Trib. Cuneo, sentenza 23/07/2024, n. 568
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Testo completo
N. R.G. 1678/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa R B Presidente dott.sssa A N Giudice Relatore dott.ssa E E G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1678/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. Parte_1
CRACIUN CLAUDIU, elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19, TORINO, presso i difensori avv.ti VISCARDI ILARIA e CRACIUN CLAUDIO
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BISSONI DORA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in C.so Nizza 28, CUNEO, presso il difensore avv. BISSONI DORA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di seguito trascritte e per i testi infra indicati, tutti capi da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
si è diplomato presso l'istituto tecnico “Grandi” di Cuneo in economia Persona_1
aziendale nel luglio 2022;
L'unica esperienza lavorativa di , presso un'azienda agricola nel cuneese, con Persona_1
mansioni di segreteria, è durata due giorni;
Nel corso dei due giorni di lavoro, a causa delle perdite urinarie e della necessità di cateterismi continui, in un ambiente igienicamente non idoneo all'utilizzo dei cateteri, è stato
conseguente perdita dell'occupazione.
ammettere la ricorrente alla prova contraria sui capi eventualmente formulati da controparte
ed eventualmente ammessi, con il teste infra indicato.
***
Si indica quale teste sui capi di prova sopra dedotti:
- il signor residente in Centallo. Testimone_1
***
NEL MERITO
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1475/MF/2006, così come successivamente modificata con provvedimento n. 931/2023 del 14.09.2023 del Tribunale di Craiova
IN VIA PRINCIPALE
PORRE a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, pari a €
300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al 70% delle spese straordinarie in particolare quelle mediche, di trasporto, relative all'auto (R.C.A., bollo, acquisto veicolo adatto alle esigenze di ), ludico sportive e di svago;
Per_1
IN SUBORDINE
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che le nuove circostanze verificatesi a seguito del divorzio non siano adeguate a giustificare una modifica delle condizioni, nella misura sopra proposta al Giudice,
pagina 2 di 13 a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, pari a € Pt_2
250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in particolare quelle mediche, di trasporto e ludico-sportive.
IN OGNI CASO
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta
CONCLUSIONI
· previa effettuazione delle opportune indagini ed accertamento dell'attuale situazione economico- patrimoniale della signora ;
Parte_1
· previo ordine di esibizione e produzione da parte della signora del Dossier Parte_1
attestante la situazione di salute di ;
Per_1
· previo, se del caso, ordine di esibizione e produzione da parte dell'Inps della documentazione attestante le somme percepite da a titolo di pensione di invalidità;
Per_1
· previa, se del caso, ammissione della prova per interrogatorio e testi, anche in materia contraria, sulle circostanze già dedotte e che verranno in prosieguo indicate e precedute dalla locuzione “vero che”;
In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso, stante la carenza della trascrizione della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Rumeno. Con ogni conseguenza di Legge.
In via preliminare rigettare il presente giudizio stante l'intervenuta Decisione del Tribunale rumeno n. 931/2023 del
14/09/2023.
Nel merito, in via principale rigettare la domanda di controparte stabilendo che nulla debba essere corrisposto da
[...]
a titolo di mantenimento del figlio ;
Controparte_1 Per_1
In via subordine rideterminare l'importo dovuto a titolo di mantenimento dal signor in Controparte_1 favore del figlio , in misura non superiore a € 100,00 mensili, o in quella meglio ritenuta, Per_1
precisando anche il termine entro il quale detto assegno venga revocato definitivamente.
In via di ulteriore subordine rideterminare l'importo dovuto dal signor a titolo di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio , nella misura massima di € 100,00 mensili. Per_1
pagina 3 di 13
Con riserva, nei limiti di Legge, di integrare le difese ed ulteriormente eccepire, dedurre, produrre, capitolare ed indicare testimoni.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per Legge.
Per il Pubblico Ministero
“V°, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in Craiova-Romania il 22.07.2001 e dall'unione nasceva il figlio
, a Cuneo, il 10.07.2002. Persona_2
Interveniva sentenza di divorzio nell'anno 2006, dinnanzi al Tribunale di Craiova –Romania, che dichiarava lo scioglimento del matrimonio, disponeva l'affidamento esclusivo del figlio (in allora) minorenne alla madre e poneva a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento del minore pari a € 150,00 onnicomprensivi, a decorrere dal 13.02.2006, sino al sopraggiungere di una causa di modifica dell'obbligo.
Nel luglio 2009 le parti si accordavano, attraverso scrittura privata, affinché il padre provvedesse versare l'assegno mensile di € 210,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al
50%,delle spese extra assegno, originariamente non previste dalla sentenza di divorzio (doc. 4 di parte ricorrente).
La sig.ra , per le ragioni tutte di cui al ricorso (ed in particolare evidenziando che il figlio , Pt_1 Per_1
nato con gravi problemi di salute, portava una diagnosi di “mielomeningocele lombosacrale con idrocefalo derivato, con difficoltà minzionali”, con riconoscimento di una invalidità civile e riduzione permanente della capacità lavorativa, nella percentuale del 67%, in data 08.10.2020, e con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, domandava di porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, disoccupato senza sua colpa, un assegno di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie (in subordine euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Il convenuto si costituiva e – per le ragioni tutte di cui alla comparsa costitutiva – spiegava eccezioni preliminari volte a paralizzare l'iniziativa di controparte;
nel merito, in via subordinata, facendo rilevare la maggiore età e la capacità lavorativa del figlio, domandava il rigetto della domanda. In via di subordine chiedeva rideterminarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento dal signor CP_1
pagina 4 di 13
in favore del figlio , in misura non superiore a € 100,00 mensili, o in quella Controparte_1 Per_1
meglio ritenuta, precisando anche il termine entro il quale detto assegno venisse revocato definitivamente;
in via di ulteriore subordine chiedeva rideterminarsi l'importo dovuto dal signor
a titolo di mantenimento in favore del figlio , nella misura massima Controparte_1 Per_1 di € 100,00 mensili.
Avanti al Giudice relatore designato comparivano entrambe le parti.
Il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza del
24.11.2024 rilevava di non poter assumere alcuna decisione, neppure in via provvisoria, se non dopo aver acquisito, agli atti del giudizio in epigrafe, la documentazione relativa all'intero giudizio instaurato dal convenuto davanti al Tribunale di Craiova nei confronti del figlio per la Persona_2
revoca del mantenimento a suo carico nei confronti del figlio.
Il Giudice relatore, in particolare, evidenziava che non risultava depositata la sentenza integrale romena
n. 931/2023, completa di motivazioni, debitamente tradotta con traduzione asseverata, nonché
l'attestazione del passaggio in giudicato della medesima.
Per tali ragioni il Giudice relatore assegnava congruo termine al convenuto per provvedere all'integrazione documentale richiesta, fissando udienza per la prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza del 31.1.2024, rilevato che la documentazione non era ancora completa, concedeva termine alla parte ricorrente per il deposito di deposito di documentazione processuale integrativa tradotta ed asseverata sino al 15.2.2024, disponeva che l'udienza per la rimessione della causa in decisione fosse sostituita dallo scambio di note scritte da depositarsi entro il termine perentorio del 10.5.2024, assegnava alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., lettere a), b) e c), ed infine disponeva che, scaduto dette termine, gli atti fossero rimessi al Collegio per la decisione previo parere del PM.
Rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente vanno respinte tutte le eccezioni preliminari – infondate – sollevate dal convenuto.
In primo luogo, la mancata trascrizione della sentenza di divorzio straniera non implica affatto
l'inammissibilità del ricorso.
L'art. 64 della l. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa R B Presidente dott.sssa A N Giudice Relatore dott.ssa E E G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1678/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. Parte_1
CRACIUN CLAUDIU, elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19, TORINO, presso i difensori avv.ti VISCARDI ILARIA e CRACIUN CLAUDIO
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BISSONI DORA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in C.so Nizza 28, CUNEO, presso il difensore avv. BISSONI DORA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di seguito trascritte e per i testi infra indicati, tutti capi da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
si è diplomato presso l'istituto tecnico “Grandi” di Cuneo in economia Persona_1
aziendale nel luglio 2022;
L'unica esperienza lavorativa di , presso un'azienda agricola nel cuneese, con Persona_1
mansioni di segreteria, è durata due giorni;
Nel corso dei due giorni di lavoro, a causa delle perdite urinarie e della necessità di cateterismi continui, in un ambiente igienicamente non idoneo all'utilizzo dei cateteri, è stato
conseguente perdita dell'occupazione.
ammettere la ricorrente alla prova contraria sui capi eventualmente formulati da controparte
ed eventualmente ammessi, con il teste infra indicato.
***
Si indica quale teste sui capi di prova sopra dedotti:
- il signor residente in Centallo. Testimone_1
***
NEL MERITO
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1475/MF/2006, così come successivamente modificata con provvedimento n. 931/2023 del 14.09.2023 del Tribunale di Craiova
IN VIA PRINCIPALE
PORRE a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, pari a €
300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al 70% delle spese straordinarie in particolare quelle mediche, di trasporto, relative all'auto (R.C.A., bollo, acquisto veicolo adatto alle esigenze di ), ludico sportive e di svago;
Per_1
IN SUBORDINE
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che le nuove circostanze verificatesi a seguito del divorzio non siano adeguate a giustificare una modifica delle condizioni, nella misura sopra proposta al Giudice,
pagina 2 di 13 a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, pari a € Pt_2
250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in particolare quelle mediche, di trasporto e ludico-sportive.
IN OGNI CASO
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta
CONCLUSIONI
· previa effettuazione delle opportune indagini ed accertamento dell'attuale situazione economico- patrimoniale della signora ;
Parte_1
· previo ordine di esibizione e produzione da parte della signora del Dossier Parte_1
attestante la situazione di salute di ;
Per_1
· previo, se del caso, ordine di esibizione e produzione da parte dell'Inps della documentazione attestante le somme percepite da a titolo di pensione di invalidità;
Per_1
· previa, se del caso, ammissione della prova per interrogatorio e testi, anche in materia contraria, sulle circostanze già dedotte e che verranno in prosieguo indicate e precedute dalla locuzione “vero che”;
In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso, stante la carenza della trascrizione della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Rumeno. Con ogni conseguenza di Legge.
In via preliminare rigettare il presente giudizio stante l'intervenuta Decisione del Tribunale rumeno n. 931/2023 del
14/09/2023.
Nel merito, in via principale rigettare la domanda di controparte stabilendo che nulla debba essere corrisposto da
[...]
a titolo di mantenimento del figlio ;
Controparte_1 Per_1
In via subordine rideterminare l'importo dovuto a titolo di mantenimento dal signor in Controparte_1 favore del figlio , in misura non superiore a € 100,00 mensili, o in quella meglio ritenuta, Per_1
precisando anche il termine entro il quale detto assegno venga revocato definitivamente.
In via di ulteriore subordine rideterminare l'importo dovuto dal signor a titolo di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio , nella misura massima di € 100,00 mensili. Per_1
pagina 3 di 13
Con riserva, nei limiti di Legge, di integrare le difese ed ulteriormente eccepire, dedurre, produrre, capitolare ed indicare testimoni.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per Legge.
Per il Pubblico Ministero
“V°, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in Craiova-Romania il 22.07.2001 e dall'unione nasceva il figlio
, a Cuneo, il 10.07.2002. Persona_2
Interveniva sentenza di divorzio nell'anno 2006, dinnanzi al Tribunale di Craiova –Romania, che dichiarava lo scioglimento del matrimonio, disponeva l'affidamento esclusivo del figlio (in allora) minorenne alla madre e poneva a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento del minore pari a € 150,00 onnicomprensivi, a decorrere dal 13.02.2006, sino al sopraggiungere di una causa di modifica dell'obbligo.
Nel luglio 2009 le parti si accordavano, attraverso scrittura privata, affinché il padre provvedesse versare l'assegno mensile di € 210,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al
50%,delle spese extra assegno, originariamente non previste dalla sentenza di divorzio (doc. 4 di parte ricorrente).
La sig.ra , per le ragioni tutte di cui al ricorso (ed in particolare evidenziando che il figlio , Pt_1 Per_1
nato con gravi problemi di salute, portava una diagnosi di “mielomeningocele lombosacrale con idrocefalo derivato, con difficoltà minzionali”, con riconoscimento di una invalidità civile e riduzione permanente della capacità lavorativa, nella percentuale del 67%, in data 08.10.2020, e con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, domandava di porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, disoccupato senza sua colpa, un assegno di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie (in subordine euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Il convenuto si costituiva e – per le ragioni tutte di cui alla comparsa costitutiva – spiegava eccezioni preliminari volte a paralizzare l'iniziativa di controparte;
nel merito, in via subordinata, facendo rilevare la maggiore età e la capacità lavorativa del figlio, domandava il rigetto della domanda. In via di subordine chiedeva rideterminarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento dal signor CP_1
pagina 4 di 13
in favore del figlio , in misura non superiore a € 100,00 mensili, o in quella Controparte_1 Per_1
meglio ritenuta, precisando anche il termine entro il quale detto assegno venisse revocato definitivamente;
in via di ulteriore subordine chiedeva rideterminarsi l'importo dovuto dal signor
a titolo di mantenimento in favore del figlio , nella misura massima Controparte_1 Per_1 di € 100,00 mensili.
Avanti al Giudice relatore designato comparivano entrambe le parti.
Il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza del
24.11.2024 rilevava di non poter assumere alcuna decisione, neppure in via provvisoria, se non dopo aver acquisito, agli atti del giudizio in epigrafe, la documentazione relativa all'intero giudizio instaurato dal convenuto davanti al Tribunale di Craiova nei confronti del figlio per la Persona_2
revoca del mantenimento a suo carico nei confronti del figlio.
Il Giudice relatore, in particolare, evidenziava che non risultava depositata la sentenza integrale romena
n. 931/2023, completa di motivazioni, debitamente tradotta con traduzione asseverata, nonché
l'attestazione del passaggio in giudicato della medesima.
Per tali ragioni il Giudice relatore assegnava congruo termine al convenuto per provvedere all'integrazione documentale richiesta, fissando udienza per la prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza del 31.1.2024, rilevato che la documentazione non era ancora completa, concedeva termine alla parte ricorrente per il deposito di deposito di documentazione processuale integrativa tradotta ed asseverata sino al 15.2.2024, disponeva che l'udienza per la rimessione della causa in decisione fosse sostituita dallo scambio di note scritte da depositarsi entro il termine perentorio del 10.5.2024, assegnava alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., lettere a), b) e c), ed infine disponeva che, scaduto dette termine, gli atti fossero rimessi al Collegio per la decisione previo parere del PM.
Rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente vanno respinte tutte le eccezioni preliminari – infondate – sollevate dal convenuto.
In primo luogo, la mancata trascrizione della sentenza di divorzio straniera non implica affatto
l'inammissibilità del ricorso.
L'art. 64 della l. n.
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