
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