Trib. Latina, sentenza 08/10/2024, n. 1890
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Testo completo
R.g. 4872 del 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. P L D C Presidente
Dott.ssa C M G Relatore est.
Dott.ssa T M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4872 del 2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Franco Parte_1 C.F._1
Chiumera, dell'Avv. F Palumbo e dell'Avv. C Palumbo, ed elettivamente domiciliata presso gli studi dei suddetti difensori, rispettivamente, in Latina (LT), Piazza Bruno Buozzi n. 9 Sc.
E;
in Latina, via Cattaneo n. 11 e in Latina, via Zeppieri s.n.c., giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D C CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 1, sc.
E, int. 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per parte ricorrente: “ 1-) Accogliersi tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo da intendersi quivi ripetute e trascritte integralmente;
/ 2-) Volersi assegnare a titolo di mantenimento in favore della sig.ra ed a carico del sig. un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento mensile di euro 500,00, oltre ISTAT come per Legge, o quella maggiore o minore
Pagina 1 somma, che si riterrà di Giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e R.F.;
3-
) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre R.F. IVA e CPA, dell'intero giudizio e sub procedimenti.”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento dei figli minori alla sig.ra Pt_1
, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso il padre e ponendo a carico
[...]
esclusivo del sig. il mantenimento degli stessi, che si quantifica in un assegno mensile non CP_1
inferiore ad euro 450,00 cadauno ed un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della sig.ra a mezzo di bonifico bancario (Iban IT42W0200874060000103370770 banca Parte_1
Unicredit);
3) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra affinché i figli minori Parte_1
possano crescere senza distaccarsi dal loro habitat familiare dove hanno vissuto sino ad ora, anche per non aggravare la situazione psicologica della piccola e questo sino a quando i figli Per_1 minori non raggiungano la maggiore età;
4) con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
Conclusioni che erano state rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.:
“Accertare e dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito;
- Disporre il collocamento e l'affidamento della minore presso la madre, stante il precario stato Per_1
psico-fisico della piccola , che necessita della figura e della presenza materna, e che Per_1
venga autorizzato, sin da subito, un affiancamento psico-terapeutico sulla persona della minore
e sul padre - Disporre l'affidamento dei figli minori alla madre Per_1 CP_1
determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso il padre e ponendo a carico esclusivo del signor il mantenimento degli stessi, che si quantifica in un assegno mensile di CP_1
euro 450,00 cadauno, o quelle maggiori o minori somme che si riterranno di Giustizia, oltre ISTAT ed oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludico-ricreative;
- Assegnare la casa coniugale sita in Via Migliara 55 n.1, Terracina, alla sig.ra - Assegnare a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra ed a carico del sig. , un Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento mensile di euro 500,00, oltre ISTAT come per Legge, o quella maggiore o minore somma, che si riterrà di Giustizia;
- Determinare in maniera precisa i giorni e gli orari in cui la figlia starà con la madre o con il padre e le modalità di visita;
- Determinare i Per_1
fine settimana i cui starà dalla madre o dal padre, nonché i giorni delle festività Per_1
natalizie e pasquali;
-Vietare al di coinvolgere la figlia nelle sue storie CP_1 Per_1
sentimentali con altre donne;
-Adottare ogni qualsivoglia provvedimento che sarà ritenuto opportuno e di Giustizia per la tutela e nell'interesse dei minori e soprattutto per la minore Co
. ”;
Per_1
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni da intendersi integralmente riportate e trascritte. Vittoria di spese, compensi di lite
Pagina 2 anche per i procedimenti cautelari rigettati per i quali è stata formulata riserva di liquidazione.” Si intendono in questa sede integralmente trascritte le conclusioni di cui alla memoria integrativa depositata il 17 gennaio 2018.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini d'intelligibilità della decisione, si specifica che, dopo una complessa istruttoria,
l'espletamento di una c.t.u. sulle competenze genitoriali delle parti, l'effettuazione d'indagine tributaria, l'acquisizione di plurime relazioni del Servizio Sociale del Comune di Terracina,
l'escussione di testi, l'audizione dei figli minori, la causa era già stata trattenuta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 15 novembre 2023, atteso che mancava in atti l'estratto di matrimonio, benché indicato quale allegato n. 1 al ricorso di separazione, sicché si rendeva indispensabile la sua acquisizione, e in quanto era stato ritenuto opportuno “chiedere al Servizio
Sociale del Comune di Terracina, all'esito della complessa istruttoria espletata, un parere finale sul regime di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario ritenuto più conforme al benessere psicofisico della minore , alla stregua di tutti i percorsi Per_1
predisposti ed effettuati dalle parti e dalla minore”.
Pure ai fini d'intelligibilità della decisione, va dato conto degli aspetti salienti che hanno caratterizzato lo svolgimento del processo e rilevato che nel corso del giudizio sono stati aperti due sub-procedimenti ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p.c.
Una richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti è stata richiesta da parte resistente che chiedeva di precisare il diritto di visita della madre previsto in sede presidenziale, con richiesta di porre alcuni divieti alla subprocedimento in cui si costituiva la resistente chiedendo a Pt_1
sua volta la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo il collocamento della figlia minore presso la madre, e in ogni caso la precisazione dei giorni e degli orari del diritto di visita paterno e materno infra-settimanali, inerenti al fine settimana e festivi, con richiesta di porre alcuni divieti al
procedimento che è stato definito dal G.I. con provvedimento del 1° aprile 2019, in cui, dopo CP_1
aver rilevato che il G.I. aveva, nell'ambito del procedimento principale disposto una c.t.u. sulle capacità genitoriali e modificato di ufficio i provvedimenti provvisori, con ordinanza del 26 novembre 2018, stabilendo che “durante la settimana la madre debba riportare la minore nella casa coniugale per le ore 19.30 e che ciascun genitore possa chiamare la minore quando è collocata con l'altro genitore non oltre le ore 21.00”, e con provvedimento in calce al verbale di udienza del 28 febbraio 2019, stabilendo “che per il periodo estivo 2019, ove le parti non trovino
Pagina 3 accordo per i quindici giorni, anche non consecutivi, in la madre ha facoltà di vedere la minore la decisione sul periodo in questione venga assunta dal Servizio Sociale, sentito il ctu, salvo che il
Servizio stesso, sentito il Ctu, in relazione all'interesse prevalente costituito dal benessere psicofisico della minore, disponga per un diverso diritto di visita da comunicare immediatamente al
Tribunale”, così disponeva: “in via provvisoria ed urgente, ex art. 709 ult. co c.p.c., specifica che a settimane alterne: la madre potrà vedere la figlia il sabato dalle ore 11,00 alle 19,00 quando la riporterà a casa e la settimana seguente…il sabato dalle ore 10,00 fino alla domenica alle ore
19,00 quando la riporterà a casa. Il periodo estivo di pertinenza di ciascun genitore dovrà essere concordato tra i medesimi entro il 31 maggio 2019, altrimenti varrà quanto indicato sopra sulla decisione rimessa al Servizio Sociale. Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà vigilare sull'assenza di pregiudizio per il benessere psicofisico della minore nella frequentazione di entrambi i genitori ed ove ritenga, sentita l'Asl che pure segue la minore e il C.t.u, che il pernotto presso la madre sia pregiudizievole per la minore, è delegato a sospendere il pernotto, con decisione da comunicare immediatamente al Tribunale. In tale caso, fino a nuovi eventuali provvedimenti di questo G.I., la madre nel week end in cui ci sarebbe stato il pernotto, vedrà la minore dalle 11 del sabato alle 19,00 del medesimo sabato, quando la madre riaccompagnerà la bambina a casa dal padre e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Nelle more deve proseguire il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Terracina e dell'Asl Distretto Sanitario n. 4, che relazioneranno in ogni caso entro il 10 settembre 2019. Spese al definitivo”
Nell'ambito del procedimento principale, con ordinanza del 25 novembre 2019, “alla stregua di quanto emerso dalla … c.t.u, da cui si evincono aspetti di significativa criticità nel benessere psicologico di , esposta al conflitto genitoriale in alcun modo attenuatosi nel corso del Per_1
giudizio, malgrado il percorso di sostegno alla genitorialità espletato dal Servizio Sociale del
Comune di Terracina, nonché alle criticità nelle competenze genitoriali emerse in entrambi i genitori (v. in particolare pagg. 12, 13 e 14 della c.t.u), al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. P L D C Presidente
Dott.ssa C M G Relatore est.
Dott.ssa T M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4872 del 2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Franco Parte_1 C.F._1
Chiumera, dell'Avv. F Palumbo e dell'Avv. C Palumbo, ed elettivamente domiciliata presso gli studi dei suddetti difensori, rispettivamente, in Latina (LT), Piazza Bruno Buozzi n. 9 Sc.
E;
in Latina, via Cattaneo n. 11 e in Latina, via Zeppieri s.n.c., giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D C CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 1, sc.
E, int. 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per parte ricorrente: “ 1-) Accogliersi tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo da intendersi quivi ripetute e trascritte integralmente;
/ 2-) Volersi assegnare a titolo di mantenimento in favore della sig.ra ed a carico del sig. un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento mensile di euro 500,00, oltre ISTAT come per Legge, o quella maggiore o minore
Pagina 1 somma, che si riterrà di Giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e R.F.;
3-
) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre R.F. IVA e CPA, dell'intero giudizio e sub procedimenti.”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento dei figli minori alla sig.ra Pt_1
, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso il padre e ponendo a carico
[...]
esclusivo del sig. il mantenimento degli stessi, che si quantifica in un assegno mensile non CP_1
inferiore ad euro 450,00 cadauno ed un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della sig.ra a mezzo di bonifico bancario (Iban IT42W0200874060000103370770 banca Parte_1
Unicredit);
3) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra affinché i figli minori Parte_1
possano crescere senza distaccarsi dal loro habitat familiare dove hanno vissuto sino ad ora, anche per non aggravare la situazione psicologica della piccola e questo sino a quando i figli Per_1 minori non raggiungano la maggiore età;
4) con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
Conclusioni che erano state rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.:
“Accertare e dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito;
- Disporre il collocamento e l'affidamento della minore presso la madre, stante il precario stato Per_1
psico-fisico della piccola , che necessita della figura e della presenza materna, e che Per_1
venga autorizzato, sin da subito, un affiancamento psico-terapeutico sulla persona della minore
e sul padre - Disporre l'affidamento dei figli minori alla madre Per_1 CP_1
determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso il padre e ponendo a carico esclusivo del signor il mantenimento degli stessi, che si quantifica in un assegno mensile di CP_1
euro 450,00 cadauno, o quelle maggiori o minori somme che si riterranno di Giustizia, oltre ISTAT ed oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludico-ricreative;
- Assegnare la casa coniugale sita in Via Migliara 55 n.1, Terracina, alla sig.ra - Assegnare a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra ed a carico del sig. , un Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento mensile di euro 500,00, oltre ISTAT come per Legge, o quella maggiore o minore somma, che si riterrà di Giustizia;
- Determinare in maniera precisa i giorni e gli orari in cui la figlia starà con la madre o con il padre e le modalità di visita;
- Determinare i Per_1
fine settimana i cui starà dalla madre o dal padre, nonché i giorni delle festività Per_1
natalizie e pasquali;
-Vietare al di coinvolgere la figlia nelle sue storie CP_1 Per_1
sentimentali con altre donne;
-Adottare ogni qualsivoglia provvedimento che sarà ritenuto opportuno e di Giustizia per la tutela e nell'interesse dei minori e soprattutto per la minore Co
. ”;
Per_1
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni da intendersi integralmente riportate e trascritte. Vittoria di spese, compensi di lite
Pagina 2 anche per i procedimenti cautelari rigettati per i quali è stata formulata riserva di liquidazione.” Si intendono in questa sede integralmente trascritte le conclusioni di cui alla memoria integrativa depositata il 17 gennaio 2018.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini d'intelligibilità della decisione, si specifica che, dopo una complessa istruttoria,
l'espletamento di una c.t.u. sulle competenze genitoriali delle parti, l'effettuazione d'indagine tributaria, l'acquisizione di plurime relazioni del Servizio Sociale del Comune di Terracina,
l'escussione di testi, l'audizione dei figli minori, la causa era già stata trattenuta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 15 novembre 2023, atteso che mancava in atti l'estratto di matrimonio, benché indicato quale allegato n. 1 al ricorso di separazione, sicché si rendeva indispensabile la sua acquisizione, e in quanto era stato ritenuto opportuno “chiedere al Servizio
Sociale del Comune di Terracina, all'esito della complessa istruttoria espletata, un parere finale sul regime di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario ritenuto più conforme al benessere psicofisico della minore , alla stregua di tutti i percorsi Per_1
predisposti ed effettuati dalle parti e dalla minore”.
Pure ai fini d'intelligibilità della decisione, va dato conto degli aspetti salienti che hanno caratterizzato lo svolgimento del processo e rilevato che nel corso del giudizio sono stati aperti due sub-procedimenti ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p.c.
Una richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti è stata richiesta da parte resistente che chiedeva di precisare il diritto di visita della madre previsto in sede presidenziale, con richiesta di porre alcuni divieti alla subprocedimento in cui si costituiva la resistente chiedendo a Pt_1
sua volta la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo il collocamento della figlia minore presso la madre, e in ogni caso la precisazione dei giorni e degli orari del diritto di visita paterno e materno infra-settimanali, inerenti al fine settimana e festivi, con richiesta di porre alcuni divieti al
procedimento che è stato definito dal G.I. con provvedimento del 1° aprile 2019, in cui, dopo CP_1
aver rilevato che il G.I. aveva, nell'ambito del procedimento principale disposto una c.t.u. sulle capacità genitoriali e modificato di ufficio i provvedimenti provvisori, con ordinanza del 26 novembre 2018, stabilendo che “durante la settimana la madre debba riportare la minore nella casa coniugale per le ore 19.30 e che ciascun genitore possa chiamare la minore quando è collocata con l'altro genitore non oltre le ore 21.00”, e con provvedimento in calce al verbale di udienza del 28 febbraio 2019, stabilendo “che per il periodo estivo 2019, ove le parti non trovino
Pagina 3 accordo per i quindici giorni, anche non consecutivi, in la madre ha facoltà di vedere la minore la decisione sul periodo in questione venga assunta dal Servizio Sociale, sentito il ctu, salvo che il
Servizio stesso, sentito il Ctu, in relazione all'interesse prevalente costituito dal benessere psicofisico della minore, disponga per un diverso diritto di visita da comunicare immediatamente al
Tribunale”, così disponeva: “in via provvisoria ed urgente, ex art. 709 ult. co c.p.c., specifica che a settimane alterne: la madre potrà vedere la figlia il sabato dalle ore 11,00 alle 19,00 quando la riporterà a casa e la settimana seguente…il sabato dalle ore 10,00 fino alla domenica alle ore
19,00 quando la riporterà a casa. Il periodo estivo di pertinenza di ciascun genitore dovrà essere concordato tra i medesimi entro il 31 maggio 2019, altrimenti varrà quanto indicato sopra sulla decisione rimessa al Servizio Sociale. Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà vigilare sull'assenza di pregiudizio per il benessere psicofisico della minore nella frequentazione di entrambi i genitori ed ove ritenga, sentita l'Asl che pure segue la minore e il C.t.u, che il pernotto presso la madre sia pregiudizievole per la minore, è delegato a sospendere il pernotto, con decisione da comunicare immediatamente al Tribunale. In tale caso, fino a nuovi eventuali provvedimenti di questo G.I., la madre nel week end in cui ci sarebbe stato il pernotto, vedrà la minore dalle 11 del sabato alle 19,00 del medesimo sabato, quando la madre riaccompagnerà la bambina a casa dal padre e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Nelle more deve proseguire il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Terracina e dell'Asl Distretto Sanitario n. 4, che relazioneranno in ogni caso entro il 10 settembre 2019. Spese al definitivo”
Nell'ambito del procedimento principale, con ordinanza del 25 novembre 2019, “alla stregua di quanto emerso dalla … c.t.u, da cui si evincono aspetti di significativa criticità nel benessere psicologico di , esposta al conflitto genitoriale in alcun modo attenuatosi nel corso del Per_1
giudizio, malgrado il percorso di sostegno alla genitorialità espletato dal Servizio Sociale del
Comune di Terracina, nonché alle criticità nelle competenze genitoriali emerse in entrambi i genitori (v. in particolare pagg. 12, 13 e 14 della c.t.u), al
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