Trib. Piacenza, sentenza 07/05/2024, n. 351

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 07/05/2024, n. 351
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 351
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225/2023 promossa da:
FI NA (c.f. [...]) LA NI,
AN RA, DO AP, LI FA, CO
RM, AN AM, IA SO, SA
RC, NO UC, ER IN, AR
VO, CA RR, AN AC,
EG AC elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
presso il Difensore BR NA
ATTORI
contro
INDACOO INNOVAZIONE DI ABITANTI E COSTRUTTORI-COOPERATORI
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (c.f. 01602380337 ) IN CONCORDATO
PREVENTIVO elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLI, 68 29121
PIACENZA presso il Difensore CO RO
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CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e 132
c.p.c.
, nonché 46 e 118 disp. att. c.p.c.;
è sentenza parziale, in ragione del
provvedimento reso all'udienza del 21.11.2023.
1. L'azione proposta ha formalmente ad oggetto l'impugnativa delle delibere
assembleari che hanno revocato le assegnazioni degli alloggi ai soci, “comunicate agli
attori a mezzo racc.te a.r. 22/3/2023 (docc. 41-54).”
Gli attori hanno chiesto “accertare e dichiarare l'illegittimità delle Delibere del Consiglio di
Amministrazione di Indacoo Innovazione di abitanti e costruttori cooperatori Società
Cooperativa per azioni, p.iva 01602380337, in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore nella sua sede in Piacenza – 29122- vai Bolzoni n. 14, impugnate dagli attori e meglio
individuate in atti, per inesistenza dei presupposti di fatto sulla base dei quali sono state emesse
e per tutti i motivi meglio esposti in premesse.
I motivi di impugnazione, non agevolmente enucleabili dal tutt'altro che
sintetico atto di citazione e dalle ampie (se non generiche) conclusioni, pare debbano
così individuarsi:
1) “nullità del patto in forza del quale il contributo fu richiesto/preteso” (pag. 28
citazione), dunque nullità della delibera per impossibilità o illiceità
dell'oggetto (art. 2378 c.c. n.1);
2) annullabilità delle delibere (art. 2377 c.c.) per contrarietà alle norme legali o
statutarie, risolvendosi la pretesa su cui si sostanziano nella violazione delle
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norme codicistiche (art. 1243 c.c.) e fallimentari (art. 56 L.Fall.) in tema di
compensazione dei crediti, anche in ragione del tipo societario (pag. .
Poiché la stessa difesa di parte attrice dava atto che la convenuta era sottoposta a
procedura di concordato preventivo, ed atteso il tenore delle argomentazioni svolte
nell'atto di citazione, la causa veniva assegnata a sentenza su due questioni
preliminari, in ordine logico:
1) incompetenza del tribunale adito per violazione del principio di
competenza funzionale del tribunale di Bologna, sezione specializzata
imprese, in ragione dell'oggetto della causa (impugnativa delibere
assembleari);

2) incompetenza del tribunale adito per violazione del principio della vis
attractiva del foro concorsuale (artt. 24 e 161 L.Fall.), questione rilevata ex
officio;

2. La prima questione si pone poiché, formalmente, l'oggetto della causa è, come
detto, l'impugnazione di varie delibere assembleari assunte da INDACOO. Ritiene
tuttavia questo Giudice che ai fini della competenza non possa aversi riguardo alla
causa petendi o al petitum formali, bensì a quelli sostanziali, agli interessi concretamente
azionati.
Quanto alla causa petendi giova richiamare la giurisprudenza di legittimità
secondo cui “Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di
carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento
degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio;
per le somme pretese dalla

cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci
non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative
pagina 3 di 9 controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.” (Cass.
13.05.2021 n. 12949). Come correttamente evidenziano gli attori, i termini della
odierna controversia sono esattamente speculari ed inversi poiché “Nel nostro caso, in
cui si discute della revoca dell'assegnazione per l'asserito mancato pagamento dei canoni di
affitto, è pacifico che la lite veda gli attori nella loro veste di assegnatari sulla base dei rispettivi
negozi di locazione che li hanno ammessi al godimento di alloggi realizzati dalla Cooperativa e
non nella veste di soci richiesti del pagamento di somme pretese in base al rapporto associativo,
deve pertanto affermarsi la competenza del Tribunale di Piacenza”. La lite nasce cioè non
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