Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 658
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. V.G. 8853/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8853/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI Parte_1 C.F._1
RITA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
GIURIATO LINDA e LI CALZI ROBERTA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 01.05.2004 in
ASSEMINI (CA), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ASSEMINI (CA)
(Atto di Matrimonio n. 5, Parte 2, Serie n. A, anno 2004).
Dall'unione sono nati i figli: (17.04.2010) e (19.08.2013) Per_1 Per_2
FATTO
pagina 1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la casa coniugale sita a
Pegola di Malalbergo (BO) via Longarone 1/1, condotta in locazione dai coniugi, assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori e Alla scadenza del contratto nel Per_1 Per_2
2025, la SI.ra si obbliga ad intestare la locazione della casa familiare direttamente a sé essendo Pt_1 all'attualità unico conduttore il SI. Inoltre, entro 15 giorni dalla data in cui il marito uscirà CP_1
dalla casa coniugale, la SI.ra provvederà a chiedere il subentro a suo nome di tutte le utenze;
Pt_1
2) Il sig. si trasferirà in altro immobile, rilasciando la casa coniugale nell'esclusiva disponibilità CP_1
della moglie e dei figli. Il trasferimento del sig. avverrà entro il 31 dicembre 2024, termine da CP_1
considerarsi inderogabile, salvo diverso accordo. Sino a quando il SI. rimarrà presso la casa CP_1
coniugale provvederà per intero alle spese di locazione e delle utenze della casa coniugale come forma diretta di mantenimento dei figli;
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. La Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
4) Il SI. potrà tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: CP_1
- considerato che il sig. svolge un lavoro su turni di 7 giorni su 7 e h 24,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8853/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI Parte_1 C.F._1
RITA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
GIURIATO LINDA e LI CALZI ROBERTA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 01.05.2004 in
ASSEMINI (CA), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ASSEMINI (CA)
(Atto di Matrimonio n. 5, Parte 2, Serie n. A, anno 2004).
Dall'unione sono nati i figli: (17.04.2010) e (19.08.2013) Per_1 Per_2
FATTO
pagina 1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la casa coniugale sita a
Pegola di Malalbergo (BO) via Longarone 1/1, condotta in locazione dai coniugi, assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori e Alla scadenza del contratto nel Per_1 Per_2
2025, la SI.ra si obbliga ad intestare la locazione della casa familiare direttamente a sé essendo Pt_1 all'attualità unico conduttore il SI. Inoltre, entro 15 giorni dalla data in cui il marito uscirà CP_1
dalla casa coniugale, la SI.ra provvederà a chiedere il subentro a suo nome di tutte le utenze;
Pt_1
2) Il sig. si trasferirà in altro immobile, rilasciando la casa coniugale nell'esclusiva disponibilità CP_1
della moglie e dei figli. Il trasferimento del sig. avverrà entro il 31 dicembre 2024, termine da CP_1
considerarsi inderogabile, salvo diverso accordo. Sino a quando il SI. rimarrà presso la casa CP_1
coniugale provvederà per intero alle spese di locazione e delle utenze della casa coniugale come forma diretta di mantenimento dei figli;
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. La Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
4) Il SI. potrà tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: CP_1
- considerato che il sig. svolge un lavoro su turni di 7 giorni su 7 e h 24,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi