Trib. Ancona, sentenza 24/06/2024, n. 263
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro A D S, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 565/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv. G D C e C L M
e
Controparte_1
[...]
in persona dei dipendenti e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/24, lo è stata anche nei precedenti anni 2021/22 e 2022/23: in relazione a tutte queste annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art 1 comma 121 L.107/2015.
2 L'Amministrazione, costituendosi in giudizio, in via principale nega tale diritto alla lavoratrice, in quanto assunta a tempo determinato, mentre il citato art.121 indica quali destinatari solo il «docente di ruolo».
pagina 1 di 6
2.1 L'infondatezza di tale motivazione (a parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23)
è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro richiamata – salvo quanto specificato nella presente sede – ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3 Ciò premesso, quanto all'anno scolastico 2021/22, si rileva che parte ricorrente deduce (memoria 11/4/24) di aver «ricevuto incarichi di docenza… su più scuole, dal 25.10.21 al 30.11.21 e poi dal 15.12.21 al 05.05.22» (il che trova riscontro nello
“Stato Matricolare aggiornato”, doc.6 di pare resistente);
la domanda non può pertanto essere accolta considerando che:
3.1 secondo tale decisione il beneficio deve essere riconosciuto, applicando direttamente «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE», quantomeno «agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art.
4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999)»;
3.2 a parere dello scrivente si deve ritenere effettivamente essenziale il riferimento
a queste ultime disposizioni normative: nel senso che, al fine di applicare direttamente la citata clausola 4, è necessario individuare in termini generali ed astratti i limiti delle «ragioni oggettive» a cui essa stessa fa riferimento per circoscrivere la propria portata.
3.3 la Sentenza, infatti, dopo aver evidentemente individuato tali «ragioni» nella incompatibilità tra la funzione della «carta docente» (che si giustifica con riferimento ad «programmazione didattico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro A D S, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 565/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv. G D C e C L M
e
Controparte_1
[...]
in persona dei dipendenti e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/24, lo è stata anche nei precedenti anni 2021/22 e 2022/23: in relazione a tutte queste annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art 1 comma 121 L.107/2015.
2 L'Amministrazione, costituendosi in giudizio, in via principale nega tale diritto alla lavoratrice, in quanto assunta a tempo determinato, mentre il citato art.121 indica quali destinatari solo il «docente di ruolo».
pagina 1 di 6
2.1 L'infondatezza di tale motivazione (a parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23)
è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro richiamata – salvo quanto specificato nella presente sede – ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3 Ciò premesso, quanto all'anno scolastico 2021/22, si rileva che parte ricorrente deduce (memoria 11/4/24) di aver «ricevuto incarichi di docenza… su più scuole, dal 25.10.21 al 30.11.21 e poi dal 15.12.21 al 05.05.22» (il che trova riscontro nello
“Stato Matricolare aggiornato”, doc.6 di pare resistente);
la domanda non può pertanto essere accolta considerando che:
3.1 secondo tale decisione il beneficio deve essere riconosciuto, applicando direttamente «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE», quantomeno «agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art.
4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999)»;
3.2 a parere dello scrivente si deve ritenere effettivamente essenziale il riferimento
a queste ultime disposizioni normative: nel senso che, al fine di applicare direttamente la citata clausola 4, è necessario individuare in termini generali ed astratti i limiti delle «ragioni oggettive» a cui essa stessa fa riferimento per circoscrivere la propria portata.
3.3 la Sentenza, infatti, dopo aver evidentemente individuato tali «ragioni» nella incompatibilità tra la funzione della «carta docente» (che si giustifica con riferimento ad «programmazione didattico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi