Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. R.G. 4018/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4018/2014 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.”
promossa da
IE DD (C.F. [...])
elettivamente domicil. in PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 70025 GRUMO APPULA;
rappres. e dif. dall'Avv. PERAGINE LUIGI (C.F. [...])
ATTRICE
contro
CICO S.R.L. (C.F. 05754820727)
1
elettivamente domicil. in VIA COLAPINTO N. 23 70010 TURI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti D'AUTILIA GIANFRANCO (C.F. [...]) e D'AUTILIA
NICOLA (C.F. [...])
CONVENUTA
All'udienza del 26.11.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2014, OR LL ha adito questo
Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità della Cico s.r.l per i danni dalla stessa subiti in occasione nel sinistro avvenuto alle ore 12,30 circa del 14.5.2012, all'entrata del supermercato “Simply Market” sito in Via Grumo a Binetto (BA).
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni subiti della somma di € 191.950,24 ovvero della somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre ai danni da svalutazione monetaria, interessi compensativi sulle somme devalutate e rivalutate annualmente dal dì del sinistro sino alla liquidazione ed interessi legali sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle sue pretese l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 14.5.2012, alle ore 12,30 circa, mentre si accingeva ad entrare nel supermercato
“Simply Market” di Via Grumo in Binetto, era inciampata ed era caduta rovinosamente al suolo a causa di una pedana in legno e dell'annesso cellophane trasparente per imballaggio
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che erano stati lasciati incustoditi sulla pavimentazione antistante le porte scorrevoli di accesso all'esercizio commerciale;
- la presenza di tali ostacoli al regolare accesso al predetto supermercato non era stata segnalata con appositi cartelli, né erano state apposte transenne per inibire il passaggio della clientela;
- in conseguenza di tale caduta aveva subito lesioni personali per le cui cure era stata trasportata da un'autoambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “San Paolo” di Bari dove le era stata diagnosticata “Frattura lussazione gomito destro” e in data 22.5.2012 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di capillectomia, con immobilizzazione in apparecchio gessato ed era stata dimessa in data
25.5.2012, con prescrizione di riposo per 30 giorni;
- decorso tale periodo, l'istante si era sottoposta ad ulteriori controlli specialistici presso il medesimo ambulatorio, in esito ai quali erano stati prescritti mobilizzazione attiva del gomito, visita fisiatrica, esami strumentali e cicli di fisioterapie, con prognosi per complessivi 110 giorni;
- dalle lesioni riportate, dopo una inabilità temporanea totale di 11 giorni, parziale di 30 giorni (al 70%) e parziale di 50 giorni (al 50%) ed ulteriori 50 giorni (al 30%), le erano residuati postumi biologici permanenti nella misura del 28%.
Ciò premesso, la parte attrice ha chiesto il risarcimento di << tutti i danni, fisici, patrimoniali, ivi compresi i danni di natura biologica e non patrimoniali subiti >> da quantificarsi, in applicazione dei criteri di valore espressi nelle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, in una somma non inferiore ad € 191.950,24, determinata dal seguente conteggio: € 1.056,00 a titolo di inabilità temporanea biologica totale, in ragione di € 96,00 al giorno, per gg. 11;
€ 2.160,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in
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ragione di € 72,00 al giorno, per gg. 30;
€ 2.400,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in ragione di € 48,00 al giorno, per gg. 50;
€ 1.440,00 a titolo di inabilità temporanea biologica minima, in ragione di € 28,80 al giorno, per gg. 50;
€ 182.690,00 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) per 28% punti di invalidità permanente, giusta valutazione medico legale, eseguita dal dott. Di Nunno, oltre ad aumento percentuale al 31%, a titolo di personalizzazione del danno (età della danneggiata all'epoca del sinistro anni 27, punti 28, € 139.458,00 – danno macropermanente secondo le Tabelle milanesi del 2013 + 31% a titolo di personalizzazione del danno);
€ 2.204,24 a titolo di danno emergente per spese mediche e cure fisioterapiche documentate.
Si è costituita in giudizio la Cico s.r.l. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie conclusioni, la convenuta ha dedotto che:
- il giorno del presunto sinistro, la società convenuta, a mezzo dei propri dipendenti, aveva provveduto a scaricare la merce non all'ingresso del minimarket bensì al di sotto del balcone sovrastante il locale, rendendosi tale operazione necessaria in virtù della circostanza che, al momento dello scarico, imperversavano sull'abitato di Binetto violenti piogge;
- il punto laddove, secondo la ricostruzione attorea, era avvenuto il sinistro, era pavimentato in piastrelle e listoni in marmo che non presentavano alcun tipo di anomalia o sconnessioni che avrebbero potuto ragionevolmente creare insidie e/o trabocchetti;
- il presunto sinistro, se verificatosi, era, quindi, avvenuto per la presenza della pedana la quale avrebbe potuto costituire solo l'occasione e non la causa dell'incidente, non risultando che lo stesso si fosse verificato per un'anomalia nella struttura della cosa e nemmeno come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
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posseduta dalla cosa, in quanto la stessa era una pedana analoga alle migliaia che si trovavano nei grandi magazzini, atte a contenere la merce;
- tale pedana era, inoltre, ampiamente visibile e posta in zona sufficientemente luminosa , da qualsiasi punto provenissero i clienti e, pertanto, evitabile con la normale prudenza.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e CTU medica a cura del Dott. Angelo Di Giovanni.
A seguito della mancata accettazione da parte della difesa della società convenuta della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata da questo Tribunale (accettata solo dal difensore di parte attrice), la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
26.11.2024 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
1) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 AN DELLA DOMANDA
La domanda è fondata e va accolta.
Ricorre nel caso in esame la fattispecie, di cui all'art. 2051 cc, della responsabilità da cose in custodia a cui è estranea la figura della c.d insidia, erroneamente richiamata dalla difesa della società convenuta.
Invero, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il concetto d'insidia è estraneo alla responsabilità di cui all'art. 2051 cc in quanto elaborato dalla giurisprudenza quale figura sintomatica di colpa al fine di alleggerire l'onere probatorio gravante sul danneggiato nelle ipotesi di responsabilità – colposa - di cui all'art. 2043 cc per i danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ricondotta all'inosservanza del principio del "neminem laedere". In tali ipotesi, infatti, si ritiene accertata la colpa dell'ente a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
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Diversamente, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta da parte di chi ha la cosa in custodia che si ponga in nesso eziologico con l'evento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4018/2014 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.”
promossa da
IE DD (C.F. [...])
elettivamente domicil. in PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 70025 GRUMO APPULA;
rappres. e dif. dall'Avv. PERAGINE LUIGI (C.F. [...])
ATTRICE
contro
CICO S.R.L. (C.F. 05754820727)
1
elettivamente domicil. in VIA COLAPINTO N. 23 70010 TURI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti D'AUTILIA GIANFRANCO (C.F. [...]) e D'AUTILIA
NICOLA (C.F. [...])
CONVENUTA
All'udienza del 26.11.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2014, OR LL ha adito questo
Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità della Cico s.r.l per i danni dalla stessa subiti in occasione nel sinistro avvenuto alle ore 12,30 circa del 14.5.2012, all'entrata del supermercato “Simply Market” sito in Via Grumo a Binetto (BA).
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni subiti della somma di € 191.950,24 ovvero della somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre ai danni da svalutazione monetaria, interessi compensativi sulle somme devalutate e rivalutate annualmente dal dì del sinistro sino alla liquidazione ed interessi legali sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle sue pretese l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 14.5.2012, alle ore 12,30 circa, mentre si accingeva ad entrare nel supermercato
“Simply Market” di Via Grumo in Binetto, era inciampata ed era caduta rovinosamente al suolo a causa di una pedana in legno e dell'annesso cellophane trasparente per imballaggio
2
che erano stati lasciati incustoditi sulla pavimentazione antistante le porte scorrevoli di accesso all'esercizio commerciale;
- la presenza di tali ostacoli al regolare accesso al predetto supermercato non era stata segnalata con appositi cartelli, né erano state apposte transenne per inibire il passaggio della clientela;
- in conseguenza di tale caduta aveva subito lesioni personali per le cui cure era stata trasportata da un'autoambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “San Paolo” di Bari dove le era stata diagnosticata “Frattura lussazione gomito destro” e in data 22.5.2012 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di capillectomia, con immobilizzazione in apparecchio gessato ed era stata dimessa in data
25.5.2012, con prescrizione di riposo per 30 giorni;
- decorso tale periodo, l'istante si era sottoposta ad ulteriori controlli specialistici presso il medesimo ambulatorio, in esito ai quali erano stati prescritti mobilizzazione attiva del gomito, visita fisiatrica, esami strumentali e cicli di fisioterapie, con prognosi per complessivi 110 giorni;
- dalle lesioni riportate, dopo una inabilità temporanea totale di 11 giorni, parziale di 30 giorni (al 70%) e parziale di 50 giorni (al 50%) ed ulteriori 50 giorni (al 30%), le erano residuati postumi biologici permanenti nella misura del 28%.
Ciò premesso, la parte attrice ha chiesto il risarcimento di << tutti i danni, fisici, patrimoniali, ivi compresi i danni di natura biologica e non patrimoniali subiti >> da quantificarsi, in applicazione dei criteri di valore espressi nelle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, in una somma non inferiore ad € 191.950,24, determinata dal seguente conteggio: € 1.056,00 a titolo di inabilità temporanea biologica totale, in ragione di € 96,00 al giorno, per gg. 11;
€ 2.160,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in
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ragione di € 72,00 al giorno, per gg. 30;
€ 2.400,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in ragione di € 48,00 al giorno, per gg. 50;
€ 1.440,00 a titolo di inabilità temporanea biologica minima, in ragione di € 28,80 al giorno, per gg. 50;
€ 182.690,00 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) per 28% punti di invalidità permanente, giusta valutazione medico legale, eseguita dal dott. Di Nunno, oltre ad aumento percentuale al 31%, a titolo di personalizzazione del danno (età della danneggiata all'epoca del sinistro anni 27, punti 28, € 139.458,00 – danno macropermanente secondo le Tabelle milanesi del 2013 + 31% a titolo di personalizzazione del danno);
€ 2.204,24 a titolo di danno emergente per spese mediche e cure fisioterapiche documentate.
Si è costituita in giudizio la Cico s.r.l. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie conclusioni, la convenuta ha dedotto che:
- il giorno del presunto sinistro, la società convenuta, a mezzo dei propri dipendenti, aveva provveduto a scaricare la merce non all'ingresso del minimarket bensì al di sotto del balcone sovrastante il locale, rendendosi tale operazione necessaria in virtù della circostanza che, al momento dello scarico, imperversavano sull'abitato di Binetto violenti piogge;
- il punto laddove, secondo la ricostruzione attorea, era avvenuto il sinistro, era pavimentato in piastrelle e listoni in marmo che non presentavano alcun tipo di anomalia o sconnessioni che avrebbero potuto ragionevolmente creare insidie e/o trabocchetti;
- il presunto sinistro, se verificatosi, era, quindi, avvenuto per la presenza della pedana la quale avrebbe potuto costituire solo l'occasione e non la causa dell'incidente, non risultando che lo stesso si fosse verificato per un'anomalia nella struttura della cosa e nemmeno come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
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posseduta dalla cosa, in quanto la stessa era una pedana analoga alle migliaia che si trovavano nei grandi magazzini, atte a contenere la merce;
- tale pedana era, inoltre, ampiamente visibile e posta in zona sufficientemente luminosa , da qualsiasi punto provenissero i clienti e, pertanto, evitabile con la normale prudenza.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e CTU medica a cura del Dott. Angelo Di Giovanni.
A seguito della mancata accettazione da parte della difesa della società convenuta della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata da questo Tribunale (accettata solo dal difensore di parte attrice), la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
26.11.2024 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
1) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 AN DELLA DOMANDA
La domanda è fondata e va accolta.
Ricorre nel caso in esame la fattispecie, di cui all'art. 2051 cc, della responsabilità da cose in custodia a cui è estranea la figura della c.d insidia, erroneamente richiamata dalla difesa della società convenuta.
Invero, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il concetto d'insidia è estraneo alla responsabilità di cui all'art. 2051 cc in quanto elaborato dalla giurisprudenza quale figura sintomatica di colpa al fine di alleggerire l'onere probatorio gravante sul danneggiato nelle ipotesi di responsabilità – colposa - di cui all'art. 2043 cc per i danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ricondotta all'inosservanza del principio del "neminem laedere". In tali ipotesi, infatti, si ritiene accertata la colpa dell'ente a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
5
Diversamente, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta da parte di chi ha la cosa in custodia che si ponga in nesso eziologico con l'evento
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