Trib. Pesaro, sentenza 11/02/2025, n. 97
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1044/2024 R.G. promossa da:
POSTE ITALIANE (C.F. 97103880585) con il patrocinio dell' avv. GALASSI
SERGIO e con elezione di domicilio in POSTE ITALIANE PIAZZA XXIV MAGGIO
60100 ANCONA presso avv. GALASSI SERGIO;
appellante
contro
:
ICA SPA, (C.F. 02478610583) con il patrocinio degli avv. BOCCHINO ENRICO e
TESTANI SARA ([...]) VIALE ITALIA,136 19124 LA SPEZIA;
, con elezione di domicilio in VIALE ITALIA 136 LA SPEZIA, presso e nello studio dell'avv. BOCCHINO ENRICO;
appellato
Oggetto: appello- Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte appellante:
Per l'accoglimento dell'appello come proposto con conseguente riforma della sentenza nr 220-23 del giudice di Pace di RO ed annullamento dell'atto 13867643 del 12-9-22
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di ICA PA per conto del Comune di RO, e restituzione a OS di €
515,00,corrisposte in esecuzione del suddetto atto di accertamento
Parte appellata: si insite per il rigetto dell'appello. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Motivi della decisione
Con citazione dinanzi al Giudice di Pace l'ente OS LI PA deduceva che gli era stato notificato l'accertamento esecutivo del 12.9.22 per omesso pagamento del canone unico annuale ovvero l'imposta sulla pubblicità dell'anno 2022 per complessivi 456 euro. Tale atto era illegittimo perchè il canone non era dovuto in primis svolgendo le
OS un servizio universale;
inoltre non era dovuto in relazione a cassonetto lum. Bif. E adesivo collocato nell'ufficio di RO Via lago di Misurina nonché vetrofania e cartello collocati in RO Via Mastrogiorgio e cassonetto non luminoso posto in
Piazza del Popolo 28 perchè essi non sono mezzi pubblicitari ma avvisi al pubblico avendo la funzione di fornire agli interessati le comunicazioni necessarie per l'uso dei beni e servizi. Le iscrizioni non hanno intento pubblicitario;
in ogni caso faceva fede il limite dimensionale di 5 mq. previsto dalla legge 160/2019 art. 1 co. 833 lett. Q che prevedeva l'esenzione dal canone. Nel caso di pluralità di insegne presso l'ufficio postale le stesse andavano considerate un unicum e a sostegno depositava relazioni tecniche. Infine tali insegne erano d'esercizio ovvero servivano a contraddistinguere il locale ove viene esercitata l'attività e quindi esenti dal tributo. Inoltre i messaggi collocati in connessione tra loro anche se non posti in un unico PAzio si consideravano
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agli effetti della superficie imponibile come unico mezzo pubblicitario, avendo le medesime finalità.
Quanto al cassonetto luminoso di Via Mastrogiorgio aveva la funzione di bancomat e quindi il messaggio era avviso al pubblico fornendo agli interessati comunicazioni. Si chiedeva quindi di annullare l'atto esecutivo in esame n. 13867643.
Si costituiva ICA srl concessionaria del Comune di RO per la riscossione del canone di concessione pubblicitaria, contestando gli assunti avversari e deducendo che l'ufficio di Piazza del Popolo aveva una insegna con scritta di 5,5 metri quadri e l'ufficio postale di Via Lago di Misurina aveva una insegna di superficie complessiva di mq. 6 ; invece per l'ufficio di Via Mastrogiacomo essendo intervenuta una modifica relativa al numero di adesivi sulle vetrine, si era creato un caso di esenzione;
ricalcolava dunque la sanzione in euro 334,00. Deduceva che bisognava rifarsi al regolamento comunale e, in lettura contestuale con il codice della strada, le insegne in esame erano insegne di esercizio e esentabili solo se di superficie complessiva inferiore a 5 mq. Richiamava sentenze del Giudice di Pace e della Commissione Tributaria a sostegno.
Con sentenza del 29.12.23 il Giudice di Pace respingeva l'opposizione confermando l'avviso di accertamento e compensava tra le parti le spese di lite.
Motivava sostenendo che la normativa di riferimento era il Regolamento comunale del 30.11.20 del Comune di RO . I mezzi pubblicitari in questione erano insegne di esercizio come descritte dall'art. 47 Codice della strada e oggetto di tassazione;
le foto in atti confermavano che la superficie di esse era superiore a 5 mq. per ogni ufficio Postale in esame e il richiamo alla connessione non trovava applicazione per le insegne di esercizio che erano, nel caso in esame, collocate su singoli PAzi, con modalità libere e ognuna di esse era autosufficiente rispetto alle altre con