Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8925

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8925
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8925
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 14 settembre 2024 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8332/2024, vertente
TRA
AR LU, elettivamente domiciliato in Alberobello, via Benedetto Croce n. 51, presso lo studio dell'avv. ta Adalgisa Lorusso, che lo rappresenta e difense giusta procura speciale in atti.
Ricorrente
E
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente Valter Militi, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale, unitamente all'avv. Rosamaria Rocchetti, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Zecca del 25/5/2023
Resistente nonchè
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Kerbaker n. 81, presso lo studio dell'avv. Giacomo Saviano, che la rappresenta e difense giusta procura speciale in atti.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso depositato il 28/2/2024 l'avv. LU AR ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli il 23/1/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 18.190,84 a titolo di contributi previdenziali non versati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense nell'anno 2011
e nell'anno 2018 e relative sanzioni civili.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
1
-la intervenuta prescrizione dei crediti azionati relativi all'anno 2011, pari a complessivi €
17.165,12, essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma
9, delle legge n. 335/1995
e non quello decennale, introdotto dall'art. 55 legge n. 247/2012, che trovava applicazione solo per il futuro e non già ai rapporti pregressi;

-la intervenuta prescrizione dei crediti azionati anche applicando il termine decennale, attesa
l'assenza di tempestivi atto interruttivi;

-l'avvenuta pagamento di quanto richiesto a titolo contributi anno 2018, come da ricevuta del
27/2/2024
Si è costituita la Cassa di Previdenza convenuta, che ha diffusamente contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo in particolare:
- la infondatezza della eccezione di prescrizione, atteso che: il termine applicabile al caso di specie, per i contributi non versati e le relative sanzioni civili, era quello decennale, giusta quanto disposto dall'art. 66 legge n. 247/2012, il quale decorreva, in base a quanto disposto dall'art. 19 della legge
n. 576/1980
solo dalla data in cui l'iscritto avesse provveduto a comunicare i redditi prodotti, cosa che nel caso di specie per l'anno 2021 non era mai avvenuta;
che i contributi richiesti scaturivano dalla determinazione del contributo soggettivo, del contributo modulare e del contributo integrativo sulla base dei redditi professionali e del volume d'affari dichiarati al Fisco per l'anno 2011, pari, rispettivamente, ad € 114.713,00 ed ad € 218,203,00, acquisiti a seguito di verifica eseguita presso
l'Anagrafe Tributaria in data 30/9/2016, a seguito della stipulazione di apposita convenzione con quest'ultima nel maggio 2016;
l'importo dovuto a titolo di contributi era stato richiesto al ricorrente con nota del 5/7/2022, inviata al medesimo a mezzo pec e ricevuta l'11/7/2022.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, contestando, in subordine, la fondatezza dell'opposizione e dando atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto per l'anno 2018.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale ex art.
429, comma 1, c.p.c.

2.L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzie delle Entrate-Riscossione è fondata.
Rileva il Tribunale che l'opposizione a cartella di pagamento dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella o all'avviso di addebito, senza che ne risulti mutata la domanda. Tale diritto resta fermo ove anche la cartella di pagamento presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell'ente impositore,
2
che non può valersi dell'avviso di addebito quale titolo esecutivo, la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
Il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che rileva un vizio formale della cartella o ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può, quindi, limitarsi a dichiarare la illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'ente impositore, anche in assenza di una domanda riconvenzionale, valendo gli
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