Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2024, n. 574

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2024, n. 574
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 574
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa R G, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21/02/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito di note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10481/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.r. , rapp.ta e difesa dall'avvocato Parte_1
A D N ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa Mario Fiore n. 17 OPPONENTE E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_1 tivamente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Sarno (SA) alla via Matteotti n. 62 OPPOSTO

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 02/03/2018, l'opponente proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria C. V. in data 24.01.2018 e notificato in data 25.01.2019 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 99.530,52, oltre interessi e competenze, in favore della a titolo di costi di Controparte_1 retribuzioni e contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuti in relazione ad attività di Cont distaccamento di operai altamente specializzati presso i cantieri della società sulla base delle fatture
n. MST0006 del 31.03.2017 e n. MST0007 del 27.04.2017, deducendo l'insussistenza del titolo a fondamento del credito azionato nonché l'assenza di prova della esecuzione della prestazione ovvero il Orga Cont distaccamento degli operai della presso i cantieri della .
In via riconvenzionale chiedeva di accertare l'inadempimento grave ed imputabile da parte della
[...]
e risoluzione del contratto in relazione ad un altro rapporto obbligatorio intercorrente tra le CP_4 parti, nascente dall'ordine n. 4500014868 del 10.10.2016 (avente ad oggetto una serie di interventi Orga Cont attraverso la manodopera di mai eseguito, in relazione al quale la aveva effettuato un bonifico di € 58.560,00 in favore della parte opposta cui faceva seguito l'emissione della fattura n.
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MST0012 del 12.10.2016 e chiedeva, pertanto, la restituzione della predetta somma ovvero la Orga compensazione di tale credito con quello asseritamente vantato dalla
Tanto premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare infondate le pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare lo stesso. Accertare e dichiarare l'inadempimento grave ed imputabile della parte opposte o comunque l'inesatto adempimento rispetto all'ordine di acquisto innanzi richiamato del 10.10.2018, con la conseguente risoluzione contrattuale della
e condannare la parte opposta alla restituzione dell'importo di euro Controparte_1
Cont 58.560,00 quale acconto (pari al 10%) versato da al momento dell'ordine. Chiedeva, in via subordinata, di compensare il suddetto importo con quello portato dal decreto ingiuntivo opposto ovvero con l'eventuale credito che risulterà dall'accertamento giudiziale.
Con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposto che deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva. Orga Cont In particolare rappresentava che la e la sono società attive nella manutenzione di impianti tecnologici ferroviari bordo rotabili e tale manutenzione è svolta in cantieri temporanei ubicati su tutto il territorio nazionale italiano ed estero, presso gli stabilimenti degli enti e delle società committenti con possibilità che talvolta i lavoratori dipendenti delle parti, dotati di professionalità specifiche del settore sono distaccati a prestare la propria opera in trasferta. Nella fattispecie in esame evidenziava che la Cont
assumeva dalla società (già ) l'appalto dei lavori di retrofit Organizzazione_2 Org_3 dell'intera flotta di tram della città di Osloche consisteva nell'effettuazione di interventi di ristrutturazione generale di materiale rotabile (carpenteria, allestimenti, parte elettrica ecc.) presso il cantiere sito nella stessa città di Oslo ed il cui svolgimento richiedeva un elevato livello di specializzazione e che, per tale ragione, la società opponente si era avvalsa del lavoro dei dipendenti Cont della i quali era stati, pertanto, distaccati presso il predetto cantiere di Oslo. Orga Cont Nello specifico individuava il personale da distaccare presso per lo svolgimento delle attività necessarie a perseguire le finalità di proprio interesse ed i lavoratori esprimevano il loro interesse al distacco nel rispetto di tutti gli obblighi di legge e le parti concordavano tra loro termini e modalità del Cont distacco presso il cantiere di Oslo dei lavoratori, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia prevedendo anche la durata che andava da gennaio 2017 ad aprile 2017. Cont In detto accordo era previsto che la società opponente corrispondesse a MST per ciascun dei lavoratori una somma pari al 100% dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale e assistenziale dovuti in relazione alle attività effettivamente svolte come documentati da società distaccante come da fatture relative a gennaio e febbraio del 31.01.2017 n.MST0001-2017 e del
28.02.2017 n. MST0004). Evidenziava che la società opponente non effettuava i pagamenti, pari ad un
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numero di 10 operai, relativi ai mesi di marzo ed aprile 2017 come da fatture in atti , importo corrispondente alla somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto. Orga In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente la evidenziava che alcun inadempimento era sussistente atteso che la opposta è sempre stata disponibile e lo è tutt'ora ad effettuare gli interventi previsti dall'ordine stesso.
Evidenziava, inoltre, che per il mancato pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo in oggetto la parte opposta aveva subito un danno avendo arretrando ulteriormente i pagamenti fiscali e previdenziali senza riuscire a rispettare il pagamento delle predette scadenze tanto è vero che aveva ricevuto una cartella di pagamento n.10020180020077729000, per tali inadempienze.
Chiedeva dunque di condannare la parte opponete ex art. 96 comma 1 c.p.c. trattandosi di opposizione meramente dilatoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale per causa non imputabile al debitore e in subordine nel caso di accoglimento riduzione della somma per
l'evidente danno recato alla società opposta.
Il giudizio monitorio ed il conseguente giudizio di opposizione venivano incardinato presso la prima sezione civile e quest'ultimo veniva, poi, trasmesso dal Giudice Istruttore al Presidente del Tribunale per una presunta competenza della sezione lavoro.
Riassegnato alla presente Sezione, il giudice precedente assegnatario del ruolo, dott.ssa Tesone, rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale evidenziando che la presente opposizione era fondata sull'asserita contestazione del valore probatorio delle fatture con contestuale domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto commerciale intercorso tra le parti e che, pertanto, alla luce del chiaro disposto dell'art.409 cpc che individua quali siano le controversie di lavoro soggette all'applicazione dello speciale rito - la presente controversia non rientrava nel predetto novero atteso che la natura del credito di cui alle fatture, in sé, non è elemento idoneo a qualificare la presente come causa di lavoro.
Tale procedimento, tuttavia, veniva nuovamente riassegnato alla Sezione lavoro del Tribunale
Disposto il mutamento di rito ed espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art.
127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante deposito della sentenza completa di motivazione.
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L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo impugnato ha ad oggetto il pagamento della somma di € 99.530,52, oltre interessi e competenze, in favore della a titolo di costi di retribuzioni e Controparte_1 contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuti in relazione ad attività di distaccamento di dieci
3 Cont operai altamente specializzati presso i cantieri della società per il periodo marzo ed aprile 2017 sulla base delle fatture n. MST0006 del 31.03.2017 e n. MST0007 del 27.04.2017.
In ordine alla corretta distribuzione dell'onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento di un credito, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n. 13533/01,
1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero
l'eventuale fatto modificativo.
Difatti come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per
l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito ( in tal senso, tra le altre, Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927;
Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore)
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e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto);
in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997,
n. 11417).
Ebbene, nel caso di specie l'opposto nella presente fase, non ha compiutamente provato fatti costitutivi del diritto azionato.
Ciò posto, il Tribunale rileva, preliminarmente, l'inidoneità delle fatture n. MST0006 del 31.03.2017
MST0007 del 27.04.2017, allegate dalla parte opposta che, nella fase monitoria possono costituire quella
“prova scritta” che, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione, quando si contesta la sussistenza di un accordo a monte, come nella fattispecie in esame, la prova del credito azionato è raggiunta mediante la produzione in giudizio del titolo negoziale ovvero l'espletamento della prestazione e l'allegazione dell'inadempimento del debitore.
Difatti il valore probatorio della fattura commerciale, è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, come in tutti i giudizi a cognizione piena, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non indicano di per sé la piena prova del credito in esse riportato e non comportano l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito azionato (cfr. tra le tante Corte di Cassazione sentenza n. 5573/1997 ) e che pertanto nel giudizio di opposizione la fatture non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
5915/2011).
Ebbene agli atti non risulta depositato il titolo negoziale fondante la pretesa creditoria azionata ovvero il presunto contratto di fornitura di manodopera intercorso tra le parti e sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti.
In assenza del suddetto titolo negoziale non è dato sapere se effettivamente sia intercorso un rapporto contrattuale di tal genere tra le parti ovvero i termini e le condizioni dello stesso, il numero ed i nominativi dei lavoratori distaccati, le ore di lavoro da espletare, il corrispettivo pattuito, nonché le modalità ed i tempi di espletamento dell'attività lavorativa e del pagamento della predetta fornitura.
Le dichiarazioni dei testi escussi, in relazione al regolamento contrattuale asseritamente intercorso tra le parti, appaiono assolutamente generiche in quanto dalle stesse non possono evincersi tutti gli elementi ed i contenuti caratterizzanti il titolo negoziale fondante il credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto.
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Analogamente va detto che non appare nemmeno provata la effettiva e corretta esecuzione della prestazione nonché il quantum del credito, espressamente contestato dall'opponente, atteso che i testi escussi nulla hanno specificamente riferito, in relazione alle modalità di espletamento della prestazione, ed alle ore di lavoro che sarebbero state osservate dagli operai distaccati presso il cantiere di Oslo.
In assenza dell'allegazione oltre che della prova certa delle ore di lavoro espletate dagli operari distaccati appare impossibile per la Giudice procedere anche alla quantificazione del credito anche in via equitativa.
In conclusione tali elementi probatori sono, a parere del Tribunale, inidonei a dimostrare la sussistenza del titolo negoziale fondante il credito rivendicato ovvero il contenuto dello stesso;
analogamente non risulta provata la corretta ed effettiva esecuzione della prestazione.
Né a tal fine possono essere rilevanti le fatture della MST n. MST0001-2017 del 31.01.2017 e n.
MST004-2017 del 28.02.2017 con relativo estratto conto delle somme ricevute dalla Parte_1 nei mesi di gennaio e febbraio atteso che attengono a periodi differenti rispetto a quelli di cui si
[...] chiede il pagamento.
Analogamente non assumono rilievo le comunicazioni Unilav in atti relative al distacco dei lavoratori atteso che trattasi di atti predisposti unilateralmente dalla parte opposta.
Pertanto, alla luce della argomentazioni sopra riportate, consegue l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento dell'opposizione determina il conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. sollevata dalla opposta.
La parte opponente ha richiesto in via riconvenzionale di accertare l'inadempimento grave ed Orga imputabile da parte della (opposta) ovvero inesatto adempimento e risoluzione del contratto in relazione ad un altro rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, nascente dall'ordine n. 4500014868 Orga del 10.10.2016 (avente ad oggetto una serie di interventi attraverso la manodopera di mai Cont Cont eseguito, in relazione al quale la aveva effettuato un bonifico di € 58.560,00 in favore della cui faceva seguito l'emissione della fattura n. MST0012 del 12.10.2016 e chiedendo pertanto la restituzione della predetta somma ovvero la compensazione di tale credito con quello asseritamente Orga vantato dalla
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n. 13533/01,
1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero
l'eventuale fatto modificativo.
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I principi innanzi richiamati operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno.
Il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, dovendo adeguarsi tale principio anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale.
Ebbene, nella fattispecie in esame è pacifica la sussistenza del titolo negoziale di cui all'ordine di acquisto innanzi richiamato nonché l'inadempimento della parte opposta nonché la scadenza del termine per l'adempimento della prestazione.
Difatti la parte opposta ha rappresentato in memoria difensiva che “l'ordine di acquisto per cui Pt_1
Orga chiede la restituzione non è stata mai oggetto di contestazione tanto che la è sempre tuttora disponibile ad effettuare gli interventi previsti dall'ordine stesso” ed ha dedotto che tale ritardo è dipeso da causa imputabile alla Orga
che non ha ancora autorizzato l'intervento presso i suoi stabilimenti (cfr. pagina 9 e 10 : Pt_1 aspettava ed aspetta di essere autorizzata all'intervento presso gli stabilimenti della ”) . Parte_1
La parte opposta, tuttavia, non ha dimostrato tale ultima circostanza ovvero che l'inadempimento sia dipeso da una causa alla stessa non imputabile.
Pertanto, per stessa ammissione della parte opposta la prestazione dedotta non veniva eseguita nei termini richiesti dalla parte opponente rimanendo, così, inadempiente all'obbligazione predetta integrando ciò quel grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto
Risulta, altresì, per tabulas, oltre a non essere contestato, che l'opponente corrispondeva all'opposto la somma di euro 58.560,00, quale acconto per le prestazioni da eseguire (cfr. bonifico in atti prod. parte opponente).
Va osservato che in un contratto a prestazioni corrispettive, l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poiché l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., (Cass. Sez. 2, Sentenza
n.738 del 15/01/2007).
Sussiste, pertanto, il diritto sia alla restituzione della somma pagata in acconto.
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti di cui all'ordine di acquisto del
n. 4500014868 del 10.10.2016 e, per l'effetto, la parte opposta va condannata alla restituzione in favore della parte opponente dell'importo di euro 58.560,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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