Trib. Roma, sentenza 17/04/2024, n. 4565
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.4.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°16079/2023 R.G. vertente
TRA
IA AR ZI c.f. [...], rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente del Ministero convenuto a tempo indeterminato sino alla quiescenza in data
1.9.2021 con qualifica professionale di docente di scuola primaria in servizio all'estero dal
21.10.2016 sino al 30.8.2021 presso la Circoscrizione Consolare di Bruxelles, esposto che
con sentenza n.30145/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30.3.2021, il M.I.U.R. era stato condannato ad inquadrarla, a decorrere dall'a.s. 2001/2002 sino all'a.s. 2015/2016, nella quarta fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 15 ed al pagamento di €10.244,16, oltre ai ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione al saldo, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di agosto 2022 emergeva come il dicastero convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari a €4.941,45 liquidando così una somma netta di €28.918,37, in luogo di quella effettivamente dovuta pari al lordo, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo: “dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €4.941,45.
Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €4.941,45 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €4.941,45 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il MIUR che veniva dichiarato contumace.
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.4.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°16079/2023 R.G. vertente
TRA
IA AR ZI c.f. [...], rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente del Ministero convenuto a tempo indeterminato sino alla quiescenza in data
1.9.2021 con qualifica professionale di docente di scuola primaria in servizio all'estero dal
21.10.2016 sino al 30.8.2021 presso la Circoscrizione Consolare di Bruxelles, esposto che
con sentenza n.30145/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30.3.2021, il M.I.U.R. era stato condannato ad inquadrarla, a decorrere dall'a.s. 2001/2002 sino all'a.s. 2015/2016, nella quarta fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 15 ed al pagamento di €10.244,16, oltre ai ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione al saldo, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di agosto 2022 emergeva come il dicastero convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari a €4.941,45 liquidando così una somma netta di €28.918,37, in luogo di quella effettivamente dovuta pari al lordo, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo: “dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €4.941,45.
Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €4.941,45 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €4.941,45 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il MIUR che veniva dichiarato contumace.
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi