Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 86
Sentenza
24 gennaio 2025
Sentenza
24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 9973/2022 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 20.12.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9973/2022 V.G. pendente tra
DA GI EN
( c.f. c.f. [...])
Amministratore di sostegno di
MO DA AL NN
Difensore: avv. Maria Luisa Lazzarini
Domicilio eletto: Genova C.so Podestà 8/5 presso il difensore
E
YR DR UI BA
( c.f. [...])
Difensore: avv. Federico Cinquegrana
Domicilio eletto: Genova via Fieschi 10/1 presso il difensore
avente ad oggetto ricorso ex art. 250 e segg. c.c.
CONCLUSIONI:
tutte le parti: come da note sostitutive dell'udienza del 12.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex art. 250 c.c. AZ GI LO, nella propria qualità di amministratore di sostegno del figlio TA AZ AL NI, autorizzata al giudizio con decreto 10.9.2021 del giudice tutelare, allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza che dall'unione del figlio con DO AR AJ RA in data 7.4.2021 era nata DO AR LI RA;
che tra il figlio e la convenuta vi era una stabile relazione sentimentale che la donna aveva immediatamente interrotto subito la nascita della bambina e, su tali premesse, chiedeva accertarsi che la minore è figlia del ricorrente e ordinarsi all'ufficiale di stato civile del comune di Genova di procedere alla relative annotazioni sull'atto di nascita, con attribuzione del cognome paterno. Con vittoria delle spese.
Con decreto in data 13.1.2023 veniva fissato alla madre termine di 30 giorni per opporsi al riconoscimento
Con sentenza non definitiva n. 26/2023 il Tribunale di Genova, preso atto della mancata opposizione della madre:
- Dichiarava la paternità del ricorrente ordinando le prescritte annotazioni anagrafiche
- Delegava i servizi sociali alla esecuzione di osservazione sui genitori nonché a predisporre un programma di incontri assistiti padre figlia
DO AR YR RA ( da ora anche la resistente o la madre ) si costituiva mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, non contestava ed anzi riconosceva la paternità del ricorrente ma, in considerazione delle sue problematiche neuropsichiatriche, riteneva che il padre non fosse idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale e per tale motivo chiedeva: l'affidamento esclusivo della figlia, la esclusione delle frequentazioni padre figlia o, in subordine, la esecuzione degli incontri in forma protetta, la previsione di un obbligo di mantenimento a carico del padre in misura pari ad euro 300, 00 mensili oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%..
Con successivo decreto non definitivo del 29.12.2023 il Tribunale:
- Disponeva incontri protetti tra padre e figlia
- Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 100, 00 nonché di contribuire al 50% delle spese straordnarie
- Disponeva nuova osservazione delle parti
Con relazione in data 3.5.2024 i servizi sociali relazionavano in merito all'andamento degli incontri protetti in modo sostanzialmente positivo, ancorchè il padre lamentasse una certa ripetitività delle attività programmate che, a suo dire, porterebbe la minore ad annoiarsi;
diverso e più ottimista invece il giudizio dei servizi: “ UL ha sempre partecipato positivamente all'incontro e ha instaurato una buona relazione con le educatrici;
non emergono criticità particolari né nel distacco dalla figura paterna che la accompagna ( la madre o la nonna materna ), n è nella fase conclusiva dell'incontro, al momento del saluto col padre. UL si è dimostrata da subito a proprio agio e divertita della presenza del padre, che è risultato molto scherzoso e giocherellone. Le educatrici sottolineano come la bambina lo ricerchi per giocare nel contesto dell'incontro e che questo comportamento si è mantenuto in tutti gli incontri fatti “.
Malgrado ciò l'inizio degli incontri col padre è comunque stato di forte impatto emotivo per la bambina come rilevato, non solo da parte della madre, ma anche dalle stesse insegnanti del nido che: “…hanno notato in concomitanza con l'avvio degli incontri l'insorgenza di alcune difficoltà da parte della bambina nell'addormentamento, nel distacco dalla madre e regressione rispetto ad alcune autonomie acquisite “.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2024 il giudice disponeva nuovo periodo di osservazione e monitoraggio e