Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/01/2025, n. 481

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/01/2025, n. 481
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 481
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 922/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2016 promossa da:
ON RR ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.to RR UBALDO , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GIA'EQUITALIA SUD S.P.A.) (11210661002), rappresentato e difeso dall'avv.to CARRATO CLAUDIO, giusta procura in atti
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (C.F. 80032590582 - P.IVA 02115531002), rappresentata e difesa dall'avv.to
GIUSEPPE MAZZARELLA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del
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