Trib. Rovigo, sentenza 14/12/2024, n. 341

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 14/12/2024, n. 341
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 341
Data del deposito : 14 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3924/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. , e da (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Solimene elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in Ferrara, Via Voltapaletto, 15

- ricorrenti -

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo. Per_ Conclusioni per i ricorrenti: “1. la figlia minore è affidata a entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i genitori assumeranno di comune Per_ accordo le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;

2. la casa familiare, sita in
Occhiobello (RO), Via Torino n. 1/4, di proprietà della SI.ra - unitamente ai beni e i Parte_1 mobili che l'arredano - è a lei assegnata;

3. il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé Parte_2
Per_ la figlia secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta concordati compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e nel rispetto dei suoi desiderata;

4. il SI.
[...]
a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere alla SI.ra Pt_2 [...]
Per_
, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Parte_1 somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;

5. il SI.
a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a concorrere, in ragione del Parte_2
1
Per_ 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1)
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